Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-06-2011) 22-06-2011, n. 24993

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Z.L. ricorre per cassazione avverso la sentenza 22/29.3.2010 della corte di appello di Roma, di conferma della pregressa decisione del tribunale di Latina in data 17.5.2007 nella parte in cui dichiarava la di lui colpevolezza in ordine al delitto di ricettazione commesso il (OMISSIS), condannandolo alla pena di anni due di reclusione.

I giudici di appello, dichiarata la prescrizione dei concorrenti reati di falso e di truffa (capi b e c), ravvisavano la responsabilità dello Z. in ordine alla ricettazione di un assegno rubato per una serie di ragioni di seguito indicate:

l’assegno, falsificato nell’importo e nel nome del suo destinatario, era servito per l’acquisto di una macchina dietro il corrispettivo di Euro diecimila, il passaggio di proprietà era avvenuto a nome per l’appunto dell’indagato, l’assegno era stato consegnato al concessionario- venditore da due dipendenti dell’impresa di cui era titolare il prevenuto, il titolo recava il timbro della ditta dell’imputato e la firma corrispondeva ictu oculi a quella apposta in sede di interrogatorio.

2- Ben sei i motivi di ricorso: nullità dell’ordinanza dibattimentale e della conseguente sentenza, per via dell’impossibilità per l’imputato, non riconosciuta dai giudici, di partecipare al dibattimento, per una "colica renale sx – con prognosi di cinque giorni se", giusto certificato medico datato 19 3.2010, cinque giorni prima dell’udienza; prescrizione del reato alla data del 29.1.2010 anche considerando, oltre il termine di dieci anni, il periodo di sospensione per impedimento del difensore; mancata corrispondenza della firma falsa a quella genuina dell’imputato, giusta la documentazione prodotta con ricorso, discontinuità tra le due firme che peraltro sarebbe riscontrata dal fatto che la macchina valeva poco più o poco meno di Euro duemila e che il passaggio di proprietà era avvenuto prima della consegna dell’assegno falsificato; mancanza di motivazione in ordine alla denegata qualificazione della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 648 c.p., comma 2; mancata motivazione in ordine alla denegata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4;

travisamento del fatto in ordine alla omessa considerazione dell’incidenza dei farmaci omeopatici assunti quotidianamente dall’imputato.

3 – I motivi di ricorso sono tutti inammissibili.

Il certificato medico, datato cinque giorni prima della udienza, espone una diagnosi di colica renale generica che non rende certo impossibile la presenza ad una udienza successiva di cinque giorni dalla data del rilascio del certificato. Non è proprio possibile poi, fronte di una motivazione congrua e logica, facente perno su una serie significativa di elementi indizianti in punto di responsabilità, analiticamente indicati dai giudici di merito, e riscontrati dall’argomento logico coagulato nella domanda "cui prodest" prospettare una assoluzione nel merito. Nemmeno con riferimento alle attenuanti invocate il ricorso coglie nel segno: non per la attenuante della speciale tenuità del fatto, per avere sul punto i giudici di merito diffusamente argomentato, per escluderla, valorizzando il contesto in cui la condotta si inseriva e che denotava la ostativa capacità a delinquere dell’imputato; non per la attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 che non ha costituito oggetto di motivo di appello. E nemmeno può rilevare la prescrizione maturata, tenuto conto dei periodi di sospensione, al 28.10.2010, successivamente alla data della sentenza di appello.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n.. 186/2000; n.69/1964) – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro Mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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