Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-06-2011) 22-06-2011, n. 25086 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Z.G. ricorre, a mezzo del suo difensore (avverso l’ordinanza 22 febbraio 2011 del Tribunale del riesame di Caltanissetta il quale ha confermato l’ordinanza 15 gennaio 2011 del Tribunale di Caltanissetta, di applicazione della custodia cautelare in carcere ex art. 275 c.p.p., comma 1 bis, in relazione alla condanna ad anni 10 di reclusione, inflitta per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p.), deducendo vizi e violazioni nella motivazione della decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) Il provvedimento impugnato.

Il Tribunale del riesame ha ritenuto inappropriato il riferimento all’art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b) considerato che la misura della custodia cautelare in carcere per l’imputato non era cessata, per decorso dei termini massimi di custodia, bensì per effetto della revoca disposta il 30 settembre 2005 dal Tribunale del riesame.

La norma in concreto applicata è stata quindi quella dell’art. 275 c.p.p., comma 1 bis.

Tanto premesso il Tribunale ha ritenuto in concreto sussistente il pericolo di fuga di cui all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b).

2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

L’impugnazione, dopo aver evidenziato che l’entità della sanzione inflitta è soltanto uno degli elementi da valutare agli effetti della previsione del pericolo di fuga, sostiene al contrario, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato: che l’imputato è persona incensurata, e, sottoposto alla misura di prevenzione, ha dato prova di essersi distaccato dalla consorteria mafiosa; che il modus vivendi dell’accusato è quello di una persona dedita al lavoro ed alla famiglia: non a caso, pur potendo sottrarsi alla cattura, ha personalmente assistito in udienza alla lettura del dispositivo; che in ogni caso difetterebbe l’attualità del pericolo, tale non potendosi considerare la lontana condotta di cura della latitanza di membri dell’assicurazione risalente appunto al 1996.

Il motivo non supera la soglia dell’ammissibilità.

Orbene, contrariamente all’assunto della difesa, la decisione non si è limitata alla mera acritica valutazione dell’entità della condanna ad anni 10 di reclusione, per dedurre da essa in modo automatico ed acritico, un concreto pericolo di fuga, ma ha progressivamente rafforzato il quadro di tale ragionevole esito, correlandolo:

a) all’intraneità dell’imputato a sodalizio di stampo mafioso;

b) all’affiliazione a Cosa nostra con attribuzione di compiti, di altissimo profilo associativo, in ambiti di estorsione e di custodia di armi;

c) all’ulteriore competenza attribuita all’accusato di occuparsi ed assicurare lo stato di latitanza di esponenti mafiosi di ruolo apicale, come i fratelli E. di (OMISSIS);

d) all’attualità e la persistenza concreta del pericolo di fuga, non ovviabile con il ricorso a misure attenuate, nell’insufficienza, comunque, del regime in atto di prevenzione personale dell’imputato stesso.

Trattasi di motivazione che, per come ragionevolmente condotta, da giustificazione ineccepibile al provvedimento assunto e, in assenza di invalidità od illogicità delle argomentazioni usate, non è suscettibili di censure in sede di legittimità.

Il ricorso quindi va dichiarato inammissibile. All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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