T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 24-06-2011, n. 5633 Controinteressati al ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La società T. rappresenta di essere concessionaria di frequenze televisive locali da oltre 30 anni nonché l’emittente locale più seguita in Italia, operando nelle regioni Puglia, Basilicata, Campania, Molise e Calabria dove ha storicamente sempre occupato nella numerazione dei canali del telecomando i numeri 7 e 8.

In occasione del procedimento di riordino delle emittenze a livello nazionale con la tecnologia del digitale terrestre, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito: Agcom) avviava un’istruttoria nel corso della quale l’odierna esponente e l’Associazione A.L.P.I. – Associazione emittenti locali per la libertà e il pluralismo dell’informazione, venivano sentite in sede di audizione; nonostante le numerose osservazioni e gli emendamenti dalle stesse proposti, l’Agcom, con deliberazione n. 366/10/Cons del 10.8.2010 di approvazione del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terreste, ha assegnato alle emittenti nazionali nella numerazione automatica i numeri da 1 a 9 ed alle emittenti private locali i numeri da 10 a 19.

A dire della odierna esponente, tale assegnazione ha penalizzato le emittenti locali (anche T.), mettendole in situazione di grave diminuzione della visibilità da parte degli utenti, per la sottrazione alle stesse delle posizioni corrispondenti ai numeri 7, 8 e 9 storicamente utilizzate dagli utenti.

2. Con il ricorso in epigrafe la società si è gravata avverso la deliberazione dell’Agcom n. 366/10Cons, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per i seguenti motivi:

– Violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione di legge (art. 32, comma 2, del d.lgs 177/2005, come modificato dall’art. 5, comma 2, del d.lgs n. 44/2010); eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta: L’Agcom non ha assicurato condizioni eque e non discriminatorie tra le emittenti locali e le emittenti nazionali e non ha rispettato le precedenti abitudini e preferenze degli utenti secondo i dati di audience raccolti dall’Auditel; il criterio scelto per la valutazione delle abitudini e preferenze degli utenti, rappresentato da un sondaggio commissionato alla società D., è illogico e discriminatorio; gli effetti di tale scelta sono visibili nelle altre Regioni già interessate dal passaggio al digitale terrestre, ove alcune emittenti televisive locali si sono viste diminuire notevolmente i dati di ascolto e il fatturato pubblicitario connesso.

– Violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione di legge (art. 2 bis, comma 7, lett. e) della legge 66/2001); eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, sviamento, illegittimità propria e derivata: Le motivazioni addotte dall’Agcom in ordine alla difficoltà a differenziare la numerazione automatica da regione a regione – come proposto dalla ricorrente e da altre emittenti locali – sono false e pretestuose sia sul piano tecnico che giuridico, e in ogni caso l’assegnazione del numero automatico di posizionamento non ha alcuna attinenza con il sistema di assegnazione delle frequenze in modalità SNF; la preferenza attribuita ad emittenti nazionali non tradizionali e radicate nelle preferenze degli utenti risponde alla scelta illegittima di assicurare ad alcune concessionarie nazionali, neppure individuate nella delibera impugnata, un trattamento di favore.

– Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, sviamento, illegittimità propria e derivata: Non è corretta l’affermazione contenuta nella delibera impugnata, secondo cui le maggiori associazioni rappresentative delle emittenti locali, rappresentanti oltre il 90% del settore, avrebbero manifestato adesione all’ipotesi di attribuire alle emittenti locali i numeri da 10 a 19.

– Violazione di legge – violazione del combinato disposto degli artt. 1 e 21 Cost.; ingiustizia manifesta: la delibera impugnata è altresì lesiva dell’assetto pluralistico del sistema televisivo, come riconosciuto nel d.lgs n. 44/2010 tramite il rilievo attribuito alle emittenti locali.

– Violazione di legge – violazione della Convenzione Unesco per la protezione e la promozione delle diversità culturali, ratificata dall’Italia il 31.1.2007; ingiustizia manifesta: alla luce della Convenzione sono illegittime le decisioni degli stati contraenti che mettono a rischio di estinzione le tv locali, in quanto espressione di diversità culturale, mentre sono legittime le norme di favor verso le emittenze locali.

3. Con atto per motivi aggiunti, notificato il 25 novembre e depositato il 29 novembre 2011, T. ha poi impugnato la determina del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 novembre 2010, con la quale si impone alle emittenti nazionali generaliste e a quelle locali che trasmettono sul digitale terrestre, di transitare entro il 26 novembre 2011 ai blocchi ed archi di numerazione individuati all’art. 5, commi 1, 2 e 3, dell’all. A della delibera n. 366/10/Cons, nella parte in cui impone tale obbligo alle emittenti locali che trasmettono anche sul digitale terrestre nelle Regioni non ancora digitalizzate.

Questi i motivi dedotti:

– Illegittimità derivata per illegittimità della delibera Agcom n. 366/10/Cons;

– Illegittimità propria per violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione di legge (art. 32, comma 2, del d.lgs 177/2005, come modificato dall’art. 5, comma 2, del d.lgs n. 44/2010); eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità, sviamento, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione: il piano di numerazione automatica dei canali digitali terrestri adottato con la delibera 366/10/Cons, per quanto impugnato con il ricorso principale, è attualmente efficace e deve essere posto in atto mediante provvedimenti del Ministero dello Sviluppo economico, che deve ancora espletare il bando per l’assegnazione della numerazione automatica; lo stesso Ministero, tuttavia, avendo imposto alle emittenti televisive locali di trasferire la propria programmazione ai blocchi e archi di numerazione individuati con la delibera n. 366/10/Cons, entro e non oltre il 26 novembre 2010, e quindi entro un lasso di tempo troppo breve e non logico rispetto alla data prevista di c.d. switchoff definitivo, ha adottato un provvedimento di somma urgenza senza che ve ne fosse la minima necessità.

4. Si sono costituiti in giudizio l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Ministero dello Sviluppo economico, odierni resistenti, per chiedere il rigetto del gravame nel merito siccome infondato.

5. Si è costituita, spiegando intervento ad adiuvandum, l’associazione Confconsumatori per insistere sull’accoglimento del ricorso e del primo atto per motivi aggiunti, deducendo che l’emittente televisiva T. registra dati di ascolto nelle Regioni Puglia e Basilicata superiori a quelli registrati dalle emittenti nazionali che andranno a posizionarsi nei canali 789 secondo il Piano di numerazione automatica adottato dall’Agcom; pertanto, la scelta di assegnare a televisioni nazionali i tasti di numerazione da 7 a 9, appare in violazione dei principi di cui all’art. 32, comma 2, del d.lgs n. 177/05 (id est: diritto al riordino dei canali, garanzia della semplicità d’uso del sistema di ordinamento automatico dei canali, rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti) nonché del diritto dei cittadiniutenti televisivi al pluralismo dell’informazione.

6. Con atto di intervento ad opponendum, si sono altresì costituite T.I.M. SpA, M.I. Srl e A.M. SpA, tutte chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti siccome infondati nel merito; le prime due hanno, inoltre, pregiudizialmente sollevato l’eccezione di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto di contraddittorio, in dipendenza della mancata notificazione dei suddetti atti alle stesse intervenienti, quali soggetti controinteressati all’accoglimento del gravame e quindi parti necessarie del presente giudizio.

7. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2010, con ordinanza collegiale n. 5429/2010, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati con i motivi aggiunti, avendo il difensore della ricorrente in quella sede dichiarato di rinunciare alla istanza cautelare proposta con il ricorso introduttivo.

8. Nelle successive memorie le controinteressate hanno insistito sull’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione del medesimo, stante la circostanza che le emittenti nazionali costituiscono un numerus clausus chiaramente identificabile; inoltre, unitamente all’Agcom, hanno eccepito altresì l’inammissibilità dell’intervento dell’associazione Confconsumatori per difetto di legittimazione processuale e carenza di interesse, sul presupposto che l’Associazione, seppure ente esponenziale a livello nazionale degli interessi dei consumatori, in questa sede interviene in adesione alle censure della parte ricorrente che sarebbero, invece, espressive di un interesse puntuale del singolo operatore locale, non estensibile alla totalità dei consumatori, e pertanto nella specie mancherebbe il presupposto dell’unitarietà dell’interesse collettivo azionato.

9. Sulla eccezione di inammissibilità del gravame per difetto del contraddittorio, la ricorrente si è difesa sostenendo che con il ricorso introduttivo viene impugnato il provvedimento dell’Agcom che determinava i criteri e le modalità per l’assegnazione della numerazione automatica alle emittenti nazionali e locali, e che pertanto, a quella data, non era possibile individuare un controinteressato certo, mentre ne veniva individuato uno potenziale nella T.B.S. T.B.S. s.p.a., esercente l’emittente Telecapri, già assegnataria di emittenze nazionali ed interessata alla assegnazione della numerazione automatica; allo stesso modo, la determina ministeriale impugnata con il primo atto di motivi aggiunti, si rivolge indeterminatamente a tutte le emittenti nazionali generaliste e a tutte quelle locali e dunque le odierne intervenienti, che non sono espressamente individuate nel provvedimento impugnato, non potevano considerarsi tecnicamente controinteressate a norma dell’art. 41 del c.p.a..

E, invero, solo a seguito di apposito procedimento, con successiva determina ministeriale del 24.11.2010 venivano individuati negli odierni intervenienti ad opponendum gli assegnatari dei numeri 7, 8 e 9, i quali, dunque, solo in quel momento hanno assunto la veste di controinteressati; in ogni caso, al momento della proposizione dell’eccezione di inammissibilità non era ancora spirato il termine di impugnazione del provvedimento gravato in prime cure e pertanto non potevano sussistere i presupposti della eccepita inammissibilità per omessa notifica ai controinteressati i quali, in ogni caso, costituendosi in giudizio mediante atto di intervento ad opponendum, avrebbero sanato ogni eventuale difetto di notificazione.

10. In ordine a quest’ultimo punto, le controinteressate hanno insistito nell’eccezione processuale sulla scorta della giurisprudenza (da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 9/3/2011 n. 1515, Cons. Stato, sez. IV, 12/5/2009 n. 2923) che nega l’effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio del controinteressato (nella specie, asseritamente avvenuto dopo il termine fissato dalla legge), qualora la notificazione sia stata totalmente omessa, non potendo, l’intervento in giudizio, porre nel nulla gli effetti della decadenza dall’impugnazione, che si producono allo scadere del termine per la sua proposizione.

11. Con un secondo atto per motivi aggiunti, notificato – oltre che alle Amministrazioni resistenti anche alle intervenienti ad opponendum – in data 24 dicembre e depositato il 29 dicembre 2010, la ricorrente ha infine impugnato la successiva determina del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 novembre 2010, con la quale alle emittenti nazionali generaliste è stata assegnata la numerazione automatica della televisione digitale terrestre per tutto il territorio nazionale, e non soltanto nelle aree digitalizzate; in particolare, l’odierna deducente lamenta la circostanza che la suindicata determina abbia assegnato le numerazioni automatiche 7, 8 e 9 – riservate dalla delibera n. 366/10/Cons ai canali generalisti nazionali – rispettivamente alle emittenti, La7, M.I. e AllMusic che, a dire della ricorrente, non sono generaliste bensì canali tematici o, al più, semigeneralisti.

Questi i motivi dedotti:

– Violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione di legge (art. 32, comma 2, del d.lgs 177/2005, come modificato dall’art. 5, comma 2, del d.lgs n. 44/2010); eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta: la ricorrente è assegnataria delle posizioni automatiche nn. 7 e 8 sul telecomando per tutto il periodo di attivazione del digitale terrestre in via sperimentale in Puglia, che si esaurirà con l’assegnazione della numerazione automatica definitiva e con il completo switch- off, previsto per il settembre 2011; l’assegnazione della posizione n. 7 all’emittente La7 con l’obbligo per T. di abbandonare tale numerazione automatica, senza poterne occupare alcuna altra in mancanza di un procedimento di assegnazione della numerazione per le aree non digitalizzate, è pertanto illegittima perché viola sia l’art. 32 del d.lgs n. 177/05 sia la delibera n. 366/10/Cons.

– Violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione di legge (artt. 2, comma 1, lett. a), n. 5 e 32, comma 2, del d.lgs 177/2005, come modificato dall’art. 5, comma 2, del d.lgs n. 44/2010); eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta: la determina ministeriale del 24 novembre 2010 illegittimamente ha assegnato le posizioni automatiche del telecomando ai numeri 8 e 9, rispettivamente, a M.I. e ad A.M.; tali emittenti, tuttavia, ai sensi dell’art. 1 dell’Allegato A alla delibera n. 366/10/Cons, non possono definirsi emittenti nazionali generaliste bensì canali tematici o, al massimo, semigeneralisti e pertanto, ai sensi dell’art. 6 del citato Allegato A, avrebbero dovuto essere posizionate ai numeri da 21 a 70 del primo arco di numerazione.

– Violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione di legge (art. 32, comma 2, del d.lgs 177/2005, come modificato dall’art. 5, comma 2, del d.lgs n. 44/2010 e art. 10, comma 4, dell’Allegato A alla delibera n. 366/10/Cons); eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta: le determine ministeriali del 22 e del 24 novembre 2010, impugnate con i primi e i secondi motivi aggiunti, nel prevedere l’attribuzione alle emittenti nazionali della numerazione automatica anche nelle aree (come la Puglia) non digitalizzate e non ricomprese nei bandi del 3.9.2010, ed il conseguente rilascio immediato delle posizioni già acquisite dalle emittenti operanti in dette aree, si pongono in violazione dell’art. 10, comma 4, dell’Allegato A alla delibera n. 366/10/Cons; inoltre, il sistema della numerazione automatica dei canali risulta lesivo anche della libertà dell’utente di riordinare i canali del digitale terrestre, sancita dall’art. 32, comma 2, del d.lgs n. 177/05, perché tale riordino è realizzabile soltanto attraverso una procedura difficoltosa ad opera di un tecnico specializzato.

12. In vista della udienza di merito, le parti hanno depositato memorie riproponendo le rispettive difese.

13. Alla Pubblica Udienza del 24 marzo il ricorso è stato trattenuto in decisione; nella discussione in camera di consiglio il Collegio si riservava, rinviandone la decisione alla camera di consiglio del 21 aprile 2011.

Motivi della decisione

1.1 Il Collegio deve previamente scrutinare l’eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalle intervenienti ad opponendum in relazione all’asserito difetto di contraddittorio nella presente controversia, in ragione della mancata notificazione ai medesimi soggetti, nella qualità di controinteressati in senso sostanziale, del ricorso introduttivo e del primo atto per motivi aggiunti, difetto che, a dire dei controinteressati medesimi, non sarebbe stato sanato né dal successivo intervento spontaneo degli stessi in giudizio, né dalla successiva notificazione, nei loro confronti, del secondo atto di motivi aggiunti.

1.2 Va considerato che, con il ricorso introduttivo, la società T., concessionaria di frequenze televisive locali, impugna la delibera n. 366/10/CONS con cui l’Agcom ha emanato il piano di numerazione automatica dei canali della tv digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, nella parte in cui (art. 5) fissa i criteri per l’attribuzione alle emittenti private locali dei numeri nell’ambito dei blocchi di numerazione attribuibili alle Tv locali, e lamenta l’attribuzione alle suddette emittenti dei numeri da 10 a 19, anziché dei numeri da 7 a 9, da esse storicamente utilizzati.

Con il primo atto per motivi aggiunti, T. si grava avverso la determina del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 novembre 2010 – con la quale si impone alle emittenti nazionali generaliste e a quelle locali che trasmettono sul digitale terrestre, di transitare entro il 26 novembre 2011 ai blocchi ed archi di numerazione individuati all’art. 5, commi 1, 2 e 3, dell’Allegato A alla delibera n. 366/10/Cons – nella parte in cui impone tale obbligo alle emittenti locali che trasmettono anche sul digitale terrestre nelle Regioni non ancora digitalizzate.

Solo con il secondo atto per motivi aggiunti l’odierna deducente ricorre avverso la successiva determina del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 novembre 2010, con la quale viene assegnata la numerazione automatica della televisione digitale terrestre alle emittenti nazionali generaliste per tutto il territorio nazionale, nella parte riguardante anche le aree non ancora definitivamente digitalizzate; in particolare, la ricorrente contesta l’assegnazione delle numerazioni automatiche 7, 8 e 9 alle emittenti La 7, M.I. ed A.M., lamentando, in sostanza, come l’applicazione dei criteri in contestazione le abbia inibito di ricevere un numero nell’ambito del primo blocco destinato alle emittenti nazionali, e come l’atto attributivo della numerazione le abbia imposto di abbandonare la posizione storicamente occupata sulla griglia numerica, con un ingiusto sconvolgimento dell’assetto consolidatosi nel tempo e la penalizzazione delle attese della odierna deducente.

La ricorrente ha notificato il ricorso introduttivo e il primo atto per motivi aggiunti alle autorità competenti e, nella qualità di controinteressata nell’odierna controversia, alla sola società TBS – T.B.S. s.p.a., esercente l’emittente Retecapri, in quanto già assegnataria di emittenze nazionali ed interessata all’assegnazione della numerazione automatica; nel presente giudizio hanno spiegato atto di intervento adopponendum le tre emittenti nazionali, T.I.M. Spa, M.I. Srl e A.M. Spa, alle quali – con il provvedimento da ultimo impugnato – sono stati assegnati i numeri da 7 a 9 del primo arco di numerazione.

1.3 Tutto ciò considerato, si ritiene che l’eccezione di inammissibilità del gravame sia infondata e debba pertanto essere respinta.

Si consideri infatti che il provvedimento con cui l’Agcom, in applicazione dell’art. 32, comma 2, del d. lgs. n. 177/2005, ha adottato il Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre ed ha dettato le modalità di attribuzione dei numeri alle emittenti nazionali e alle emittente private locali, ha natura di atto regolamentare, e pertanto, attesa la portata generale delle stesse disposizioni ivi contemplate, non sono immediatamente configurabili controinteressati in senso tecnico, non essendo possibile l’individuazione concreta dei soggetti titolari di interessi contrapposti in un momento antecedente alla sua effettiva applicazione, prima dell’adozione dei necessari atti attributivi della numerazione.

E, invero, il Piano di numerazione automatica dei canali ha determinato i criteri di assegnazione della numerazione nazionale e locale e il ricorso principale ha inteso censurare proprio tali criteri nonché le modalità con cui è stato istruito il relativo procedimento.

Il provvedimento dell’Agcom, per sua natura, dunque, non ha individuato né poteva individuare alcun assegnatario certo dei numeri automatici, in quanto l’assegnazione avveniva solo a seguito di apposita procedura aperta a tutti i potenziali editori di emittenti nazionali generaliste.

Soltanto dopo l’espletamento di essa, con la determina ministeriale del 24.11.2010 venivano individuati gli assegnatari dei numeri 7, 8 e 9 negli odierni intervenienti ad opponendum, i quali solo allora, quindi, e per effetto della attribuzione della numerazione, assumevano la veste di controinteressati sostanziali nel presente giudizio.

Tali soggetti, infatti, non risultavano concretamente individuabili se non dall’esame dell’atto applicativo di quello impugnato in via principale, avendo essi ottenuto, per effetto diretto della successiva determina ministeriale del 24.11.2010 e solo in esito ad essa, una posizione giuridicamente qualificata alla conservazione, vuoi della delibera che aveva predeterminato il criterio di assegnazione della numerazione automatica, vuoi del successivo provvedimento attributivo – alle singole emittenti che ne avevano fatto richiesta a seguito della pubblicazione del relativo bando – di una specifica numerazione per ogni palinsesto.

Ne consegue che, all’atto della proposizione del ricorso introduttivo, non essendo ancora possibile individuare un controinteressato certo – essendo i potenziali controinteressati solo astrattamente determinabili ma non determinati – correttamente la società ricorrente ne individuava uno "nozionale" nella T.B.S. T.B.S. s.p.a., già assegnataria di emittenze nazionali, ed astrattamente interessata alla assegnazione della numerazione automatica, ai fini dell’assolvimento dell’onere di notificazione di cui all’art. 41, comma 2, del d.lgs 2 luglio 2010, n. 104 (recante il Codice del processo amministrativo).

Le considerazioni appena svolte in ordine alla non individuabilità ex ante di soggetti controinteressati certi nella odierna vicenda, fino alla adozione degli atti applicativi della delibera Agcom impugnata in via principale, vanno ribadite anche rispetto alla determina ministeriale del 22 novembre 2010, impugnata con il primo atto per motivi aggiunti, con cui si è imposto alle emittenti nazionali e locali, che trasmettono sul digitale terrestre, di transitare entro il 26 novembre 2010 ai blocchi ed archi di numerazione individuati con la delibera n. 366/10/Cons.

Ciò è tanto più vero, in quanto il provvedimento ministeriale, che veniva impugnato nella parte in cui impone l’obbligo in parola anche alle emittenti locali che trasmettono sul digitale terrestre nelle Regioni non ancora digitalizzate definitivamente, veniva contrastato dalla ricorrente facendo valere un interesse puramente oppositivo rispetto all’obbligo di nuova introduzione, senza volere con ciò intaccare alcuna posizione giuridica contraria.

2.1 Passando all’esame del merito del gravame, giova preliminarmente considerare che con legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria per il 2008), il legislatore ha delegato il Governo a rispettare gli obblighi imposti dalla direttiva n. 2007/65/CE, che realizzava la seconda riforma, dopo quella del 1997, dell’impianto normativo comunitario in materia di radiodiffusioni televisive.

La delega è stata esercitata con il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 44, che ha inciso profondamente sul d.lgs. n. 177 del 2005, ridenominato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (di seguito Testo unico).

2.2 In particolare, e per quanto in questa sede rileva, l’art. 32 del Testo unico, come modificato, prevede, ai commi 2 e 3, che "fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali", l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito, Autorità o Agcom) "al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri a fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre".

Quindi, la suindicata disposizione indica i princìpi che governano l’attribuzione delle numerazioni, che possono così riassumersi: a) garanzia della semplicità d’uso del sistema di ordinamento automatico dei canali; b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali; c) ripartizione della numerazione in base ai generi di programmazione tematici (semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite); d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di media audiovisivi a pagamento; e) possibilità, tramite accordi, di scambio della numerazione all’interno di uno stesso genere, previa comunicazione alle autorità amministrative competenti; f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati.

2.3 Sulla base di tale previsione normativa l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha avviato un procedimento volto all’adozione del regolamento previsto dall’art. 32 del Testo Unico; in particolare, con delibera n. 122/10/Cons del 16 aprile 2010, l’Agcom, "stante la particolare novità e rilevanza della materia oggetto di regolamentazione, nonché al fine di approfondire gli aspetti relativi alle abitudini e preferenze degli utenti", ha aperto una consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante il "Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo".

Nell’ambito di tale procedimento istruttorio l’Autorità, oltre ad aver acquisito contributi scritti ed audizioni da una numerosa platea di soggetti (operatori nazionali e locali, associazioni rappresentative di emittenti e di consumatori, nonché enti locali), considerato che erano emerse opinioni divergenti quanto all’arco delle numerazioni da utilizzare soprattutto in riferimento ai canali compresi tra 1 e 10 (e, al loro interno, l’attribuzione dei numeri 8 e 9 alle emittenti locali e regionali), ha commissionato un’apposita indagine di mercato avente ad oggetto lo studio delle abitudini e delle preferenze degli utenti nella sintonizzazione dei canali della televisione analogica e digitale terrestre dei canali sul telecomando, e ciò in aderenza ai criteri stabiliti dal legislatore, volti ad enucleare le "abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali", nonché a salvaguardare "adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio" (art. 32, comma 2, lett. b) e c), del Testo Unico).

Dall’indagine effettuata dalla società D. s.p.a, risultata aggiudicataria del servizio nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica avviata con delibera n. 220/10/Cons dell’11 maggio 2010, sono emersi complessivamente i seguenti risultati:

circa il 70% degli utenti si è organizzato per vedere le trasmissioni in digitale terrestre, acquistando un decoder o un televisore con decoder integrato;

coloro che possiedono un decoder/televisore integrato sembrano continuare a vedere la televisione anche in modalità analogica (circa il 59% utilizza entrambi i telecomandi);

in relazione al sistema analogico, la sintonizzazione dei canali vede nelle prime posizioni le reti nazionali e dalla nona posizione in poi le reti locali;

in relazione al sistema digitale terrestre, i canali memorizzati sul telecomando dalla prima all’ottava posizione sono sostanzialmente identici a quelli sintonizzati sul telecomando dell’analogico. Sebbene dall’ottava posizione in poi si evidenzi una concentrazione più elevata, rispetto alle prime posizioni, dei canali locali, è da notare che le reti memorizzate si riferiscono ad emittenti più recenti introdotte proprio con l’avvento del digitale terrestre;

una percentuale significativa di essi (ben il 57%) ha ordinato i programmi secondo le proprie preferenze;

l’avvento del digitale terrestre non ha modificato (50%) o ha modificato solo parzialmente (30%) l’impostazione dei canali rispetto a quanto avveniva precedentemente.

2.4.1 Al termine della consultazione è stata approvata la delibera n. 366/10/Cons, gravata in via principale nell’odierno giudizio, con la quale è stato definito il Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre (in chiaro e a pagamento), sono state stabilite le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, e sono state previste, infine, le relative condizioni di utilizzo.

2.4.2 In virtù del nuovo ordinamento automatico dei canali, è stato definito un canale di segnalazione tramite il descrittore Lcd (Logical Channel Descriptor), nel quadro della c.d. Service Information (DvbSi), che consente di comunicare ai ricevitori la posizione da assegnare ad un canale sul telecomando; pertanto, i ricevitori destinati alla ricezione dei programmi digitali terrestri, sono dotati di una funzionalità che consente la visualizzazione della lista di tutti i canali nazionali e locali e della relativa numerazione assegnata: tale meccanismo di preselezione automatica dei canali, tuttavia, nel caso di preferenza da parte del singolo utente per un ordine progressivo differente, consente la disattivazione della presintonizzazione automatica e il posizionamento delle emittenti su altra numerazione del telecomando (art. 2).

2.4.3 Il Piano di numerazione automatica è organizzato sulla base di una numerazione aperta distinta per "archi di numerazione" costituiti da blocchi consecutivi di 100 numeri.

Per quanto concerne l’attribuzione della numerazione alle emittenti, nell’Allegato A alla delibera n. 366/10/Cons, si prevede, sommariamente, che: – ai canali generalisti nazionali (ex analogici) sono attribuiti i numeri da 1 a 9 del primo arco di numerazione e, per le emittenti che non trovano collocazione in tale sequenza di numeri, almeno il numero 20 del primo arco di numerazione (art. 4); – alle emittenti locali vanno i numeri da 10 a 19 e da 71 a 99 del primo arco di numerazione, ripetuti con la stessa successione anche per il secondo e terzo arco di numerazione, nonché tutto il settimo arco di numerazione per le esigenze di crescita della nuova offerta digitale non simulcast di quella analogica (art. 5); – ai canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro sono assegnati i numeri da 21 a 70 del primo arco di numerazione, suddivisi nei seguenti generi di programmazione: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite (art. 6); – alle trasmissioni differite di uno stesso palinsesto, cui è stata già attribuita una numerazione nel primo arco di numerazione, è riservata la numerazione nel secondo e terzo arco di numerazione, con attribuzione, ove possibile, di una posizione corrispondente a quella del primo arco; – ai servizi di media audiovisivi a pagamento sono assegnati il quarto e quinto arco di numerazione (art. 8); alle numerazioni per i canali diffusi in alta definizione (HD) è riservato il sesto arco di numerazione; – alle numerazioni per i servizi radio è riservato l’ottavo arco di numerazione; – ad ulteriori tipologie di servizi sono riservate le numerazioni successive all’ottavo arco di numerazione; – ai servizi di sistema, quali le guide ai programmi e i canali mosaico, sono riservati i numeri 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.

2.4.4 Quanto ai criteri con cui attribuire le numerazioni relative ai blocchi di competenza, la direttiva individua i parametri specifici cui fare riferimento, distinti a seconda delle tipologie di emittenti. Ad esempio, per i canali generalisti nazionali, "l’attribuzione delle numerazioni…. è effettuata sulla base del principio del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti" (art. 4, comma 2); per le emittenti locali, invece, "le numerazioni vengono attribuite, progressivamente, a partire dal numero 10, secondo la collocazione derivante dalla media dei punteggi conseguiti da ciascuna emittente nelle ultime tre graduatorie approvate dai Comitati regionali delle Comunicazioni, ai sensi del Decreto del Ministro delle Comunicazioni n. 292 del 5 novembre 2004, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento" (art. 5, comma 4).

2.4.5 In ordine alle modalità di attribuzione della numerazione, infine, si prevede (art. 10, comma 1) che essa abbia luogo con separato provvedimento ministeriale, integrativo dell’autorizzazione, secondo le procedure previsti nei successivi commi:

"4. Relativamente alle aree tecniche ancora da digitalizzare il Ministero pubblica il bando per l’attribuzione delle numerazioni non oltre i sessanta giorni antecedenti la data fissata per lo switchoff dell’area tecnica interessata, invitando i soggetti ivi operanti a presentare la domanda di attribuzione della numerazione nel termine prefissato dal bando stesso. Il Ministero provvede all’attribuzione della numerazione spettante a ciascuno di essi almeno 15 giorni prima della data di switch -off".

"5. Relativamente alle aree tecniche già digitalizzate, il Ministero pubblica il bando per l’attribuzione delle numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, invitando i soggetti ivi operanti a produrre la domanda di attribuzione della numerazione nel termine prefissato dal bando stesso. Il Ministero provvede all’attribuzione della numerazione spettante a ciascuno di essi entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande".

"6. Il Ministero comunica l’attribuzione dei numeri ai soggetti richiedenti e all’Autorità e li rende pubblici sul proprio sito Internet".

3.1 Tutto ciò chiarito in fatto e in diritto, con il primo motivo la ricorrente contesta l’individuazione del blocco di numerazione assegnato alle emittenti locali (da 10 a 19), nonché i criteri con cui l’Autorità ha condotto l’istruttoria.

3.1.1 In primo luogo, la delibera n. 366/10/Cons sarebbe illegittima in quanto, a dire della ricorrente, non vi sarebbero nove emittenti nazionali cui assegnare i primi canali disponibili (da 1 a 9 del primo arco di numerazione), come previsto dall’art. 4 della stessa delibera, bensì 6 emittenti nazionali storicamente presenti e tuttora operanti (le 3 reti RAI, le 3 reti Mediaset); di conseguenza, nel Piano di numerazione automatica i numeri da 7 a 9 verrebbero attribuiti ad emittenti nazionali di nuova o recente istituzione, come tali prive di un reale radicamento nelle abitudini e nelle preferenze degli utenti, e ciò risulterebbe in contrasto con l’art. 32 del Testo Unico oltre che discriminatorio nei confronti delle emittenti locali.

La censura non è meritevole di adesione.

Giova premettere che, nel nuovo ordinamento automatico dei canali, l’Agcom ha definito un meccanismo di preselezione automatica il quale, tramite il descrittore Lcd(Logical ChannelDescriptor), consente di comunicare ai ricevitori la posizione da assegnare a ciascun canale sul telecomando. Tràttasi dunque di un meccanismo che restituisce certezza all’intero sistema, ferma restando la libertà degli utenti di ordinare tali canali secondo un ordine progressivo differente (art. 3, comma 7, dell’Allegato A alla delibera).

Nel definire il nuovo sistema, l’Autorità ha dovuto necessariamente orientarsi al nuovo contesto digitale il quale, consentendo una maggiore capacità trasmissiva, ha ampliato il novero delle emittenti: pertanto, il numero delle emittenti "nazionali" da considerare ai fini della definizione del Piano di numerazione automatica, si presentava ben più numeroso delle emittenti nazionali storiche enumerate dalla odierna ricorrente, in quanto anche nelle cosiddette Regioni "analogiche" venivano simultaneamente irradiate le trasmissioni digitali terrestri, sia a livello nazionale che a livello locale, e ciò in ossequio all’art. 25 del Testo Unico, che prevede la prosecuzione dell’attività televisiva analogica alla condizione di una simultanea digitalizzazione del segnale.

L’analisi condotta dall’Autorità è stata dunque complessiva e ha riguardato sia la situazione delle emittenti analogiche sia la situazione che si sarebbe generata con il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale (o, in alcuni casi, già prodotta, per l’avvio sperimentale della trasmissione in tecnica digitale, iniziato da diversi anni, oltre che per il compimento dello switchoff in alcune Regioni già al momento della conduzione dell’istruttoria).

Va altresì precisato che, pur nella considerazione dell’accresciuto numero delle emittenti nazionali, la definizione del nuovo sistema di posizionamento doveva risultare comunque ispirata al criterio, dettato dal legislatore, della semplicità d’uso del sistema stesso (art. 32, comma 2, lett. a), del Testo Unico).

Pertanto, nello stabilire regole certe, generali, di portata nazionale e destinate a semplificare l’uso della numerazione da parte degli utenti, l’Autorità ha operato una prima distinzione tra operatori nazionali e operatori locali, salvo poi ricomprendere nel medesimo arco di numerazione (il primo: "199") la numerazione attribuita alle emittenti nazionali e locali, con ciò riconoscendo e valorizzando proprio il ruolo di queste ultime, in armonia con il principio di cui all’art. 32, comma 2, lett. c), del Testo Unico, vale a dire la salvaguardia di "adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio".

Orbene, la scelta dell’Agcom di collocare i principali canali nazionali nelle prime 9 posizioni del telecomando – oggetto di contestazione da parte di T., che per ragioni storiche vorrebbe vedersi riconosciuta l’assegnazione dei numeri 7, 8 o 9 – consente un sistema di gestione della numerazione che, a parere del Collegio, non solo è in sé semplice e razionale, ma risulta anche preferibile ad un diverso sistema, come quello prospettato dalla ricorrente, nel quale il posizionamento dei canali nazionali sia frammentario e distribuito su numerazioni del telecomando non consecutive.

Ed invero, considerata la maggiore facilità, per lo spettatore medio, di memorizzare una ripartizione della numerazione basata su intervalli di dieci numeri (o loro multipli), piuttosto che una ripartizione del tutto casuale, è innegabile che la concentrazione dei canali generalisti nazionali in un primo gruppo di numeri favorisca le capacità mnemoniche degli utenti. Viceversa, la soluzione prospettata dalla ricorrente, di attribuire alle emittenti locali le posizioni da 7 a 9 del telecomando, con la conseguente, inevitabile differenziazione, da regione a regione, dello spazio riservato ai suddetti canali, oltretutto non determinabile ex ante, risulterebbe contraria ai principi di una semplice e razionale organizzazione del sistema.

3.1.2 Sotto ulteriore, connesso profilo, T. deduce che l’assegnazione delle posizioni 7, 8 e 9 ad emittenti nazionali risulterebbe operata in violazione delle posizioni precedentemente acquisite nelle varie Regioni dalle emittenti locali, compresa la stessa ricorrente.

La doglianza non può essere condivisa.

Tra i principi che, a norma dell’art. 32, comma 2, del Testo Unico, governano l’attribuzione delle numerazioni nel Piano di numerazione automatica, vengono qui in preminente rilievo il principio della garanzia di semplicità d’uso del sistema di ordinamento automatico dei canali (lett. a) e il principio del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali (lett. b).

Dovendo tali principi essere tra loro conciliati e raccordati, ne consegue che il rispetto delle abitudini e delle preferenze degli utenti – che la ricorrente vorrebbe enfatizzare – non può condurre alla meccanica adozione di un criterio di ordinamento dei canali di tipo meramente fattuale, privo di razionalità in quanto basato sulla pedissequa riproduzione della situazione consolidatasi nel sistema delle trasmissioni irradiate con tecnica analogica, e che non tenga conto delle esigenze di semplicità d’uso del nuovo sistema.

La scelta operata dall’Autorità ("19" per i canali generalisti nazionali) risulta invece idonea a coniugare entrambi i principi: la ripartizione prescelta, infatti, oltre a presentare semplicità d’uso, risulta in linea con le abitudini pregresse degli spettatori.

E invero, dalle indagini condotte a seguito della consultazione avviata dal’Autorità con la delibera n. 122/10/Cons, risultava che: nella ricezione analogica le prime 8 posizioni erano occupate da reti nazionali, mentre il numero 9 era occupato per il 51 % da emittenti locali e per il 47,7% da emittenti nazionali; nella ricezione digitale il numero 9 era occupato per il 29,2% da emittenti locali e per il 69,7% da emittenti nazionali; sulla base dei dati complessivi, il numero 9 del telecomando era attribuito ad emittenti locali per il 39,4% e ad emittenti nazionali per il 59,5%. Può pertanto concludersi nel senso che le prime 8 posizioni erano occupate da reti nazionali, mentre sul numero 9 non c’era una preminenza delle emittenti locali, e pertanto anche sotto questo profilo le censure svolte dalla ricorrente non colgono nel segno.

In ogni caso, non può farsi a meno di considerare che il radicale cambiamento di tecnologia trasmissiva legato al passaggio al digitale terrestre, ha imposto il concorrente complessivo riassetto del settore audiovisivo con oneri di riadattamento dei metodi utilizzati al fine della trasmissione, cui può connettersi l’eventuale sacrificio di posizioni detenute a livello locale nel pregresso sistema in tecnica analogica, sacrificio che troverà non solo giustificazione ma anche compensazione negli accresciuti livelli di fruibilità e razionalità del sistema complessivamente goduto a livello generale in esito alla riorganizzazione del settore.

3.1.3. La ricorrente infine censura il criterio scelto dall’Autorità per la valutazione delle abitudini e preferenze degli utenti, contestando l’impianto metodologico dell’indagine condotta da D.. In particolare, l’assegnazione dei canali sarebbe dovuta avvenire sulla base delle graduatorie degli ascolti stilate dalla società Auditel, che riguardo al quinquennio 2000 – 2004 erano assolutamente certi ed attendibili; di contro, l’indagine condotta da D. sarebbe distorta, in quanto avrebbe contestualmente tenuto in considerazione sia le regioni digitalizzate, sia quelle da digitalizzare, in tal modo operando una indebita commistione, così come reso evidente dalla enorme differenza del dato sul posizionamento delle emittenti locali al tasto 9 nelle regioni già completamente digitalizzate e nelle regioni ancora analogiche.

Le doglianze sono destituite di fondamento.

Nel primo CONSIDERATO della delibera gravata viene affermato che "l’Autorità, in relazione alle prime risultanze istruttorie ed al fine di disporre di dati aggiornati onde verificare "le abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali", risalendo all’anno 2005 gli ultimi dati disponibili sulla presintonia del telecomando forniti dalla società Auditel, ha ritenuto opportuno commissionare un’indagine di mercato inerente le abitudini e preferenze degli utenti nella sintonizzazione dei canali sul telecomando della televisione analogica e digitale terrestre ad una società indipendente da individuare mediante selezione ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, selezione che è stata indetta con delibera n. 220/10/Cons del 12 maggio 2010".

In particolare, nella fase di acquisizione dei necessari elementi di valutazione, l’Agcom rilevava la complessiva inidoneità dei dati disponibili sulla presintonia del telecomando forniti dalla società Auditel (soggetto deputato alla rilevazione e alla diffusione di dati di audience), sia perché, risalendo all’anno 2005, gli stessi attenevano ad una fase tecnologica troppo risalente e quindi superata dai processi di innovazione, e dunque risultavano inattendibili, sia perché quei dati non avevano ad oggetto numerose emittenti locali che non avevano autorizzato la società ad effettuare indagini; ne consegue che l’utilizzo dei dati Auditel ai fini dell’attribuzione dei numeri alle emittenti locali, avrebbe potuto essere fonte di discriminazione proprio nei confronti delle emittenti locali che non dispongono di dati di ascolto, considerata altresì l’ampia e variegata articolazione dell’attuale panorama televisivo locale.

Pertanto correttamente l’Autorità, nell’esercizio della discrezionalità tecnica, a fronte della complessiva inattendibilità, ai fini in discorso, dei dati di audience Auditel, determinava di commissionare apposita indagine ad una società indipendente mediante ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica; di tal che, sulla scorta dei dati, oggettivi ed attuali, rivenienti da una indagine "dedicata" condotta da un soggetto indipendente, poteva ancorare l’attribuzione della numerazione dei canali diffusi in ambito locale a parametri oggettivi e condivisi su scala nazionale: nella specie, la scelta del parametro cadeva su un criterio inequivoco e di facile misurazione, quale l’ordine delle emittenti televisive locali nelle graduatorie approvate dai Comitati Regionali delle Comunicazioni (Co.re.com.) ai fini dell’erogazione dei contributi statali ex lege n. 448/1998.

3.1.4 Parimenti infondate devono ritenersi, infine, le ulteriori censure svolte con il primo mezzo dalla ricorrente la quale, pur non contestando l’intrinseca portata delle risultanze istruttorie, lamenta una pretesa distorsione dell’indagine de qua in quanto effettuata anche nelle aree completamente digitalizzate.

Al riguardo, è appena il caso di osservare che nelle cosiddette Regioni "analogiche", in ossequio alla previsione di legge (art. 25 del Testo Unico) che subordina la prosecuzione dell’attività televisiva analogica alla condizione di una simultanea digitalizzazione del segnale, le trasmissioni digitali terrestri sono state irradiate simultaneamente, sia a livello nazionale che a livello locale.

Pertanto, l’indagine commissionata alla società D. non avrebbe potuto rivolgersi solo alle Regioni che trasmettono ancora in analogico, dovendo necessariamente e doverosamente tenere conto di un campione di popolazione nazionale ripartito su base regionale, in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione: un’indagine condotta sulle sole aree non ancora "digitalizzate" sarebbe stata senz’altro discriminatoria nei confronti di tutte le emittenti (sia nazionali che locali) e, soprattutto, metodologicamente non rappresentativa della popolazione italiana nel suo insieme.

Conclusivamente, l’Autorità, nell’attuale fase di completamento del passaggio al digitale terrestre, ha assunto come dato di riferimento il "complesso della fruizione analogica e digitale" relativo a tutto il territorio nazionale. L’indagine è risultata, quindi, effettivamente rappresentativa dello stato attuale delle preferenze ed abitudini degli utenti su scala nazionale con riferimento sia alle aree digitalizzate che a quelle ancora da digitalizzare.

L’Agcom ha pertanto concluso "che i risultati dell’indagine in questione confermano l’ipotesi posta in consultazione di attribuire i numeri da 1 a 9 del telecomando alle emittenti televisive nazionali ex analogiche", considerato, da un lato che "una diversa soluzione che, tenendo conto delle peculiarità presenti in alcune regioni, attribuisse ad un canale a diffusione nazionale una numerazione differenziata in tali regioni, oltre a rivelarsi tecnicamente complessa e inefficiente ai fini dell’utilizzazione delle frequenze in modalità SNF, si porrebbe altresì in contrasto con "l’obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l’articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico", recato dall’art. 2bis, comma 7, lettera f) della legge n. 66/2001"; dall’altro, che "la soluzione inversa di attribuire il numero 9 del telecomando alle emittenti locali su tutto il territorio nazionale si porrebbe in contrasto con il criterio delle "abitudini e preferenze degli utenti" così come emergono dai risultati dell’indagine commissionata dall’Autorità".

3.2 Con il secondo mezzo l’odierna deducente contesta la pretestuosità, sia sul piano tecnico che sul piano giuridico, delle motivazioni con cui nella delibera impugnata si sostiene la difficoltà tecnica di applicazione della soluzione – proposta da T. e da altre emittenti locali – di differenziare la numerazioni automatica (in particolare, i numeri 7, 8 e 9) da regione a regione, in modo da riflettere le differenti realtà locali e non giungere ad una indebita "omogeneizzazione" del nuovo sistema digitale; aggiunge la ricorrente che tale differenziazione su base regionale non produrrebbe conseguenze sull’efficienza del sistema delle frequenze in modalità Snf, così come delineato dalla delibera impugnata.

Le censure non hanno pregio.

3.2.1 In primo luogo va considerato che la prospettata differenziazione regionale sarebbe contraria alle finalità imposte dal legislatore, che all’art. 32, comma 2, del Testo Unico, demanda all’Autorità di stabilire un Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre avente valenza su tutto il territorio nazionale.

Ne consegue che l’eventuale attribuzione alle emittenti nazionali di una numerazione differenziata per Regioni si porrebbe in contrasto con il suindicato criterio, privando il Piano di numerazione di quella valenza nazionale richiesta dal legislatore; inoltre, tale attribuzione renderebbe estremamente complesso ed inefficiente l’utilizzo del sistema, venendo in contrasto con l’altro principio ispiratore della delibera n. 366/10 in esame, cioè quello della semplificazione per gli utenti (art. 32, comma 2, lett. a) del Testo Unico); infine, tale soluzione determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento all’interno di omogenee categorie di emittenti (nazionali generaliste e locali).

La proposta di una differenziazione su base regionale dell’ordinamento dei canali era stata esaminata durante la procedura di consultazione e rigettata in sede di adozione del provvedimento finale.

Nel terzo CONSIDERATO della delibera n. 366/10 in esame viene affermato che "la norma di legge in questione onera l’Autorità di stabilire un piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre che abbia valenza su tutto il territorio nazionale, il che comporta l’individuazione di un range di numerazione per categoria di programmi (canali generalisti nazionali, canali locali, canali a diffusione nazionale suddivisi per generi di programmazione) identico su tutte le regioni, anche al fine di rispettare il primo criterio in ordine di priorità dettato dalla legge, ch’è quello di garantire la semplicità d’uso del sistema di ordinamento automatico dei canali".

D’altra parte, alla luce dei risultati dell’indagine condotta dalla D., la soluzione di attribuire il numero 9 del telecomando alle emittenti locali su tutto il territorio nazionale, non era idonea a garantire il rispetto del secondo criterio fissato dall’art. 32 del Testo Unico (del rispetto delle abitudini e delle preferenze degli utenti).

E invero, indagini mirate hanno rilevato che gli utenti, nella totalità dei casi, assegnano normalmente i primi numeri del telecomando ai programmi trasmessi dalle emittenti nazionali, in primo luogo quelle del servizio pubblico; inoltre, che la sintonizzazione dei canali vede la prevalenza, nelle prime nove posizioni, delle emittenti televisive nazionali ex analogiche.

Ne consegue che l’attribuzione a tali emittenti delle prime posizioni del primo arco di numerazione appare in linea sia con il dettato normativo, sia con le preferenze e le abitudini dei telespettatori, in linea di continuità con il sistema pregresso.

3.2.2 D’altra parte, la proposta di differenziazione regionale dell’ordinamento dei canali è priva di ragionevolezza anche sotto il profilo tecnico.

In proposito, va preliminarmente rilevato che le reti nazionali sono state previste nella pianificazione per la transizione al digitale come reti isofrequenziali (stessa frequenza per lo stesso operatore su tutto il territorio nazionale), perché l’utilizzo di una medesima frequenza comporta un notevole risparmio di risorse. Tale previsione è contenuta nella delibera n. 181/09/Cons del 7 aprile 2009, recante Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri, dove al punto 6, par. a), in ordine ai criteri di conversione delle reti analogiche e di pianificazione delle reti digitali, si stabilisce che "per consentire un pieno, efficiente e pluralistico utilizzo della risorsa radioelettrica è necessario prevedere l’uso della tecnica Sfn (Single Frequency Network),… al fine di pianificare il maggior numero di reti televisive possibili in ogni area territoriale, da suddividere tra reti nazionali e reti locali…".

Pertanto, l’utilizzo ottimale della tecnica Sfn (singlefrequency network) postula che la trasmissione di un medesimo palinsesto abbia luogo con la stessa numerazione su tutto il territorio nazionale, e ciò al fine, sia di massimizzare l’uso delle frequenze, sia di evitare fenomeni di interferenze e conseguenti danni e disagi per tutti i soggetti, interessati in veste di utenti, emittenti od operatori di rete.

Ed invero, si consideri che con l’utilizzo di reti isofrequenziali, il segnale ricevuto dall’utente risulta rafforzato per effetto della contemporanea trasmissione, sulla stessa frequenza, ad opera di più impianti collocati in posizioni geografiche differenti, ancorché limitrofe, e pertanto, grazie alla prestazione dei sistemi di trasmissione multiportante (Ofdm), i segnali che arrivano dai diversi trasmettitori contribuiscono in senso additivo e in modo costruttivo al segnale totale desiderato: in tal modo si realizza una copertura adeguata dell’intero territorio nazionale anche laddove il segnale primario, da solo, potrebbe non essere idoneo a garantire una qualità accettabile.

Questo importante beneficio, tuttavia, si realizza soltanto se il flusso numerico irradiato da ciascun trasmettitore appartenente alla stessa rete Sfn risulti identico, vale a dire, solo se i contenuti e i programmi dati, immessi nello stesso flusso numerico – ivi compreso il numero identificativo Lcn – siano perfettamente identici (e vengano riconosciuti come identici dal ricevitore), dando così luogo all’effetto di rafforzamento del segnale; viceversa, se i segnali provenienti dai diversi trasmettitori hanno un Lcn differente, essi sono "non identici" e quindi, non solo non realizzano l’effetto di rafforzamento del segnale, ma, al contrario, diventano tra loro interferenti, andando ad incidere in modo distruttivo sul segnale totale desiderato, con conseguente grave degradazione delle prestazioni della rete.

Ne discende, a garanzia di un corretto irradiamento del segnale e, più in generale, di un adeguato ed omogeneo funzionamento dell’intero sistema televisivo, la necessità di postulare che i diversi soggetti presenti nel sistema televisivo a livello nazionale operino in maniera omogenea e coordinata su tutto il territorio; correttamente, pertanto, nel definire il Piano di numerazione automatica dei canali, l’attribuzione della numerazione ad un canale a diffusione nazionale, lungi dall’essere differenziata su base regionale, veniva concepita come unica, quale posizione individuale e unitaria, connessa al titolo abilitativo autorizzante la fornitura degli stessi contenuti audiovisivi su tutto il territorio nazionale.

A conferma di siffatta conclusione, si consideri che a norma dell’art. 10, dell’Allegato A alla delibera n. 366/10/Cons, "il Ministero, nell’ambito del titolo abilitativo rilasciato per l’esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante ai fornitori di servizi di media audiovisivi sulla base del presente piano di numerazione" (comma 1) e tale attribuzione "è effettuata per la durata del titolo autorizzatorio rilasciato al soggetto richiedente…" (comma 2) "… con separato provvedimento integrativo dell’autorizzazione…" (comma 3).

L’attribuzione della numerazione costituisce, dunque, un provvedimento integrativo del titolo autorizzatorio e obbliga alla diffusione dei medesimi programmi attraverso l’utilizzo di una stessa numerazione su tutto il territorio nazionale.

Dalle considerazioni complessivamente svolte risulta pertanto l’illogicità oltre che l’infondatezza della proposta avanzata dalla parte ricorrente, alla cui attuazione conseguirebbe un decadimento della qualità del segnale in molte zone del territorio nazionale, con un totale stravolgimento dei criteri che hanno condotto alla pianificazione delle frequenze in tecnica digitale.

3.3 Con il terzo motivo, T. contesta la motivazione della delibera laddove si afferma che "le maggiori associazioni rappresentative delle emittenti locali, che insieme rappresentano oltre il 90% del settore, si sono dette favorevoli all’ipotesi di attribuire alle emittenti locali i numeri da 10 a 19, evidenziando che tale numerazione è quella che garantisce al meglio l’esigenza dell’emittenza locale di avere 10 numeri consecutivi nelle prime posizioni del telecomando, evitando disparità di trattamento tra le diverse tv locali".

A dire della ricorrente, ciò non corrisponderebbe al vero, in quanto, come si legge nell’atto introduttivo del presente giudizio, "in tutte le audizioni a cui l’A.L.P.I. ha partecipato nella persona dello stesso Ing. Montrone, che ne è il Presidente, oltre che rappresentante legale della Società odierna ricorrente, è stata sempre ribadita con forza e decisione che il problema della collocazione delle emittenti locali nella griglia di numerazione automatica del telecomando può risultare assolutamente determinante per le sorti delle stesse",

La censura è priva di pregio.

Dall’esame del dato testuale si ricava che l’Autorità, nel motivare il provvedimento impugnato, non ha fatto riferimento alla totalità delle emittenti locali, bensì alla maggioranza delle associazioni rappresentative delle emittenti locali e, in ogni caso, in esito alla complessa ed articolata istruttoria che ha condotto all’adozione della delibera, in parte motiva ha dato conto soltanto dei risultati più significativi delle consultazioni svolte, che hanno indotto alla scelta di una determinata opzione, non essendo l’Agcom certamente tenuta a riportare punto per punto ogni specifico rilievo presentato dagli operatori, ivi compresi i rilievi indicati dalla odierna ricorrente.

Diversamente opinando, osserva il Collegio che l’onere motivazionale incombente sull’Amministrazione verrebbe a dilatarsi a dismisura, senza peraltro ridondare in alcun effetto utile sul piano sostanziale, e ciò, non solo nella parte dispositiva della delibera ma anche nella parte motiva.

Difatti, avuto riguardo all’ampia messe di argomenti presentati dagli operatori nel corso della fase istruttoria del procedimento de quo, la condensazione delle motivazioni in sede di redazione del provvedimento finale si imponeva e, pertanto, essa non appare censurabile in questa sede.

In ogni caso, non sembra inutile osservare che il descritto orientamento alla sintesi nella redazione della motivazione da parte dell’Autorità, non impediva comunque il rispetto della norma regolamentare che disciplina le consultazioni svolte dall’Autorità (art. 4, comma 1, della delibera n. 453/03/Cons), a mente della quale "Nella motivazione del provvedimento finale sono comunque esplicitati gli orientamenti generali ricavabili dalle osservazioni formulate e sono indicate le motivazioni che giustificano le definitive determinazioni dell’Autorità"; esso si appalesa, altresì, in linea con l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui, per motivare sufficientemente, l’Amministrazione non deve rendere conto di ogni singola osservazione presentata in corso di istruttoria (cfr. Tar Lombardia, sez. III, 11 maggio 2010, n. 1455), "non dovendo rispondere in modo puntuale alle singole osservazioni" se abbia "…comunque ampiamente giustificato le proprie scelte, dando conto delle ragioni giustificative dell’atto di regolazione".

3.43.5 Con il quarto e il quinto mezzo, che possono trattarsi congiuntamente per connessione logica delle censure, la ricorrente, nel richiamare il principio costituzionale del pluralismo – che si manifesta anche nella possibilità di plurime manifestazioni del pensiero tramite mezzi diversi, come le emittenti locali – contesta, da un lato, la violazione di detto principio, dall’altro, la violazione della promozione delle diversità culturali, quale tutelata dalla Convenzione Unesco, ratificata dall’Italia il 31 gennaio 2007.

A dire della ricorrente, gli esiti applicativi della delibera de qua "infliggono… un grave vulnus alla capacità delle emittenti di raggiungere concretamente i telespettatori, con conseguente impossibilità di permanenza delle tv locali nel sistema, per alcune già nel breve termine, per altre nel mediolungo termine".

Le doglianze non sono meritevoli di adesione.

3.43.5/1 E, invero, avuto presente che la delibera in questione definisce l’ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre e, come tale, è volta a determinare in modo automatico, seppure non irreversibile, l’ordine in cui le emittenti vanno a posizionarsi sugli apparecchi riceventi degli utenti – mentre esulano completamente dal suo oggetto sia la determinazione e l’attribuzione delle frequenze televisive, sia la definizione dei contenuti audiovisivi da trasmettere utilizzando le frequenze predette – non si comprende come una siffatta misura regolatoria a contenuto tecnico, avente natura accessoria e strumentale rispetto al previsto cambio del sistema di trasmissione televisiva dalla tecnica analogica alla tecnica digitale terrestre, ed essendo eziologicamente preordinata al conseguimento di più elevati livelli di razionalità e di fruibilità del settore audiovisivo nel suo complesso, possa sortire l’effetto di limitare la capacità "di permanenza delle tv locali nel sistema", con conseguente violazione degli invocati principi del pluralismo e di tutela e promozione delle diversità culturali.

Non è infatti fondatamente sostenibile che una tale misura regolatoria, riguardando solamente la forma e le modalità con cui le emittenti si presentano all’utente, sia davvero in grado di limitare il novero delle emittenti operanti a livello locale e, per tale via, intaccare la sincronica manifestazione delle autonome espressioni culturali, dialetticamente presenti, che fonda il pluralismo del pensiero e, di conseguenza, la diversità culturale che le emittenti locali esprimono.

3.43.5/2 In ogni caso, per completezza d’indagine appare utile svolgere qualche ulteriore riflessione.

Sul piano teorico, giova infatti considerare che il nuovo sistema delineato dalla contestata delibera, non solo non produce i rigidi effetti paventati dalla ricorrente – la quale sembra prospettare una radicale negazione della possibilità degli utenti di assegnare liberamente alle emittenti visualizzate la posizione che maggiormente preferiscono – ma, di contro, presenta ampi margini di flessibilità, stante la piena libertà di ciascun utente di riordinare i canali secondo il ranking personale preferito, quale requisito imposto dalla legislazione primaria (art. 32, comma 2, del Testo Unico: "Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale..").

In secondo luogo, e da un punto di vista pratico, va puntualizzato che T. lamenta l’assegnazione per le emittenti locali di una posizione che occupa i numeri da 10 a 19 del telecomando. Orbene, trattandosi di posizioni che, in definitiva, si trovano a ridosso del primo blocco di numerazione e, per giunta, sono molto ravvicinate a quelle ambite dalla odierna deducente (numeri da 7 a 9), deve ritenersi che un siffatto posizionamento nell’ambito della numerazione automatica non appare, in sé, concretamente idoneo a ledere la visibilità e gli interessi commerciali degli operatori in questione.

Per le considerazioni complessivamente svolte il ricorso introduttivo è dunque infondato e deve essere respinto.

4. Con il primo atto per motivi aggiunti T. impugna la determina del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 novembre 2010, nella parte in cui impone alle emittenti locali che trasmettono anche sul digitale terrestre nelle Regioni non ancora digitalizzate, di transitare entro il 26 novembre 2011 ai blocchi ed archi di numerazione individuati all’art. 5, commi 1, 2 e 3, dell’all. A della delibera n. 366/10/Cons.

La ricorrente deduce l’illegittimità della determina ministeriale, sia in via derivata per illegittimità della delibera Agcom n. 366/10/Cons, sia in via autonoma, per violazione dell’art. 32, comma 2, del d.lgs 177/2005, come modificato dall’art. 5, comma 2, del d.lgs n. 44/2010, avendo il Ministero imposto alle emittenti televisive locali, anche nelle Regioni non ancora definitivamente digitalizzate, di trasferire la propria programmazione nei rispettivi archi di numerazione individuati con la predetta delibera Agcom, entro un lasso di tempo troppo breve e non logico rispetto alla data prevista per lo switchoff definitivo, pur in assenza dei necessari presupposti. Un siffatto radicale e repentino sconvolgimento dell’assetto operativo delle emittenti locali sarebbe idoneo a procurare gravi conseguenze nel rapporto tra le emittenti medesime ed i propri utenti.

Le censure non sono nel loro complesso meritevoli di favorevole considerazione.

4.1 Nel rinviare, quanto ai dedotti profili di illegittimità derivata, alle considerazioni compiutamente svolte in sede di scrutinio del ricorso principale, in ordine alla seconda censura il Collegio osserva quanto segue.

4.2.1 L’attribuzione alle emittenti nazionali e locali della numerazione nell’ambito del nuovo ordinamento automatico dei canali avveniva, non con la contestata determina ministeriale, bensì già con la delibera n. 366/10/Cons, allorquando con essa si è stabilito che "ai canali generalisti nazionali, come definiti all’articolo 1, comma 1, lett. g), sono attribuiti i numeri da 1 a 9…", "alle emittenti locali, come definite all’art. 1, comma 1, lettera h) sono attribuiti i numeri da 10 a 19 e da 71 a 99 del primo arco di numerazione..".

La determina ministeriale in esame, pertanto, da un lato non ha portata innovativa, in quanto è meramente attuativa della richiamata delibera dell’Autorità – limitandosi, per un’ordinata e sistematica attribuzione delle numerazioni, ad anticiparne gli effetti pratici – dall’altro, si pone come mero antecedente logico e giuridico del successivo atto di attribuzione della numerazione automatica dei canali alle singole emittenti – avente del pari fondamento nella delibera n. 366/10 – che è atto integrativo del titolo abilitativo allo svolgimento dell’attività di fornitura dei contenuti audiovisivi.

In definitiva, l’attuazione del Piano nazionale di numerazione è strettamente connessa al completamento del processo di transizione al digitale terrestre (previsto per il 2012), e ha irrefragabilmente richiesto l’adozione di ogni provvedimento teso a garantire che tale tempistica, fissata dal legislatore nazionale sulla base di accordi aventi rilevanza comunitaria, venisse rispettata. E la determina ministeriale de qua è teleologicamente preordinata a consentire che, nelle more dell’espletamento dei bandi di attribuzione della numerazione automatica dei canali, la transizione al digitale terrestre abbia luogo in modo uniforme, in punto di numerazione automatica dei canali, su tutto il territorio nazionale, così come richiesto per ragioni di carattere tecnico dall’impiego della tecnologia Sfn, non residuando possibilità di utilizzo, nelle aree ancora da digitalizzare, di una numerazione differenziata.

Una siffatta motivazione emerge con evidenza nella ripetuta determina, nella quale si legge "RITENUTO necessario, nelle more dell’espletamento dei bandi di attribuzione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre nelle regioni che transiteranno al digitale terrestre nel corso degli anni 2011 e 2012 e al fine di consentire una ordinata e rapida digitalizzazione delle aree interessate al passaggio al digitale fino a tutto il 2010, far transitare le trasmissioni delle emittenti televisive locali…. dalle numerazioni attualmente occupate a quelle previste dall’art. 5, commi 1, 2 e 3 della citata delibera n. 366/10/Cons, sulla base del criterio di cui al successivo comma 4, della delibera stessa".

Le doglianze in proposito svolte dalla ricorrente non sono pertanto meritevoli di adesione.

4.2.2 Né appare convincente l’ulteriore argomentazione di T., ripresa anche nel successivo atto per motivi aggiunti, secondo cui la determina impugnata getterebbe nel caos le emittenti locali, le quali non saprebbero più in quali numeri del telecomando collocarsi, a motivo del mancato espletamento dei Bandi relativi ad aree tecniche (come la Puglia) non ancora digitalizzate.

L’argomentazione è facilmente smentita dalla circostanza che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nel definire il Piano nazionale di numerazione automatica dei canali, ha individuato non solo gli archi di numerazione spettanti alle emittenti, ma anche i criteri necessari per individuare le specifiche numerazioni ove transitare (art. 5, commi 14, dell’Allegato A alla delibera n. 366/10/Cons).

La delibera Agcom ha dunque stabilito tutti i principi e i criteri idonei a consentire il coerente e armonico adeguamento del sistema, individuando parametri inequivocabili che, per quanto riguarda le emittenti locali, si basano "sulla collocazione derivante dalla media dei punteggi conseguiti da ciascuna emittente nelle ultime tre graduatorie approvate dai Comitati regionali delle Comunicazioni, ai sensi del Decreto del Ministro delle Comunicazioni n. 292 del 5 novembre 2004, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento" (art. 5, comma 4, lett. a, dell’Allegato A alla delibera).

L’Agcom ha motivato la scelta di utilizzare le graduatorie predisposte dai Comitati Regionali delle Comunicazioni (Co.re.com), per l’attribuzione dei numeri all’interno dei blocchi, in relazione alla circostanza che tale metodo "costituisce un criterio oggettivo e facilmente misurabile rispetto ai criteri alternativi proposti, i quali postulano la necessità della formulazione di nuove ed apposite graduatorie e l’impiego di tempi procedimentali non conciliabili con la necessità di provvedere all’assegnazione della numerazione dell’ordinamento automatico dei canali con l’urgenza che è stata da più parti rappresentata".

Ne discende che, seppure, per le considerazioni in precedenza svolte (sub 1.3), l’ordine di collocazione nel Piano nazionale della numerazione automatica di ogni singolo canale della televisione digitale terrestre – e, in particolare, per quanto qui rileva, dei canali delle emittenti locali – non può generalmente essere individuato in modo certo e preciso, prima dell’espletamento del relativo bando di gara; cionondimeno, in forza del delineato sistema, per ciascuna emittente è possibile individuare ex ante, seppure in modo approssimativo e in via del tutto tendenziale, il più ristretto intervallo – compreso nei blocchi di numerazione di riferimento – dei soli numeri ad essa teoricamente attribuibili in esito alla procedura suddetta, avendo riguardo sia alla posizione della emittente televisiva nelle richiamate graduatorie Co.re.com, sia alla possibilità – determinabile previo calcolo probabilistico – della mancata partecipazione alla procedura di gara di una o più delle emittenti che nelle graduatorie medesime la precedono.

Il che, detto per incidentem, nel caso specifico della ricorrente condurrebbe, peraltro, ad individuare, in modo piuttosto univoco, e precisamente intorno al numero 10 del primo arco di numerazione, la collocazione dell’emittente locale T., considerata la posizione apicale dalla stessa occupata per la media dei punteggi conseguiti nelle ultime tre graduatorie Co.re.com (secondo quanto affermato negli scritti difensivi avversari e non contestato dalla odierna deducente).

Pertanto, anche il primo atto per motivi aggiunti è infondato e deve essere respinto.

5. L’atto di intervento spiegato dall’Associazione Confconsumatori sostanzialmente ripropone, rimodulandole, buona parte delle censure già svolte dalla ricorrente nel ricorso introduttivo e nel primo atto per motivi aggiunti; con esso si contesta la scelta di assegnare a televisioni nazionali i tasti di numerazione da 7 a 9, in quanto assunta in violazione dei principi di cui all’art. 32, comma 2, del d.lgs n. 177/05 (id est: diritto al riordino dei canali, garanzia della semplicità d’uso del sistema di ordinamento automatico dei canali, rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti) nonché del diritto dei cittadiniutenti televisivi al pluralismo dell’informazione.

Le considerazioni sin qui svolte dal Collegio (segnatamente quelle di cui ai parr. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2 e 3.43.5) sono idonee a dimostrare l’infondatezza dell’atto di intervento, ove ritenuto ammissibile, e pertanto ad esse si fa rinvio.

6. Con il secondo atto per motivi aggiunti la ricorrente infine impugna la successiva determina del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 novembre 2010, che assegna alle emittenti nazionali generaliste la numerazione automatica della televisione digitale terrestre per tutto il territorio nazionale, contestandola nella parte in cui estende tale numerazione anche alle aree non ancora digitalizzate.

6.1 In particolare, con il primo motivo l’odierna deducente rappresenta di essere assegnataria delle posizioni automatiche nn. 7 e 8 sul telecomando per tutto il periodo di attivazione del digitale terrestre in via sperimentale in Puglia, che si esaurirà con l’assegnazione della numerazione automatica definitiva e con il completo switchoff, previsto per il settembre 2011; pertanto, l’assegnazione della posizione n. 7 all’emittente La7, comportante l’obbligo per T. di abbandonare tale numerazione automatica senza peraltro – in mancanza di un procedimento di assegnazione della numerazione per le aree non digitalizzate – poterne occupare alcuna altra, è illegittima perché violativa sia dell’art. 32 del d.lgs n. 177/05 sia della delibera n. 366/10/Cons.

Le doglianze sono prive di pregio.

Va preliminarmente osservato che la ricorrente dà per presupposta la preesistenza in proprio favore di un provvedimento di assegnazione, sia pure in via temporanea, delle posizioni 7 e 8 della griglia di numerazione automatica del digitale terrestre per la regione Puglia; tuttavia, la stessa emittente non fornisce prova alcuna del suddetto titolo.

Deve pertanto ritenersi che l’attribuzione dei numeri 7 e 8 ai canali generalisti nazionali – operata, dapprima in via generale dalla delibera n. 366/10/Cons e poi, in concreto, dalla determina ministeriale del 24 novembre 2010 – non impinge contro un diritto acquisito e perfetto della emittente ma, al più, viene ad interferire con una consuetudine di utilizzo del "telecomando" della televisione da parte dei suoi spettatori.

Quanto al merito delle doglianze, è sufficiente rinviare alle argomentazioni precedentemente svolte dal Collegio (parr. 3.1.1 e 3.1.2).

6.2 Con il secondo mezzo la ricorrente deduce che la determina gravata, nell’assegnare alle emittenti M.I. ed A.M. le numerazioni automatiche 8 e 9 – riservate dalla delibera n. 366/10/Cons ai soli canali generalisti nazionali – sarebbe altresì illegittima in quanto le suddette assegnatarie non potrebbero definirsi emittenti nazionali generaliste, ma canali tematici o, al più, canali semigeneralisti.

L’esame della censura è precluso al Collegio per carenza di interesse da parte della ricorrente, non potendo essa trarre alcun risultato utile da un eventuale accoglimento sullo specifico punto, stante, a monte, la verificata infondatezza e quindi la reiezione del ricorso introduttivo, spiegato avverso la delibera n. 366/10/Cons che assegnava alle emittenti locali i numeri da 10 a 19, anziché da 7 a 9, come auspicato dalla odierna deducente.

6.3 Con il terzo motivo la ricorrente articola distinte censure, che risultano destituite di fondamento alla luce delle considerazioni sin qui svolte.

6.3.1 La determina ministeriale del 22 novembre e quella del 24 novembre, impugnate con il primo e con il secondo atto per motivi aggiunti, sono illegittime in quanto hanno immediata efficacia anche nelle aree tecniche non ancora definitivamente digitalizzate, che non sono ricomprese nei bandi del 3 settembre 2010, laddove, secondo l’assunto di T., è inconcepibile che un bando relativo ad un’area geografica e tecnica ed il provvedimento conclusivo della relativa procedura possano avere efficacia su aree ed ambiti territoriali differenti: per la confutazione di tale censura, si rinvia ai parr. 4.2.1 e 4.2.2.

6.3.2 Le ripetute determine, prevedendo l’attribuzione della numerazione automatica alle emittenti nazionali anche per le aree – come la Puglia – non digitalizzate e non ricomprese nei bandi del 3 settembre 2010, violano l’art. 10, comma 4, dell’Allegato A alla delibera n. 366/10, la cui ratio è quella di dare una scansione temporale certa ad un procedimento che si protrae per un lasso di tempo considerevole, in modo tale da rispettare, sia le abitudini degli utenti, sia l’attività imprenditoriale degli editori delle emittenti locali: la doglianza va disattesa per le considerazioni in precedenza espresse (parr. 3.1.2, 3.2.1 e 3.2.2, 4.2.1 e 4.2.2).

6.3.3 L’obbligo imposto dalla determina ministeriale del 22.11.2010 alle emittenti locali delle regioni non digitalizzate, di rilasciare dal 26 novembre 2010 la posizione numerica automatica legittimamente occupata e di transitare nel blocco numerico da 10 a 19, risulta illegittimo e vessatorio, perché non tiene conto del fatto che per dette aree non è stata bandita né effettuata la procedura per l’assegnazione della numerazione riservata alle emittenti locali: anche tale censura è destituita di fondamento, alla luce delle argomentazioni già svolte (parr. 4.2.1 e 4.2.2).

6.3.4 Sotto ulteriore profilo, nel contestato sistema generato dalle suddette determine ministeriali, la libertà dell’utente di riordinare i canali del digitale terrestre, sancita dall’art. 32, comma 2, del D.lgs. 177/05, è del tutto fittizia, atteso che una stabile sistemazione della numerazione dei canali preferita dall’utente, può realizzarsi soltanto attraverso il dispendioso intervento di un tecnico specializzato che operi direttamente sul decoder.

A confutazione di tale censura il Collegio richiama le considerazioni svolte in merito alla linearità dell’intero sistema di riordino dei canali (par. 3.1.1), che è ispirato al criterio della omogeneità in tutto il territorio nazionale: la definizione di un assetto omogeneo consente invero agli utenti di avere una immediata percezione delle nuove numerazioni conseguenti all’introduzione della tecnica digitale.

Tuttavia, comportando il passaggio al digitale innovazioni che coinvolgono l’intera architettura di trasmissione, compreso il momento della "ricezione" delle trasmissioni, è evidente, come il Collegio ha già avuto modo di rilevare (par. 3.1.2), la necessità di un riadattamento complessivo dei metodi utilizzati per la trasmissione.

In tale ottica, il sacrificio di alcuni utenti, sia nel processo di adattamento al nuovo ordinamento dei canali, sia, al contrario, nell’intervento per il riordino dei canali secondo un proprio personale ranking, trova ragione e compensazione nell’interesse generale connesso alla transizione alla nuova tecnologia.

Per le considerazioni complessivamente svolte, anche il secondo atto per motivi aggiunti è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

La novità e il grado di difficoltà delle questioni trattate costituiscono giusta causa di compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

respinge il ricorso introduttivo;

respinge il primo atto per motivi aggiunti;

respinge il secondo atto per motivi aggiunti;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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