Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-06-2011) 22-06-2011, n. 25168 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Lecce accoglieva l’appello presentato da G.A. avverso l’ordinanza di applicazione della misura interdittiva del divieto di esercitare le funzioni di luogotenente dell’Arma dei Carabinieri in quanto indagato per il reato di tentato favoreggiamento. Osservava che non sussistevano i gravi indizi fondati, solo su due conversazioni intrattenute dal luogotenente con un suo superiore e da quest’ultimo riferite, nelle quali costui chiedeva se il pregiudicato F. era sotto indagini per usura e poi se poteva essere da lui aggredito con indagini o se vi erano già in corso altre indagini. Osservava che il contenuto del colloquio rientrava nel normale scambio di opinioni tra investigatori e che da essi non si traeva alcun elemento di illiceità e soprattutto, se anche avesse ottenuto delle risposte, queste non avrebbero in alcun modo aiutato il F. ad eludere le investigazioni dell’autorità.

Avverso la decisione presentava ricorso il P.M. e deduceva inosservanza della legge penale e contraddittorietà della motivazione in quanto il tribunale aveva omesso di considerare tutta una serie di indizi che erano stati rappresentati ed avevano ad oggetto una serie di frequentazioni singolari del militare con un avvocato e un indagato, nonchè pressanti richieste ricevute da questi soggetti per sapere se qualcuno stava indagando sul F.;

l’omesso esame di tale quadro aveva impedito al tribunale di valutare il carattere strumentale delle richieste rivolte dall’indagato al collega, percepite come tali da costui, tanto che si era subito preoccupato di avvertire la Procura. Ulteriori elementi non presi in esame erano le informazioni che da tempo i suoi superiori avevano sul militare e sulla sua inaffidabilità, tanto che era stato allontanato da ogni attività operativa. La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e l’ordinanza annullata con rinvio affinchè il tribunale del riesame proceda ad un esame completo di tutte le risultanze indiziarie presenti in atti e proceda ad una valutazione delle condotte tenute dal militare in relazione al tentato favoreggiamento, non limitata al significato letterale delle parole pronunciate ma inserite nel contesto di tutti gli elementi fattuali indicati. L’omissione di analisi compiuta appare idonea a configurare il vizio di illogicità e incongruità della motivazione per la semplicistica individuazione di comportamenti ritenuti normali in una situazione che normale non appariva affatto in quanto contaminata da rapporti non istituzionali con altri soggetti oggetto di indagini di P.G..

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale del riesame di Lecce.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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