T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 24-06-2011, n. 5653 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la ricorrente con ricorso notificato il 18 maggio 2011, premesso di essere proprietaria dell’immobile di cui era assegnataria su cui gravava il mutuo fondiario e di aver estinto anticipatamente la quota di finanziamento, omettendo, tuttavia, il pagamento degli interessi relativi alla durata del prestito, dovuti anche in caso di estinzione anticipata del mutuo, impugna la comunicazione con cui è stata formulata la relativa richiesta;

Considerato che, in via preliminare, deve dichiararsi la estromissione del Comune di Roma per carenza di legittimazione passiva dello stesso posto che il provvedimento è stato adottato dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER), Ente cui è preposta l’amministrazione del patrimonio residenziale del Comune di Roma;

Considerato che è da condividere l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’ATER intimata, in quanto secondo i principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, la giurisdizione del giudice amministrativo è radicata, in base al dettato costituzionale, dall’inerenza dell’attività all’esercizio di un potere pubblico; viceversa, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione dei giudizi in cui si facciano valere diritti soggettivi in correlazione ai quali non vi è esercizio di una potestà pubblica;

Considerato,quindi, che in relazione al trasferimento in proprietà dei singoli alloggi, gli utenti hanno un diritto soggettivo perfetto, di carattere personale, alla cessione, alle condizioni stabilite dalla legge, ed in tutte le altre successive situazioni che possano verificarsi, non essendo attribuito all’Amministrazione alcun ulteriore potere discrezionale al riguardo, essendo i successivi adempimenti atti dovuti e costituendo il negozio di cessione un negozio di diritto privato (cfr. Cassazione civile, Sez. Un. 9 luglio 2009, n. 16094).

Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm.

Considerato, infine, che le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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