Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Tribunale del riesame di Catanzaro accoglieva il ricorso presentato da B.D. avverso l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere messa dal Gip di Lamezia Terme in relazione al delitto di tentato omicidio di una bambina di etnia Rom di nove anni. Riferiva compiutamente delle indagini svolte in un clima di totale omertà e di come i primi indizi sullo svolgimento dei fatti erano stati raccolti tramite una fonte anonima e come, solo dopo intercettazioni ambientali protratte nel tempo, si era giunti a sapere con ragionevole certezza cosa era accaduto; quel pomeriggio nel campo Rom era sorta una lite per futili motivi dovuti a panni stesi, tra due gruppi familiari che avevano già altri motivi di lite, e cioè il gruppo dei Be. e quello dei B., e come a seguito di un lite tra Be.Le. e B. A., qualcuno aveva preso un’arma ed aveva sparato ad altezza d’uomo colpendo per errore la bambina. La fonte anonima aveva riferito che B.A., dopo il primo scontro, se ne era andato ed era tornato col fratello Da. che aveva con sè l’arma poi utilizzata.
L’ordinanza riferiva che la ricostruzione fatta dagli inquirenti sulla base di alcune conversazioni intercettate e di alcune dichiarazioni testimoniali, rese de relato, pur costituendo indizi non assumevano il rango di gravi indizi da porre alla base della misura cautelare, in quanto il contenuto delle frasi intercettate poteva essere inteso come semplice narrazione di fatti come ricostruiti o come voci correnti nel campo nomadi e non come fatti direttamente conosciuti; la deposizione di Be.Ch. sul fatto che Da. avesse chiesto al fratello An., suo fidanzato, di assumersi tutta la responsabilità, visto che tutto si era verificato per causa sua, era poco credibile perchè era tutta volta ad allontanare i sospetti da An.; be.da. aveva riferito solo cose sapute da alta familiari, ma nessuno le aveva mai chiesto chi in particolare aveva riferito che a sparare era stato Da.; la videoregistrazione consentiva di affermare che Ma. stava narrando cosa gli era stato chiesto in sede di esame e non cosa sapeva lui; infine non vi era alcun elemento di prova che consentisse di ricollegare la presenza di Da. nel campo nomadi il giorno del fatto e nessuno aveva visto lui o la sua auto.
Avverso la decisione presentava ricorso il P.M., e deduceva inosservanza e erronea applicazione della legge processuale in materia di valutazione dei gravi indizi e manifesta illogicità della motivazione.. Osservava che le conversazioni intercettate, pur non essendo noti gli interlocutori, avevano univocamente riferito che l’autore era stato Da. e che aveva chiesto ad An. di assumersi la responsabilità; si trattava di affermazioni del tutto genuine, visto che non erano ancora iniziati gli interrogatori dei testi. Le deposizione delle testi Be.Ch. e da. erano assolutamente attendibili e così quella della teste oculare B.R.. Affermava che i gravi indizi necessari per l’emissione della misura non potevano essere della medesima intensità richiesta per fondare il giudizio di colpevolezza, visto che l’attività investigativa era ancora in corso e volta proprio a risolvere le parziali incongruenze che era state evidenziate dal tribunale. La motivazione dell’ordinanza non aveva valorizzato il profilo della ricorrenza di una pluralità di indizi tutti volti a ricostruire la medesima realtà processuale, e si era soffermata sui singoli elementi e sulle singole incongruità, affermando addirittura che non poteva utilizzare in sede cautelare la testimonianza indiretta, divieto sussistente solo per il dibattimento.
Presentava una memoria l’indagato con la quale riteneva infondato il ricorso del P.M. in quanto non introduceva alcun elemento nuovo di valutazione, mentre il giudice del riesame aveva congruamente valutato tutti gli elementi di fatto posti al suo esame ed aveva concluso per l’insussistenza di un quadro indiziario che avesse il requisito della gravita. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
In sede cautelare la gravita indiziaria necessaria per assumere idoneità dimostrativa in ordine al fatto reato, deve essere preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, diversa ovviamente da quella di merito orientata all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato (Sez. 1^ 1 aprile 2010 n. 19517, rv. 247206). Tanto premesso deve rilevarsi che il tribunale del riesame ben può sottoporre ad analisi sia le conversazioni intercettate sia le deposizioni testimoniali raccolte e dare delle stesse una interpretazione che, se non incongrua o illogica, non può essere censurata in sede di legittimità offrendo una diversa lettura dei medesimi elementi. I motivi di ricorso riguardano per buona parte una diversa valutazione del contenuto sia delle conversazioni sia delle dichiarazioni, ma non affrontano i dubbi in termini di gravita indiziaria sollevati dal tribunale; in particolare il dubbio che, anche se fosse vero che le persone parlavano del fatto nei termini riferiti dall’accusa non era certo che ne parlassero solo per sentito dire, senza avere dei fatti alcuna conoscenza diretta. Infatti nessun teste oculare era stato in grado di riferire chi avesse usato l’arma e soprattutto nessuno era stato in grado di riferire se quel giorno l’indagato si trovasse sul posto, e su questo punto nessun argomento è stato speso dal P.M. ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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