Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-06-2011) 22-06-2011, n. 25175Conflitti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Giudice di pace di Roma declinava in favore del Tribunale di quella stessa sede, la competenza per materia, in ordine al giudizio a carico di Seria Maria Vittoria, imputata del delitto di ingiuria aggravata, ai sensi dell’art. 594 c.p., comma 4, motivando che la aggravante comportava la competenza del tribunale.

Il Tribunale di Roma sollevava conflitto negativo di competenza, opponendo che a norma del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4, comma 1, lett. a), recante Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace a norma della L. 24 novembre 1999, n. 468, art. 24, il titolo del reato radica la competenza del Giudice di pace, senza che, in proposito, assuma alcun rilievo la ricorrenza della aggravante di cui all’art. 594 c.p., comma 4. Il conflitto negativo è ammissibile in quanto ambedue i giudici hanno rifiutato di prendere cognizione del medesimo fatto.

Ritiene la corte che debba essere dichiarata la competenza del giudice di pace di Roma in quanto il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4, comma 1, lett. a), colla menzione dell’art. 594 c.p., comprende tutte le ipotesi previste nell’articolo e, pertanto, anche quella aggravata del comma 4 (Sez. 1^ 31 marzo 2010 n. 15465, rv.

246940).

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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