T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 24-06-2011, n. 404 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente ha impugnato gli atti della selezione pubblica per titoli e colloquio indetta dalla Asrem per la formulazione della graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di collaboratori professionali sanitari (terapista della riabilitazione) cat.D.

L’amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio, ha manifestato la volontà di riesaminare i provvedimenti impugnati, provvedendo, poi, effettivamente, a detto riesame; giudicato tuttavia dalla parte ricorrente non pienamente satisfattivo della pretesa e pertanto impugnato con motivi aggiunti.

L’amministrazione, in particolare, non ha valutato come titoli di carriera i servizi prestati per conto di agenzie di servizi ma solo quelli prestati in qualità di dipendente.

In sostanza, la medesima non ha considerato, come lavoro dipendente prestato nella stessa qualifica messa a concorso, il lavoro prestato in virtù di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi del d.lgs. n.276 del 2003.

Ad avviso del Collegio, sul punto appaiono fondate le censure esposte, atteso che, secondo quanto dispone l’articolo 20 del d.lgs. n.276 del 2003, per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore; ne consegue che, quantomeno sotto il profilo del contenuto essenziale delle prestazioni tipiche del contratto di lavoro subordinato, tra datore di lavoro e lavoratore si realizza un rapporto di tipo contrattuale "ex lege" (cioè, non basato sul consenso ma solo sulla fattispecie tipica, ex d.lgs. n.276 del 2003, e quindi "di fatto"), del tutto assimilabile al corrispondente rapporto di tipo contrattuale "da contratto" (si pensi, ad esempio, anche agli obblighi di protezione da parte del datore di lavoro, ex articolo 2087 c.c.., e, più in generale, a tutti gli obblighi di prestazione e di protezione derivanti dal reciproco contatto delle sfere giuridiche in funzione dell’esecuzione del lavoro).

Ne consegue che, essendo del tutto assimilabili il contenuto e le condizioni dello svolgimento della prestazione lavorativa, in regime di soggezione alle direttive del datore, ai fini curriculari tale prestazione deve essere valutata, in caso di somministrazione, al pari del lavoro prestato a seguito di contratto direttamente stipulato tra datore e lavoratore.

Parimenti, appare fondata la censura relativa alla illegittimità ed irragionevolezza della differenza tra la percentuale del punteggio finale attribuita al colloquio (70%) rispetto a quella attribuita ai titoli (30%).

In effetti, ai sensi dell’articolo 8 del d.p.r. n.220 del 2001 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), in caso di prove per titoli ed esami (e di esami con 3 prove: pratica, orale e scritta), il punteggio delle prove deve essere così ripartito: a) 30 punti per la prova scritta; b) 20 punti per la prova pratica; c) 20 punti per la prova orale; residuando cosi i restanti 30 punti per i titoli.

A ciò si aggiunga che, ai sensi dell’articolo 43 comma 1 del medesimo d.p.r., le prove di esame per i profili della categoria "D" sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.

Ne consegue che, nel caso di specie, le prove di esame dovevano essere tre, ed alla prova orale non poteva essere attribuito un punteggio superiore a 20 punti.

Ciò, a prescindere dal rilievo che, in ogni caso, appare irragionevole selezionare un profilo caratterizzato da abilità tecniche, assegnano prevalente risalto al colloquio orale; dedicando a quest’ultimo, tra l’altro, un periodo di tempo davvero breve (dell’ordine di pochi minuti).

In conclusione, il ricorso appare fondato, per le ragioni indicate, con la conseguenza che la commissione dovrà riprocedere alla selezione, attenendosi ai principi e criteri indicati in sentenza. Appare tuttavia infondata la domanda di risarcimento danni, atteso che è destituita della prova del pregiudizio e del nesso di causalità.

La peculiarità di alcune questioni affrontate giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie, in parte secondo quanto indicato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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