T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 24-06-2011, n. 934

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società I. svolge attività di aerotaxi con sede operativa all’aeroporto "G. D’Annunzio" di Brescia Montichiari sin dalla metà degli anni novanta.

Per il ricovero dei propri velivoli essa ha, sin dal 2001, richiesto all’ENAC, l’assegnazione in concessione di taluni hangar. Dopo un lungo e sofferto iter, il 21 agosto 2007, l’ENAC ha rilasciato una concessione, la quale prevedeva, quali obbligazioni principali, in capo alla società richiedente, il pagamento di un canone annuo di Euro 83.700 ed in capo all’ENAC, di "consentire l’uso continuato del bene a codesta Società per tutta la durata della concessione", fatte salve le ipotesi di revoca o decadenza espressamente determinate, nonché di "tutelare codesta società nel godimento del bene da molestie e turbative di terzi".

Fin dal momento della consegna dell’hangar, peraltro, era stata rilevata la presenza di attrezzature di rampa non carrellate che ENAC si era impegnata a far rimuovere, previa individuazione del proprietario.

Nonostante i solleciti della ricorrente, l’intervento dell’ENAC presso la Valerio Catullo spa e la Gabriele D’Annunzio spa, nonché la nota con cui la prima di tali società si impegnava alla rimozione delle attrezzature abusivamente collocate e il rilascio del nulla osta (il 22 gennaio 2008) all’effettuazione delle necessarie opere di ristrutturazione, le attrezzature non venivano rimosse.

Ciò ha indotto la I. a non pagare il secondo canone di concessione, anche in ragione del fatto che l’autorizzazione all’utilizzo dei raccordi al fine di consentire l’accesso all’hangar Siracusa da parte di I. è intervenuta solo l’11 febbraio 2009.

La stessa ENAC, nella nota dell’1 luglio 2009, dava atto che lo spostamento delle rulliere è intervenuto in data 27 ottobre 2008 e il raccordo di accesso è stato attivato in data 11 febbraio 2009.

Ne consegue che, secondo I., solo da tale data la concessionaria può ritenersi aver acquisito la piena disponibilità dei beni concessi.

Ciononostante l’Agenzia del Demanio, precisato che ogni eccezione di inadempimento non poteva essere ad essa opposta in quanto titolare solo della riscossione del canone, ne pretendeva l’intera corresponsione.

I. si vedeva, quindi, costretta, ai fini di ottenere la proroga della concessione, a procedere al richiesto pagamento. A ciò faceva seguito un palleggiamento di competenze tra Enac e Agenzia del demanio in relazione al richiesto storno (mediante riduzione del canone dovuto per gli anni successivi) delle somme corrisposte in termini di canone nonostante l’indisponibilità dell’hangar nel periodo tra il 2.10.2007 e l’11 febbraio 2009.

Considerato, peraltro, che in data 30 novembre 2009 l’Agenzia del Demanio sollecitava il pagamento dell’intero canone originariamente fissato e rivalutato annualmente e che ciò si palesava come condizione necessaria per la sottoscrizione del rinnovo della concessione, la I. srl disponeva il richiesto pagamento e, ritenendolo ingiusto, trasmetteva per la notificazione il ricorso in esame, volto ad ottenere la refusione dei danni patiti a causa dell’inadempimento dell’ENAC.

In punto di giurisdizione la ricorrente ha preliminarmente precisato come la questione, sebbene attinente al risarcimento del danno, è volta ad accertare, in via prodromica, l’inadempimento della concessione da parte dell’Amministrazione ed è, quindi, a ciò espressamente collegata.

Le circostanze di fatto attinenti alla lamentata mancanza di disponibilità dell’hangar per sedici mesi dalla decorrenza della concessione sarebbero, secondo la ricorrente, dimostrate dagli stessi scritti dell’Amministrazione e, quindi, dalla documentazione depositata.

Il danno sarebbe pari a 16,5 mensilità del canone dovuto (pari a 6.6992,75 per ciascun mese, per un totale di 115.380,37) e di tale somma la ricorrente ha chiesto, con il ricorso in esame, la restituzione. Parte ricorrente ha, però, richiesto il pagamento anche dell’ulteriore somma di Euro 600.000. Invero, secondo la ricorrente il bilancio dimostrerebbe un incremento del fatturato, negli ultimi 8 mesi in cui la stessa ha acquisito la piena disponibilità dell’hangar, pari a trecentomila euro: conseguentemente il lucro cessante potrebbe essere quantificato, considerando la mancata disponibilità dell’hangar per 16 mesi su 24, nella suddetta somma di 600.000 Euro.

Si è costituita in giudizio l’ENAC, eccependo l’infondatezza delle pretese fatte valere, avanzate nonostante l’hangar in questione fosse stato oggetto di immissione in possesso da parte della ricorrente senza nulla evidenziare ed ancorchè fosse ben nota l’occupazione di circa 800 mq sui 2.126 complessivi con rulliere appartenenti a terzi.

La somma richiesta a titolo di risarcimento, inoltre, sarebbe stata determinata senza fornire alcun principio di prova del fatto che i maggiori introiti dell’ultimo anno di attività fossero effettivamente riconducibili alla sopravvenuta disponibilità dello spazio precedentemente occupato.

Parte ricorrente ha, quindi, ribadito le proprie posizioni, replicando alla memoria di parte resistente.

Alla pubblica udienza del 9 giugno 2011 la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento per quanto attiene al richiesto accertamento dell’inadempimento dell’ENAC.

Al contrario di quanto asserito dalla difesa erariale, la documentazione prodotta in atti dalla ricorrente dimostra come, con verbale di sopralluogo del 2 ottobre 2007 (e, quindi, contestuale, al verbale di immissione nel possesso), si sia espressamente dato atto della presenza di attrezzature appartenenti a terzi, che la concedente si è impegnata a far tempestivamente rimuovere.

Dalla successiva corrispondenza intercorsa, ed in particolare dalla nota del 21 ottobre 2009, con cui ENAC invitava l’Agenzia del Demanio a valutare la possibilità di ridefinire il canone dovuto dall’odierna ricorrente, emerge chiaramente come vi sia stato "mancato godimento dell’uso del bene per impossibilità di utilizzo del raccordo dal 2.10.2007 al 11.02.2009", nonché per il fatto che le rulliere del gestore Valerio Catullo s.p.a. sono state sgomberate solo il 27.10.2008.

In linea di principio, quindi, la concedente non ha garantito quella piena disponibilità dei beni che avrebbe giustificato la pretesa di un canone pieno come quello che è stato corrisposto nel caso di specie anche per gli anni 20072009.

Ne discende che, accertato l’inadempimento dell’Amministrazione resistente, la stessa dovrà provvedere, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera c) del nuovo c.p.a., alla corresponsione a parte ricorrente di una somma pari alla quota parte del canone mensile versato da parte ricorrente relativa alla superficie di circa 800 mq di cui non ha avuto la disponibilità sino all’11.02.2009, quantificabile, in via equitativa, in misura pari ad un terzo del canone annuo corrisposto per il periodo di riferimento (2 ottobre 2007 – 11 febbraio 2009).

Ciò in ragione del fatto che, a parere del Collegio, l’integrale restituzione dei canoni pagati non può trovare giustificazione, atteso che per l’hangar dato in concessione era prevista una utilizzazione plurifunzionale: come area direzionale (direzione, segreteria, archivio), come area didattica (sala operativa, sala pianificazione voli, sale briefing, sala istruttori, sala simulatore, servizi igienici), come area servizi (blocco servizi, bar, mensa foresteria, sala riunioni) e come area tecnica (centrale termica), nonché "connettivi".

Risultando incontestato che le attrezzature appartenenti a terzi occupavano solo 800 mq circa dei 2126 oggetto di concessione, si può, quindi, ritenere che solo una parte degli utilizzi previsti fosse inibita e che tale parte possa coincidere con quella preclusa dall’altra condizione verificatasi nel 2009 e cioè il ricovero dei velivoli mediante trasporto a traino autorizzata solo nel febbraio 2009.

Di qui la quantificazione del danno emergente nei termini sopra riportati, precisando che su tali somme dovranno essere corrisposti interessi compensativi decorrenti dalle date di avvenuto pagamento dei canoni, nonché interessi moratori dalla data della notifica del ricorso in esame e fino alla liquidazione.

Per quanto attiene, invece, al lucro cessante dedotto, il Collegio ritiene di poter condividere la tesi di parte resistente secondo cui, nel caso di specie, non sarebbe stato fornito alcun principio di prova del collegamento tra la sopravvenuta disponibilità della superficie di 800 mq precedentemente occupata e il maggior fatturato conseguito nel periodo successivo a tale evento.

Non può, quindi, trovare accoglimento la pretesa risarcitoria nei termini in cui è stata formulata dalla ricorrente.

Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione, condannando l’Amministrazione al pagamento delle somme determinate dando applicazione ai criteri ivi indicati.

Condanna altresì l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 3.000,00, oltre ad IVA, CPA, rimborso forfetario delle spese e rimborso del contributo unificato dalla ricorrente anticipato ai sensi del comma 6 bis dell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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