Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-06-2011) 22-06-2011, n. 25174Conflitti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento in data 8.11.2010 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia trasmetteva "per competenza funzionale" al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, quale giudice dell’esecuzione, la richiesta di declaratoria di estinzione della pena ai sensi della L. n. 207 del 2003, art. 2 avanzata dalla condannata C.F. ammessa alla sospensione condizionale della pena con provvedimento 5.10.2005 del Tribunale di sorveglianza di Venezia.

2. Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine propone conflitto osservando che la competenza in ordine alla sospensione condizionata della pena appartiene per intero alla magistratura di sorveglianza, cui è affidato ogni provvedimento in relazione alla verifica del comportamento tenuto durante la misura, all’eventuale revoca, alla eventuale rideterminazione di pena residua.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che non sussiste materia di conflitto ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen..

2. Il "provvedimento" avverso cui è insorto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine non può essere considerato un provvedimento giurisdizionale declinatorio della competenza, in quanto non è stato adottato nè dal Tribunale di sorveglianza nè dal Magistrato di sorveglianza nell’esercizio delle funzioni di cognizione loro assegnate. Nessuna norma consente d’altra parte al Presidente del Tribunale di sorveglianza di decidere de plano sulla competenza in veste di giudice monocratico.

Quello del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia, è dunque all’evidenza un mero atto amministrativo di trasmissione, espressione dei poteri organizzativi del dirigente l’ufficio ed adottato, prima e al di fuori della fissazione del procedimento di cognizione, a seguito di una personale valutazione sulla "esatta qualificazione dell’istanza" che non vincola il giudice cui si rivolge, il quale resta libero di esprimere formalmente, ove lo ritenga, ogni eventuale diversa determinazione sulla propria competenza.

Non può esimersi tuttavia il Collegio dal ricordare che sulla questione controversa questa Sezione si è già espressa, in relazione ad altro conflitto sollevato dalla medesima Autorità giudiziaria, con la sentenza n. 7510 del 25.1.2011. 3. L’insussistenza del conflitto comporta che gli atti vanno restituiti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine.

P.Q.M.

Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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