Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-06-2011) 22-06-2011, n. 25074

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da D.G. avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Enna in data 12-01-2007 che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di molestia e disturbo continuati alla moglie separata ed a terzi, nonchè di sottrazione delle figlie minori alla madre, con minaccia alla stessa, riqualificata detta ultima condotta come fattispecie tentata e, unificati i reati in continuazione, lo aveva condannato alla pena di mesi dieci e gg. 15 di reclusione, con la recidiva contestata, con risarcimento danni e spese in favore delle costituite parti civili, la Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza del 20-4-2010, dichiarava n.d.p. quanto alle contravvenzioni di cui all’art. 660 c.p.(capi a) ed e) perchè estinti per prescrizione e riduceva la pena per il reato sub d) ( art. 55 c.p., artt. 81 cpv. e 574 c.p.) a mesi nove e gg. 15 di reclusione, con pena interamente condonata ed aggravio di ulteriori spese alle parti civili.

Avverso detta sentenza il D. ha proposto ricorso per cessazione, deducendo a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore: 1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione agli artt. 56 e 574 c.p. per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato fondata essenzialmente sulle dichiarazioni della B. parte civile, insanabilmente contraddittorie e palesemente inattendibili, oltre che illogiche, nella ricostruzione dell’intera vicenda, rappresentata con profondi sentimenti di astio verso l’imputato;

2) Violazione dell’ art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 81 e 612 c.p. per erronea applicazione della legge penale in materia di reato continuato, essendo stata aumentata la pena della reclusione attinente il tentativo di sottrazione di minori con la sanzione della reclusione per il reato di minacce alla donna, nonostante detto reato fosse punibile solo con la multa, trattandosi di ipotesi semplice, qualità di pena tanto più attuale alla luce del D.Lgs. n. 274 del 2000 attinente i reati di competenza del giudice di pace.

Il ricorso è infondato e va rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il motivo sub I), peraltro essenzialmente in punto di fatto,trova motivata e corretta risposta nell’impugnata sentenza (cfr. foll. 2-3) in relazione alla sussistenza dei fatti reato ed alla loro comprovata attribuibilità alla consapevole e volontaria condotta del ricorrente in un quadro di lacerante conflitto interfamiliare a tutto danno delle minori, in via intuibilmente prioritaria.

Anche il motivo sub 2) è infondato, posto che,al riguardo,va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di continuazione, la pena base va riferita al reato più grave con aumento della stessa in termini di identità di specie della sanzione, proprio agli effetti del relativo aumento della misura di tale pena ex art. 81 c.p.. Di qui la correttezza della decisione sul punto (cfr. fol. 3).

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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