Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-06-2011) 22-06-2011, n. 25162 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il tribunale di Napoli concedeva a P.A. la misura della detenzione domiciliare osservando che ne sussistevano le condizioni in quanto la pericolosità sociale del condannato, desunta dai suoi precedenti penali e dalle informazioni di P.G., poteva essere salvaguardata con l’adozione della citata misura, anche tenuto conto delle gravi condizioni di salute del detenuto, che pur tuttavia non consentivano il differimento della pena.

Avverso la decisione presentava ricorso il P.G. deducendo mancanza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui dopo aver elencato i gravi precedenti penali, tra i quali vi erano ben sette condanne per evasione, e dopo aver citato le condizioni di salute, senza però trarne conseguenze, aveva ritenuto senza altra motivazione di poter concedere la misura della detenzione domiciliare.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato in quanto la motivazione adottata dal Tribunale, pur essendo sintetica, consente di valutare il percorso logico seguito e, tenuto conto della residua pericolosità del richiedente nonchè delle sue gravi condizioni di salute, ritiene che la misura scelta sia idonea a prevenire il pericolo sociale di cui era portatore il condannato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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