Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 04-11-2011, n. 22881

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con sentenza del 21 settembre 2006 confermava la decisione del TAR Sicilia in data 10 giugno 2002, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno di L. e C.G. per l’avvenuta occupazione espropriativa di un terreno di loro proprietà ubicato nel comune di (OMISSIS), per l’ampliamento di una strada comunale: in quanto le espropriate non avevano preventivamente impugnato gli atti della procedura ablativa a cominciare dalla dichiarazione di p.u. contenuta nella dichiarazione di Giunta 62/1989 fino al decreto di espropriazione 31/1996. Ha osservato al riguardo, richiamando la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, a) che le proprietarie non avevano impugnato nè la menzionata delibera di Giunta contenente la dichiarazione di p.u. dalla quale dipendeva la configurabilità di un’occupazione c.d. usurpativa compiuta in mancanza di procedura ablativa, nè il decreto di esproprio condizionante la c.d. occupazione acquisitiva, nei termini di decadenza stabiliti dalla legge; b) che essendo divenuti inoppugnabili detti provvedimenti nessun danno (anche in forma specifica) poteva riconoscersi alla parte che non aveva operato per rimuoverne tempestivamente gli effetti: anche perchè il giudice amministrativo non aveva il potere di disapplicarli in quanto inefficaci.

Per la cassazione della sentenza le C. hanno proposto ricorso per un motivo; mentre il comune non ha spiegato difese.

Motivi della decisione

Il Collegio preliminarmente osserva che nessuna delle questioni prospettate a sostegno dei motivi di ricorso è corredata dai quesiti di diritto richiesti dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ. introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006: per il quale l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nell’ipotesi prevista dal n. 5 del medesimo comma, il motivo deve enunciare, in modo sintetico ma completo, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria;

ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Noto essendo il fondamento di tali disposizioni di legge che è quello di rafforzare la c.d. funzione nomofilattica del giudizio di cassazione nonchè di garantire l’aderenza dei motivi del ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale al quale tali motivi debbono essere adattati. E di realizzare l’interesse generale all’esatta osservanza ed all’uniforme interpretazione della legge ( R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65 Testo unico sull’ordinamento giudiziario, contenuto nel tuttora vigente), che viene perseguito tramite l’enunciazione da parte della Corte di Cassazione – con valenza più ampia e perciò appunto nomofilattica – del corretto principio di diritto, corrispondente all’onere che ha il ricorrente di formulare il quesito di diritto.

Poichè, pertanto, la formulazione di un esplicito quesito di diritto o la chiara indicazione del fatto controverso, necessaria anche al ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione contro le decisioni dei giudici speciali (Cass. sez. un. 7433/2009;

27347/2008), sono, invece, del tutto assenti nell’illustrazione di ciascuno dei motivi del ricorso (cfr. Cass. Sez. un. 7258 e 14682/ 2007), l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.

Nessuna pronuncia va emessa sulle spese del giudizio, perchè il comune di Isola, cui la pronuncia è stata favorevole non ha spiegato difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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