Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-06-2011) 22-06-2011, n. 25164 Procedimento disciplinare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Magistrato di sorveglianza di S. M. Capua a Vetere rigettava il reclamo presentato da B.G. avverso il provvedimento disciplinare a lui inflitto affermando che erano state rispettate le regole del procedimento.

Avverso la decisione presentava ricorso il condannato deducendo mancanza di motivazione in quanto il magistrato aveva omesso di rispondere alle varie questioni sollevate in punto di rispetto dei termini, di regolare contestazione dell’addebito, e sulla circostanza che l’infrazione contestata non era prevista dal regolamento penitenziario.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e l’ordinanza annullata con rinvio limitatamente alle questioni inerenti il rispetto dei termini previsti dal D.P.R. n. 230 del 2000, art. 81, commi 2 e 4, e alla esatta contestazione dell’addebito, unici elementi sui quali può estendersi il sindacato del giudice. Infatti la giurisprudenza di legittimità ha ormai riconosciuto che i termini previsti dall’art. 81, al di là della loro perentorietà, devono essere rispettati pena l’illegittimità del provvedimento (Sez. 1^ 28 febbraio 2007 n. 14670, rv. 236159).

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di S.M. Capua a Vetere.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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