Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-06-2011) 22-06-2011, n. 25083

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello, proposto dalla difesa di A.F. avverso l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Torino in data 15-10-2010 reiettiva della invocata revoca della misura di custodia cautelare in carcere per il reato di concorso in illegale importazione di circa due Kg. di cocaina,il Tribunale del riesame di Torino,con ordinanza in data 19-01-2011, rigettava 1’impugnazione, ribadendo, da un canto, che la gravità indiziaria era rimasta confermata da precedente decisione dello stesso Tribunale, con provvedimento divenuto definitivo e, dall’altro, che la comprovata condotta attribuita all’indagata nei fatti contestati evidenziava il suo carattere di capacità criminogena e spessore attivamente delinquenziale legittimanti un concreto pericolo di recidivanza, tanto da rendere adeguata ed unica misura atta a tutelare detto pericolo quella intramuraria, in difetto di elementi di ragionevole incompatibilità di tale regime custodiale con le asserite gravi condizioni di salute.

Avverso detta ordinanza l’indagata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo,a motivi del gravame,a mezzo della difesa:

1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all’art. 273 c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria,in carenza di apprezzabili elementi di reale coinvolgimento della donna nei fatti contestabile;

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all’art. 274 c.p.p., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, in difetto di concretezza dei pericolo di recidivanza, senza contare la mancata giustificazione dell’asserita proporzionalità ed adeguatezza della misura in atto in relazione ai fatti Contestati, dai quali, peraltro, era – dato escludere l’asserito pericolo di fuga, in difetto di elementi giustificanti detto pericolo, con trascurata valutazione, infine, dei comprovati gravi motivi di salute.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma equitativamente determinata in Euro mille alla cassa delle ammende;

Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Ed invero, quanto al motivo sub 1), come già correttamente segnalato dai giudici del riesame di Torino, non è dato riproporre questioni attinenti l’asserita carenza di gravità indiziaria in costanza del segnalato giudicato cautelare in merito (cfr.fol.2), per effetto della decisione al riguardo già assunta dalla stessa A.G..

Anche il motivo sub 2) è manifestamente infondato,posto che l’impugnata ordinanza segnala, con puntuale notazione motivazionale,le ragioni del perdurare del concreto pericolo di recidivanza (gravità di fatto, in relazione allo stesso dato quantitativo della droga e negativa condotta dell’indagata, indice di proclività delinquenziale e pericolosità sociale), del tutto irrilevante apparendo il riferimento all’asserito pericolo di fuga da parte dell’ A., giammai richiamato nella decisione in esame. Da ultimo va sottolineata la motivata, per quanto essenziale, risposta alla adeguatezza della misura ed alla irrilevanza delle asserite negative" condizioni di salute, peraltro solo genericamente richiamate nel ricorso, in termini di incompatibilità con il regime carcerario, quale mera assertiva di massima e, come tale, non ragionevolmente apprezzabile ai fini richiesti dalla ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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