T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 24-06-2011, n. 437 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni derivante dalla tardiva assunzione da parte del Comune di Guardialfiera in relazione al concorso per " Operatore custode del cimitero – Necroforo" per il quale era stata approvata la graduatoria dal Consiglio Comunale in data 14.12.1985, mentre l’assunzione era avvenuta solo in data 9.7.1987. con decorrenza dal 1 agosto 1987.

Il rinvio dell’assunzione era stato determinato dalla richiesta del Comune di verificare l’idoneità fisica del ricorrente e dopo una prima visita richiesta alla USL, il Comune aveva voluto richiedere una visita ad un organismo superiore dal momento che la USL aveva fatto effettuare la visita medica non ad un medico legale, ma al medico di base del ricorrente che aveva già rilasciato una certificazione in favore dello stesso.

La delibera che aveva deciso di richiedere la nuova visita medica veniva annullata dal CO.RE.CO e contro tale provvedimento veniva presentato ricorso sia dal Comune che da parte del secondo classificato nella procedura concorsuale.

Il ricorso veniva respinto con sentenza 1224/2005 di questo TAR.

Successivamente il ricorrente adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Larino per ottenere il risarcimento del danno per l’inadempimento contrattuale da ritardata assunzione.

Il giudice del lavoro dichiarava il proprio difetto di giurisdizione poiché l’evento generatore del danno si sarebbe verificato prima del 1.7.98.

Per tale ragione era stato presentato il ricorso in esame.

Il Comune di Guardialfiera si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per essere stato notificato dopo la data del 15.9.2000, termine ultimo secondo l’art. 69,comma 7, D.lgs. 165\2001 per proporre questione attinenti al rapporto di lavoro accadute in epoca anteriore al 1.7.98.

Trattandosi di decadenza sostanziale e non solo processuale il ricorso non può essere più proposto.

In subordine eccepiva la prescrizione del diritto poiché l’epoca di decorrenza del termine ordinario di prescrizione va individuata nella data di ritardata assunzione, momento in cui è venuto meno l’illecito permanente costituito dalla mancata assunzione e quindi dal 1.8.1987.

La prima eccezione è fondata.

La proponibilità del ricorso per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla tardiva assunzione poteva essere presentato anche all’epoca in cui il danno si era verificato poiché il diritto al risarcimento non era subordinato all’esito dell’impugnazione avverso l’annullamento del CO.RE.CO. della delibera con cui veniva richiesta una nuova visita medica di controllo del ricorrente.

Nel momento in cui il legislatore decise di modificare il riparto di giurisdizione nel pubblico impiego affidando al giudice del lavoro quello che fino al 30.6.1998 era stato oggetto della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che permaneva solo per le categorie non contrattualizzate, venne fissato un termine per ricorrere in relazione a vicende relative all’impiego che fossero riconducibili a momenti anteriori al 1.7.98.

Il legislatore fissò il termine del 15.9.2000 che aveva natura sostanziale e non processuale nel senso che dopo quella data veniva meno la possibilità di far valere in giudizio le pretese che scaturivano da vicende anteriore alla data del 1.7.98.

Nell’ambito del rapporto di impiego pubblico, le controversie relative al periodo del rapporto di lavoro precedente il 30 giugno 1998 – che, secondo la disciplina transitoria della devoluzione del contenzioso al g.o., sono mantenute alla giurisdizione esclusiva del g.a. – dovevano essere proposte entro il 15 settembre 2000, essendo tale data concepita, dall’art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80 del 1998, non quale limite alla persistenza della giurisdizione suddetta, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale; ne consegue che, decorsa detta data, la domanda non può più essere proposta né innanzi al giudice amministrativo, né davanti al g.o (vedi Cass. 24690/2010).

Di conseguenza il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.

La natura della decisione e la particolarità della vicenda in esame giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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