T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 24-06-2011, n. 1709

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

All’udienza cautelare del 23.6.2011, il difensore della ricorrente ha depositato, senza opposizione della controparte, decreto della Prefettura di Milano prot. 286/2011 del 20.5.2011, con il quale l’Amministrazione ha annullato in autotutela il proprio decreto n. 146/2011, oggetto del presente ricorso;

sussistono, di conseguenza, i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, del D.Lgs. 104/2010, essendo stata soddisfatta la pretesa dell’esponente;

le spese sono da porsi a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA), e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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