Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-11-2011, n. 22891

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.V. ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione dell’indennità integrativa speciale sulla pensione cat. PI erogatagli dall’INPS, diritto che gli era stato negato dall’Istituto per essere egli titolare di altra pensione militare a carico dell’INPDAP. Il Tribunale di Agrigento ha rigettato la domanda con sentenza che, su ricorso del pensionato, è stata riformata dalla Corte d’appello di Palermo, che l’ha accolta con sentenza depositata in data 8.11.2006, sul rilievo che, nell’ipotesi di titolarità di una pensione a carico dell’INPS e di una pensione a carico dello Stato, non opera il divieto di cumulo della indennità integrativa speciale stabilito dalla L. n. 843 del 1978, art. 19 e dal D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 99.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’INPS affidandosi ad un unico motivo di ricorso cui resistono con controricorso gli eredi di S.V.. Questi ultimi hanno depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c., unitamente alla sentenza impugnata e notificata alla controparte in data 27.12.2006, deducendo la tardività del ricorso per cassazione.

Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 99 e della L. n. 843 del 1978, art. 19 chiedendo a questa Corte di stabilire se "sia o meno consentito al titolare di due pensioni (ed indipendentemente dal soggetto erogatore) di fruire dell’indennità integrativa speciale in misura piena su entrambe le prestazioni o se, invece, ciò sia consentito … solo ove una delle due pensioni sia al di sotto del ed. trattamento minimo Inps e solo nei limiti necessari per raggiungere l’importo di tale trattamento minimo". 2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per inosservanza del termine breve per l’impugnazione della sentenza, stabilito a pena di decadenza dall’art. 326 c.p.c. Come questa Corte ha più volte affermato – cfr. ex plurimis Cass. sez. unite n. 698372005 – l’inamissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini all’uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile e rilevabile d’ufficio. Nella specie, la notificazione della sentenza, come risulta dalla copia notificata prodotta dal controricorrente unitamente alla memoria ex art. 378 c.p.c. – osservato il disposto di cui all’art. 372 c.p.c., comma 2, – è stata eseguita nelle forme di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c. presso il procuratore domiciliatario dell’INPS in data 27.12.2006, mentre la notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata solo in data 19.5.2007, e quindi oltre il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 325 c.p.c. per la notifica di tale atto.

3.- Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali, disponendone la distrazione a favore dell’avv. A. M. Cremona, antistatario.

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