T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 24-06-2011, n. 658 Sindaco

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza n. 37 del 2 ottobre 2010, il Sindaco di Maracalagonis ordinava "al Condominio T.D.S…. l’apertura con decorrenza immediata del cancello ubicato nella Strada Comunale Via del Sagittario, in corrispondenza dell’incrocio con la Strada Provinciale CagliariVillasimius, tutti i giorni 24 ore su 24".

2. – Con il ricorso in epigrafe, consegnato per la notifica il 19 ottobre 2010 e depositato il successivo 29 ottobre, il Condominio della lottizzazione "T.D.S." chiede l’annullamento della predetta ordinanza deducendo tre autonome censure:

– violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, per l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento;

– violazione dell’art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e difetto di motivazione;

– eccesso di potere sotto diversi profili.

3. – Si è costituito il Comune di Maracalagonis, chiedendo che il ricorso sia respinto.

4. – Con ordinanza del 10 novembre 2010, n. 515, questa Sezione ha sospeso gli effetti del provvedimento sindacale impugnato, in accoglimento della domanda cautelare incidentalmente proposta dal Condominio ricorrente.

5. – All’udienza pubblica del 25 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. – Il ricorso è fondato.

7. – Come rilevato in sede cautelare, deve essere condivisa, in primo luogo, la censura concernente la violazione dell’art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

8. – Va premesso che, come risulta dalla documentazione versata in atti, il Comune di Maracalagonis con autorizzazione del Sindaco n. 48 del 19 ottobre 1995, aveva consentito al Condominio di riattivare le sbarre di ingresso alla strada di cui trattasi; che – nel periodo dal 16 settembre al 14 giungo di ciascun anno – poteva essere disposta da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima del sorgere del sole.

9. – Nell’ordinanza impugnata si sostiene che la chiusura della strada, nel periodo indicato, è fonte di pericolo per la pubblica sicurezza in quanto tale uscita impedirebbe il transito di mezzi di soccorso; e comunque disagi al pubblico transito ed ai cittadini.

10. – Tuttavia, secondo la norma ricavabile dall’art. 54 cit., i poteri del Sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti sono subordinati alla necessità di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Condizioni di fatto che debbono necessariamente trovare un riscontro, innanzitutto, sul piano della motivazione dell’ordinanza contingibile e urgente; e, in secondo luogo, debbono trovare una adeguata dimostrazione e prova negli accertamenti istruttori e tecnici che devono precedere l’adozione del provvedimento in questione. Inoltre, l’ordinanza sindacale delineata dall’art. 54 cit., proprio per il suo carattere di strumento extraordinem, non può essere impiegata quando l’ordinamento, in relazione alla vicenda amministrativa da affrontare, preveda provvedimenti tipici e nominati (su tutti questi aspetti, sostanzialmente pacifici in giurisprudenza, si può rinviare a Cons. St., sez. V, 16 febbraio 2010, n. 868).

11. – Tutti questi profili, e segnatamente la dimostrazione della sussistenza dei presupposti della contingibilità e urgenza di provvedere, non sono riscontrabili nel caso di specie, considerato che indubbiamente non concretano un grave pericolo per l’incolumità pubblica né il disagio per i cittadini di dover effettuare un percorso alternativo più lungo, né il paventato ostacolo al transito dei mezzi di soccorso (tenuto conto che l’autorizzazione del Sindaco n. 48 del 19 ottobre 1995 prescrive al Condominio la presenza costante di personale presso l’ingresso principale, al fine di azionare la sbarra e consentire il transito).

12. – Per quanto rilevato, il ricorso è fondato e deve essere accolto. Le ulteriori censure proposte possono ritenersi assorbite, in considerazione del fatto che la pronuncia appare pienamente satisfattiva delle pretese avanzate dal ricorrente, nei limiti dei motivi dedotti..

13. – Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 37 del 2 ottobre 2010 emanata dal Sindaco di Maracalagonis.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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