T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 24-06-2011, n. 424 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I – Il ricorrente, operatore tributario dipendente dell’Ufficio I.v.a. di Isernia, avendo contratto la patologia di "infarto del miocardio acuto inferodorsale", chiedeva il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Stante il diniego dell’Amministrazione, insorge per impugnare i seguenti atti e provvedimenti: 1)il decreto prot. n. 18951/99 emesso il 12.11.1999, con il quale il Ministero delle Finanze – Direzione Regionale delle Entrate per il Molise ha denegato la concessione dell’equo indennizzo; 2)ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compresi i verbali n. 236 del 17.10.1996 e n. 7 del 24.1.1997, con i quali il C.p.p.o. ha giudicato l’infermità contratta dal ricorrente come non dipendente da causa di servizio. Il ricorrente deduce i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dei principi legislativi in materia di riconoscimento di infermità di cui al D.P.R. 20.4.1994 n. 349, violazione del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, violazione dell’art. 5bis della legge n. 472/1987, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., eccesso di potere sotto diversi profili.

Con successiva memoria, il ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce l’Amministrazione intimata, deducendo, anche con due successive memorie, l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

Con provvedimento n. 2008/136197 del 6.2.2009 sono corrisposti al ricorrente i benefici di cui al R.D. 30.12.1922 n. 1290 artt. 43 e 44. Nondimeno, con la nota prot. n. 2389 del 15.3.2011, la Direzione regionale delle Entrate per il Molise avvia un procedimento di autotutela, per l’annullamento di ufficio del provvedimento datato 6.2.2009.

Con la ordinanza presidenziale n. 122 del 2011, sono disposti incombenti istruttori, ai quali l’Amministrazione dà esecuzione con note di deposito.

All’udienza del 25 maggio 2011, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso, pur prescindendo dai dedotti profili di improcedibilità, è da ritenersi infondato.

III – La patologia contratta dal ricorrente è un’infermità endogenodegenerativa, consistente in necrosi acuta del miocardio e sclerosi coronarica, quali manifestazioni distrettuali di malattia aterosclerotica, legate a predisposizione costituzionale del soggetto e favorite da fattori di rischio individuali, come l’abitudine al fumo. Il ricorrente deduce che detta patologia sia stata aggravata e concausata da prolungati disagi fisici e psichici della condizione lavorativa, talché ne chiede il riconoscimento, ai fini dell’indennizzo per la dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Sennonché, l’Amministrazione – con i provvedimenti impugnati – rileva che, nell’attività di operatore dell’Ufficio I.v.a., svolta dal ricorrente, non risultano sussistenti specifiche situazioni di disagio o "surmenage" psicofisico, tali da rivestire un ruolo di concausa efficiente o determinante della patologia. Il fatto che un episodio acuto si sia verificato proprio durante lo svolgimento dell’orario di servizio non prova necessariamente che il fattore scatenante di esso sia individuabile nello stress connesso all’attività lavorativa. La dipendenza da causa di servizio dell’infermità cardiaca contratta dal ricorrente è negata dal competente Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, anche in ragione dei fattori di rischio individuali (in particolare l’abitudine tabagica) non legati al servizio. Non vi è riscontro oggettivo circa il fatto che il lavoro svolto dal ricorrente abbia presentato significativi elementi di logorio psicofisico, tali da non escludere, anzi da implicare l’efficacia concausale – nell’insorgenza della malattia – dello stress prodotto dall’attività lavorativa. Anche se la prestazione di servizio si fosse posta come fattore occasionale – piuttosto che come fattore efficiente e determinante della cardiopatia – ciò non sarebbe sufficiente. Tale considerazione, da sola, fornisce fondamento e giustificazione al mancato riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio (cfr.: Cons. Stato VI 26.7.2000 n. 4146). Invero, nel procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata dal pubblico dipendente, il nesso causale o concausale fra le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e l’insorgere della malattia deve essere obiettivamente riscontrabile dagli accertamenti tecnici predisposti dall’Amministrazione, non essendo sufficiente che esso sia solo ipotizzato. Nella nozione di concausa efficiente e determinante della genesi di una infermità di natura endogena – quale la cardiopatia – possono farsi rientrare solo fatti ed eventi concreti e individuati in modo specifico, non anche circostanze e condizioni generali, connaturate ai disagi propri di qualsiasi attività lavorativa (cfr.: Cons. Stato VI 16.9.1998 n. 1256; T.A.R. Puglia I Bari 20.7.1999 n. 931; idem I 20.7.1999 n. 931).

Il provvedimento impugnato, recante un giudizio avente connotazione di discrezionalità tecnica, non presenta significativi vizi logici, di guisa che non appare censurabile sotto il profilo dell’eccesso di potere (cfr.: Cons. Stato IV 22.6.2000 n. 3544; idem 27.9.1996 n. 1062; idem V 4.10.1993 n. 978).

IV – In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge, perché infondato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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