T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 24-06-2011, n. 1708

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 5 maggio 2011 e depositato il 31 maggio successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. DIV P.A.S. CAT. A12/Imm./2011, emesso in data 8 marzo 2011 dal Questore della Provincia di Como e notificato in data 9 marzo 2011, con cui è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno n. H010257 rilasciato dalla Questura di Como in data 6 novembre 2010 con validità sino all’8 maggio 2011.

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di violazione dell’art. 13, comma 7, e 2, comma 6, del D. Lgs. n. 286 del 1998 e conseguente violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito per mancata traduzione in lingua straniera.

L’atto impugnato non sarebbe stato tradotto nella lingua madre del ricorrente (urdu), con la conseguente lesione del suo diritto di difesa.

Inoltre viene dedotta la violazione dei principi di uguaglianza e di parità di trattamento.

La mancata traduzione del provvedimento impugnato nella lingua madre del ricorrente gli avrebbe impedito una effettiva difesa e lo avrebbe discriminato rispetto ai cittadini italiani.

Infine vengono dedotti la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286 del 1998, l’eccesso di potere, la carenza di motivazione e la violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.

L’atto impugnato avrebbe illegittimamente preso ad esclusivo riferimento per la revoca del permesso di soggiorno la decisione della Commissione territoriale, senza alcuna ulteriore e specifica valutazione da parte del Questore; ciò avrebbe impedito una effettiva difesa alla parte ricorrente.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di consiglio del 21 giugno 2011, fissata per la discussione dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, anche della questione relativa all’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

2. Con una recente pronuncia – che ha modificato il precedente orientamento – il giudice regolatore della giurisdizione ha affermato che "l’attribuzione alla Commissione (territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale) di tutte le competenze valutative della posizione del richiedente asilo (…) lascia residuare al Questore nulla più che un compito di mera attuazione dei deliberati assunti sulla posizione dello straniero dalla Commissione stessa (…), (con la conseguenza) che il sindacato sulla spettanza della protezione e sull’adempimento del disposto relativo al suo riconoscimento, spetta soltanto al giudice ordinario" (Cass., SS.UU., ord. 19 maggio 2009, n. 11535; altresì, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 24 febbraio 2011, n. 532; T.A.R. Lazio, Roma, II quater, 6 maggio 2010, n. 9916).

2.1. Appare evidente, alla luce della richiamata giurisprudenza, che la giurisdizione spetti al giudice ordinario anche nel caso in cui si censuri la revoca del permesso di soggiorno da parte del Questore, a seguito del diniego di protezione internazionale opposto dalla Commissione territoriale.

2.2. A ciò consegue l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

3. La dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore di quello ordinario determina gli effetti, in ordine alla prosecuzione del giudizio presso il giudice munito di giurisdizione, di cui all’art. 11 del cod. proc. amm.

4. In considerazione dell’arresto della controversia ad una fase preliminare, le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso indicato in epigrafe e individua quale giudice munito di giurisdizione quello ordinario, avanti al quale il processo potrà proseguire.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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