Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-11-2011, n. 23156 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che C.G., con ricorso dell’8 luglio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Trento depositato in data 25 maggio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del C. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale ha concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 1.350,00, a titolo di equa riparazione, condannandolo altresì al rimborso delle spese di lite per la metà;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che la Corte d’Appello di Venezia – per quanto in questa sede rileva -, con il suddetto decreto impugnato ha liquidato le spese del giudizio, ritenendo applicabile la tariffa forense relativa ai procedimenti speciali, anzichè quella concernente i procedimenti contenziosi.

Motivi della decisione

che con i motivi di censura viene denunciata come illegittima, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, la liquidazione delle spese del giudizio con applicazione della tariffa forense relativa ai procedimenti speciali, anzichè di quella concernente i procedimenti contenziosi;

che il ricorso merita accoglimento;

che, secondo il costante orientamento di questa Corte, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nè rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B) allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, par. 7 e voce 75, par. 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata a detto decreto ministeriale, i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 25352 del 2008, 21371 del 2009);

che le contrarie argomentazioni svolte nel decreto impugnato – contrastanti con l’orientamento che qui si intende ribadire – non sono condivisibili per le ragioni già espresse con le su richiamate sentenze;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato, in relazione alla censura accolta, nella parte in cui determina e liquida le spese del processo presupposto;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, par. 4^, e B, par. 1^, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi in complessivi Euro 780,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato – nella parte in cui determina e liquida le spese di lite – e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 780,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

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