Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-06-2011) 22-06-2011, n. 25166 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento impugnato in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, richiamata la "ordinanza" dello stesso ufficio in data 6.10.2010 con la quale era stato disposto il sequestro preventivo di beni immobili e i precedenti provvedimenti in essa a sua volta richiamati, disponeva la "conferma" della nomina a custode di G.A., senza facoltà d’uso.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso G. A., quale terza interessata titolare degli immobili sequestrati e custode, a mezzo del difensore e procuratore speciale avvocato Domenico Alvaro, che ne chiede l’annullamento denunziando violazione di legge e abnormità del provvedimento.

A ragione afferma che:

(a) il magistrato che aveva emesso il provvedimento non era più titolare del relativo procedimento, e non aveva quindi capacità ad emetterlo (la censura è riferita agli artt. 33 e 178 cod. proc. pen.);

(b) che non poteva essere "confermata" un prescrizione, quella relativa al diniego della facoltà d’uso, contenuta nel primo decreto di sequestro emesso da giudice incompetente già dichiarato inefficace ex art. 27 cod. proc. pen. e non riprodotta nel nuovo decreto emesso dal giudice competente;

(c) che il provvedimento non poteva essere emesso neppure a titolo di "correzione d’errore materiale";

(d) che in ogni caso neppure il giudice competente avrebbe potuto "confermare" il contenuto dispositivo del precedente provvedimento divenuto inefficace, ma semmai provvedere in via autonoma;

(e) che a seguito della modifica recata all’art. 104 disp. att. cod. proc. pen. non sarebbe più possibile fare rinvio, per il sequestro preventivo, all’art. 259 cod. proc. pen. e ai sensi dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., mentre la custodia, non necessaria neppure ai fini della confisca, non costituisce più "momento necessario dell’esecuzione del sequestro preventivo", che è ora eseguibile mediante mera trascrizione.

Motivi della decisione

1. La denunzia di abnormità è priva di fondamento.

1.1. Ai sensi dell’art. 33 c.p.p., comma 2, le disposizioni sulla assegnazione dei processi non si considerano attinenti, ex se alla capacità del giudice, e la loro violazione non comporta dunque nullità (salvo che costituisca manifestazione di un interesse particolare non consentito e rappresenti quindi in concreto una violazione particolare dei principi di naturalità e terzietà- imparzialità), tanto meno abnormità. 1.2. Anche a seguito, dell’entrata in vigore dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., inserito nel codice di rito dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 9, lett. b) (il quale prevede: "nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione (…) l’autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario (…) Con decreto motivato dell’autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può essere tuttavia affidata a soggetti diversi") spetta all’autorità giudiziaria provvedere alla custodia dei beni sequestrati (Sez. 3, sent. n. 35801 del 02/07/2010, Spandre), in linea di continuità normativa con quanto poteva già desumersi in via d’interpretazione dall’art. 259 cod. proc. pen., applicabile anche al sequestro preventivo (Sez. U, sent. n. 9 del 18/05/1994); e i relativi provvedimenti sono dunque di competenza del g.i.p., in quanto appunto "autorità giudiziaria" che ha disposto il sequestro (Sez. 2, sent. n. 23572 del 06/05/2009; Sez. 3, sent. n. 17865 del 17/03/2009, Quarta) e sono soggetti alle impugnazioni previste dagli artt. 322 o 322-bis a seconda dell’atto cui ineriscono.

1.3. Il contenuto precettivo di un atto del giudice diverso dalle sentenze – dipende infine, in linea generale, dal suo tenore sostanziale e non può essere affidato alla esistenza di riferimenti imprecisi o alla mera formulazione – precisa o imprecisa che sia – del dispositivo formale (neppure richiesto per le ordinanze e i decreti). Sicchè le irregolarità denunziate, in tesi costituite dall’avere il provvedimento impugnato fatto riferimento, confermandoli, a provvedimenti già dichiarati inefficaci o dall’avere il dispositivo formale tenore confermativo anzichè novativo, non solo non sono cause d’abnormità, ma pongono in realtà esclusivamente un problema di interpretazione dell’atto 2. Ciò posto, e chiarito che il provvedimento impugnato non può ritenersi per nessun verso abnorme, sotto l’aspetto della estraneità al sistema, va osservato che il provvedimento all’evidenza rientra, stando alla stessa prospettazione difensiva che sostiene la sua portata novativa, nella normale tipologia delle "ordinanze in materia di sequestro preventivo", appellabili ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., avverso le quali non è dunque ammesso ricorso per saltum.

Nulla osta, tuttavia, a qualificare il ricorso come appello, ex art. 568 c.p.p., comma 5, che costituisce espressione del più generale principio della conversione dell’atto invalido in quello valido del quale ha i contenuti, e a trasmettere gli atti al Tribunale distrettuale di Reggio Calabria perchè giudichi ai su di esso.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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