T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 24-06-2011, n. 1711

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto prot. n. 5568/2011 del 22.3.2011, il Prefetto della Provincia di Lodi respingeva l’istanza di revoca del decreto di espulsione del 29.1.2008, presentata dal sig. C.A., destinatario del succitato provvedimento di espulsione.

Contro l’atto di diniego di revoca era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva, per un solo motivo, vale a dire travisamento dei fatti e carenza di istruttoria.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed in ogni caso per l’infondatezza nel merito del gravame.

All’udienza in camera di consiglio del 23.6.2011, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

Il ricorso deve reputarsi inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Infatti, come chiarito da pacifica giurisprudenza, le questioni attinenti il diniego di revoca del decreto di espulsione esulano dalla sfera di giurisdizione del giudice amministrativo, visto che l’art. 13 del D.Lgs. 286/1998 attribuisce al giudice di pace la cognizione delle controversie sulle espulsioni in via amministrativa (salve ipotesi particolari, insussistenti nel caso di specie), e tale cognizione si estende anche ai casi di rigetto della domanda di revoca dell’espulsione, visto che tale domanda investe comunque le stesse condizioni inerenti la permanenza dello straniero sul territorio nazionale (così, fra le più recenti, Consiglio di Stato, sez. VI, 7.5.2009, n. 2828 e TAR Toscana, sez. I, 12.5.2009, n. 831).

Del resto, gli argomenti in diritto del presente gravame attengono ai presupposti sostanziali dell’espulsione, quindi a fattispecie estranee alla giurisdizione dello scrivente Tribunale.

A diversa conclusione non induce la circostanza che il provvedimento ivi impugnato reca l’indicazione del TAR quale autorità cui proporre ricorso giurisdizionale, trattandosi di una indicazione evidentemente erronea, ovviamente non idonea ad incidere sul regime della giurisdizione, ma rilevante ai fini della regolazione delle spese di causa, nel senso di una loro compensazione.

In conseguenza della presente decisione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, a favore del giudice ordinario, il ricorrente ha l’onere di riassumere la controversia davanti al giudice fornito di giurisdizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del D.Lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo).

Sussistono, come già sopra indicato, giuste ragioni per compensare interamente fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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