Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-06-2011) 22-06-2011, n. 25088Interesse ad impugnare

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.D. ricorre, a mezzo del suo difensore (avverso l’ordinanza 4 febbraio 2011 del Tribunale di Torino che ha respinto la richiesta di riesame dell’ ordinanza 27 dicembre 2010 del G.I.P. presso il Tribunale di Mondovì, di applicazione della custodia cautelare in carcere, per reati ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 commessi in vari luoghi del (OMISSIS)), deducendo vizi e violazioni nella motivazione della decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati. 1.) la decisione del Tribunale del riesame. Per il Tribunale del riesame le dichiarazioni rese da R., F., M., costituiscono precisi riscontri di quanto le intercettazioni telefoniche ed ambientali hanno rivelato sulla attività di traffico di notevoli quantitativi di hashisc svolta dallo S. per un considerevole arco di tempo.

Osserva il Tribunale che il significato delle intercettazioni ambientali non necessita di spiegazioni od interpretazioni, tanto è esplicito, mentre l’intercettazione telefonica 373/2010 resta tuttora senza una spiegazione alternativa, dovendosi allo stato ascrivere alle espressioni ivi contenute un significato criptico e gergale.

Quanto al concreto pericolo di recidivanza specifica, il Tribunale del riesame evidenzia che l’attività illecita risulta svolta con elevata competenza (uso di collaboratori, accurata scelta del luogo di custodia, individuazione del percorso migliore attraverso il quale far giungere la droga, debitamente documentata da un’altra intercettazione ambientale), ed essere altresì il frutto di un solido radicamento nell’ambiente del narcotraffico, verosimilmente con la capacità di servirsi di più canali alternativi di approvvigionamento, anche stranieri.

Sul punto è stato valorizzato anche il precedente specifico, datato ma consistente, e la capacità dimostrata di sapersi servire di collaboratori: da ciò la conclusione della sussistenza di una notevole determinazione criminosa, che non consente l’applicazione di regimi meno cogenti non in grado di impedire la reiterazione di reati come quello per cui si procede.

2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un unico motivo di impugnazione si prospetta l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall’art. 273 c.p.p., e vizio di motivazione per carenza ed illogicità della giustificazione prospettata a supporto della misura cautelare.

A tal fine il ricorso rileva criticamente che le dichiarazioni indizianti a carico dello S. sono costituite dalle dichiarazioni di altri indagati nello stesso procedimento, la cui responsabilità è inequivoca, a differenza invece di quanto avvenuto per il ricorrente per il quale valgono solo le affermazioni del M., del R., di F., ma per le quali mancherebbero riscontri in fatto nonostante un’osservazione durata per circa nove mesi.

Peraltro, nelle more del procedimento, in data 26 aprile 2011 il G.I.P. del Tribunale di Mondovì, ha revocato la misura della custodia cautelare in carcere sostituendola con l’obbligo di dimora:

da ciò la sopravvenuta mancanza di interesse del ricorrente e conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso, giusta conforme richiesta del Procuratore generale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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