Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-06-2011) 22-06-2011, n. 25084

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.S. ricorre, a mezzo del suo difensore, deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati, avverso l’ordinanza 4 febbraio 2011 del Tribunale di Milano, la quale ha respinto la richiesta di riesame, proposta avverso l’ordinanza 7 gennaio 2011 del G.I.P. del Tribunale di Milano, che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato del capo 14/a (violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis e comma 6; art. 80, comma 1, lett. g e comma 2: offerta in vendita e venduta al codetenuto Mo.Va. di circa 100 Kg di cocaina).

1.) la decisione del Tribunale del riesame. Il Tribunale del riesame a seguito delle deduzioni della difesa del M. (che ha prospettato un errore di persona, sostenendo che colui che aveva offerto lo stupefacente al Mo. era persona diversa dal ricorrente) ha ripreso testualmente il tenore della conversazione, registrata tra F. e Mo., ed ha valutato la conversazione stessa, in relazione alle espressioni usate ed alla loro successione comunicativa, nonchè avuto riguardo al tenore delle successive intercettazioni, come più che idonea ad escludere la possibilità di "una confusione di persona".

Spiega infatti il Tribunale che, colui che si è "avvicinato", dando luogo alla proposta illecita, chiarita nel prosieguo delle intercettazioni, è proprio la persona di M.S., probabilmente insieme a qualcuno del suo gruppo (visto che "loro" e gli I. sono stati divisi in due gruppi) e tanto risulta dal tenore della frase: ("… qui ci sono dei ragazzi no?… omissis.. Ci sono anche M.S., sono qua… di qua di là… si sono avvicinati. Ci sono sia loro che gli I.. omissis… Sono tutti e due, sempre nello stesso blitz, però un pò., li hanno fatti due e due, capito?").

In conclusione per la gravata ordinanza: l’azione dell’avvicinamento, da cui è scaturita la proposta, va attribuita a M.S., dato che MO. ha riferito della presenza anche degli I. soltanto dopo avere parlato della presenza di M.S. e del fatto che "si sono avvicinati".

In relazione a questa indicazione assolutamente precisa, con nome e cognome dell’interessato -prosegue ancora il provvedimento impugnato- è irrilevante che MO. e M. non fossero ubicati nella stessa sezione del carcere, non potendo tale circostanza escludere in assoluto il verificarsi di occasioni di contatto tra loro, direttamente od attraverso emissari (circostanza che spiegherebbe l’utilizzo del plurale da parte di MO.). Sarebbe invero contrastante con criteri di logica e di comune esperienza ritenere che la collocazione dei detenuti in diverse sezioni del carcere di per sè impedisca ogni contatto.

Il Tribunale infine ha evidenziato il rilevante profilo – che non è stato contestato dalla difesa- che il citato "avvicinamento" da parte del ricorrente, o di un suo emissario, fosse finalizzato proprio ad offrire a MO. e soci il quantitativo ingente di cocaina indicato in imputazione.

2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un unico motivo di impugnazione il ricorso prospetta violazione di legge con riferimento ai ritenuti gravi indizi di colpevolezza e vizio di motivazione per mancanza o manifesta illogicità della stessa.

In particolare si eccepisce: a) l’erronea affermazione che M. G. è "fratello" del ricorrente, essendo egli invece solo un "cugino"; b) l’illogicità dell’uso del plurale considerato che Mo. comunicando con F., fa riferimento alla presenza sia di M.S. che degli I., con la conseguenza che non sarebbe chiaro a chi si riferisca l’espressione "si sono avvicinati un pò"; c) la manifesta illogicità della correlazione tra le affermazioni registrate circa la presenza del M., l’avvicinamento e la divisione tra i gruppi.

Orbene, ferma l’irrilevanza delle relazioni di parentela tra il ricorrente e M.G., il motivo è inaccoglibile, non solo perchè esso è la mera iterazione delle doglianze espresse in sede di riesame ed ignora – in parte – la puntuale risposta del Tribunale del riesame, ma anche perchè esso tende a prospettare un’ inammissibile rivalutazione e rilettura dei dati, quali ragionevolmente interpretati dal Tribunale, con una motivazione indenne da incoerenze ed incongruenze nei punti fondanti il provvedimento impugnato.

Il ricorso quindi, nella palese verificata coerenza logico-giuridica ed adeguatezza della motivazione proposta nella decisione impugnata, va dichiarato inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille). Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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