T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 24-06-2011, n. 419 T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 24-06-2011, n. 419

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso straordinario al Capo dello Stato il Comune di Campobasso ha impugnato gli atti con i quali la Provincia di Campobasso, ritenendo di esclusiva competenza provinciale, ai sensi dell’art. 42 della legge regione Molise n. 34 del 29.9.1999, il servizio di controllo degli impianti termici anche per i Comuni con più di 40.000 abitanti (qual è Campobasso), ha bandito apposita gara di appalto includendo tra gli utenti del servizio anche il Comune di Campobasso, precisando con successiva nota prot. n. 725 del 8.1.2009 del dirigente del settore competente, anch’essa oggetto del gravame, che "fosse priva di fonte normativa la pretesa adesione di codesto Comune (di Campobasso) ad un contratto e/o funzione di competenza provinciale".

L’esponente lamenta che la scelta provinciale impedirebbe di affidare la gestione del servizio, per quanto di propria competenza, alla società SEA s.p.a. di cui il Comune di Campobasso è unico socio, con conseguente notevole danno economico ricollegato alla perdita delle entrate relative alla gestione del medesimo.

La Provincia di Campobasso ha formulato formale opposizione ex art. 10 del d.p.r. n. 1199 del 1971 con istanza di decisione in sede giurisdizionale notificata in data 15 e 20 aprile 2009.

Il Comune di Campobasso in data 10 giugno 2009 ha notificato atto di costituzione in giudizio innanzi al TAR Molise provvedendo al deposito del ricorso il successivo 1 luglio 2009.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Campobasso per eccepire la tardività del deposito dell’atto di costituzione in giudizio nonchè l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.

Alla pubblica udienza del 25 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione previo deposito di memoria difensiva con la quale la Provincia di Campobasso ha riassunto le proprie tesi difensive.

Il ricorso è irricevibile.

Merita condivisione l’eccezione preliminare con la quale la Provincia di Campobasso ha dedotto la tardività del deposito dell’atto di costituzione in giudizio in quanto eseguito oltre il termine dimidiato di 15 giorni previsto dall’art. 23 bis della legge 1034 del 1971.

Ed infatti l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Campobasso è stato notificato il 10 giugno 2009 mentre il deposito è avvenuto solo in data 1 luglio 2009 e cioè ventuno giorni dopo la notifica e pertanto oltre il termine di quindici giorni previsto dall’art. 23 bis della legge 1034 del 1971 – applicabile ratione temporis al caso di specie – che, come noto, prevede il dimezzamento dei termini processuali nelle controversie aventi ad oggetto procedure di affidamento di servizi pubblici e forniture.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, V, 23 giugno 2008, n. 3104) ha precisato che nell’ipotesi di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 10 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, il ricorrente straordinario deve provvedere, entro il termine unico di 60 giorni, prima alla notifica e solo dopo al deposito dell’atto con il quale dichiara di voler insistere nel proprio originario ricorso; pertanto, mentre il termine per la notifica del predetto atto sfugge alla regola della dimidiazione dei termini di cui all’art. 23 bis, comma 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 poiché, pur avendo natura processuale, è riconducibile alla categoria dei termini per la proposizione del ricorso, diversamente, quello per il deposito dell’atto di trasposizione non si sottrae al dimezzamento, stante la sua natura processuale e la sua non riconducibilità alla nozione di attività di proposizione del ricorso.

Il ricorso in sede giurisdizionale deve pertanto essere dichiarato irricevibile sicchè gli atti vanno rimessi al Ministero competente per l’istruttoria mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile, compensa le spese di giudizio e dispone la rimessione degli atti al Ministero competente per l’istruttoria.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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