T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 24-06-2011, n. 5654 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la controversia de qua esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, e ciò sotto un duplice, distinto profilo;

Ritenuto infatti che la ricorrente è già titolare di un rapporto di pubblico impiego ed agisce in giudizio rivendicando la pretesa ad avere un incarico, presso la stessa Amministrazione ove attualmente lavora, che tenga conto dell’esperienza acquisita, con la conseguenza che, sotto questo profilo la controversia attiene al rapporto di impiego ed esula dunque dalla giurisdizione del giudice amministrativo;

Ritenuto, sotto altro profilo, che oggetto dell’impugnazione è la proroga di incarichi liberi professionali tra l’Azienda sanitaria e liberi professionisti, con i quali l’Amministrazione non instaura un rapporto di pubblico impiego;

Ritenuto che costituisce giurisprudenza consolidata del giudice amministrativo (C.ga 6 ottobre 2010 n. 1256; Cons. St., sez. V, 12 giugno 2009 n. 3737) che gli atti che attengono ad un rapporto libero professionale con un soggetto estraneo all’amministrazione e, conseguentemente, tutte le vicende inerenti lo svolgimento di tale rapporto, non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo ma in quella del giudice ordinario;

Ritenuto, per le ragioni che precedono, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a.;

Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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