Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-11-2011, n. 23084 Conciliazione in sede sindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 669 del 2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo accoglieva la domanda proposta da B.C. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta alla declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro (concluso per il periodo 1-7-2000/30-9-2000, per "esigenze eccezionali" ex art 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. az. 25-9-97 e succ., nonchè per sostituzione di personale assente per ferie) con le pronunce consequenziali.

La Corte d’Appello con sentenza depositata il 19-10-2006 respingeva l’appello della società e dichiarava assorbito l’appello incidentale subordinato della B..

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con cinque motivi.

La B. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c., e la società ha altresì depositato copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 31-1-2011.

Infine il Collegio ha autorizzato a motivazione semplificata.

Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).

In considerazione, poi, dell’accordo complessivo intervenuto, le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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