Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-05-2011) 22-06-2011, n. 25160 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza dell’11.4.07, il G.I.P. del Tribunale Roma, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta, formulata dal difensore di I.R., intesa ad ottenere in fase esecutiva, ex artt. 666 e 671 c.p.p., l’applicazione della continuazione fra i fatti giudicati con le sette sentenze, meglio descritte nel provvedimento impugnato, concernenti fatti commessi in un arco temporale ricompreso fra il 1990 ed il 2006. 2. Il G.I.P. ha rilevato carenza della prova del programma criminoso unico, requisito questo che non poteva essere confuso con l’inclinazione a commettere reati della stessa indole, non essendo emerso dagli atti alcun elemento dal quale poter desumere che si trattasse di reati tutti pianificati e preventivamente deliberati, anche per l’elevato intervallo temporale ravvisabile nella commissione di ciascuno di essi.

3. Avverso detto provvedimento del G.I.P. di Roma, ha proposto ricorso per cassazione I.R. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto violazione di legge, avendo il G.I.P. omesso ogni doverosa considerazione in ordine alla rilevanza dello stato di tossicodipendenza, nel quale il ricorrente versava all’epoca dei fatti, nonchè avendo omesso di prendere in esame tutti gli altri indici rivelatori della continuazione, indicati dalla giurisprudenza di legittimità come indicativi dell’unicità del disegno criminoso e tali da comportare l’unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da I.R. è fondato.

2. Con esso il ricorrente ha lamentato la mancata concessione, in suo favore, del beneficio della continuazione fra i reati, giudicati con le sette sentenze indicate nel’atto impugnato, commessi in un arco temporale ricompreso fra il 1990 ed il 2006. 2. Secondo il G.I.P. di Roma, non sussisteva nella specie l’unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato e per l’applicazione della continuazione nella fase esecutiva, non avendo ritenuto che si trattasse di violazioni costituenti parte integrante di un unico programma deliberato, almeno nelle sue linee essenziali, fin dalla commissione della prima, per conseguire un determinato fine.

3.La motivazione addotta dal G.I.P. di Roma è inadeguata, non avendo essa valutato in concreto tutte le circostanze del caso sottoposto al suo esame; in particolare non risulta che sia stato tenuto presente lo stato di tossicodipendenza, al quale l’istante pur aveva fatto riferimento nella domanda da lui formulata al G.I.P. di Roma.

Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 vicies, convertito, con modificazioni nella L. 21 febbraio 2006, n. 49, ha inserito nell’art. 671 c.p.p., comma 1 le parole "fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza".

Ora, pur essendo vero che lo stato di tossicodipendenza in cui versa l’agente non comporta di per sè l’obbligo di ravvisare la continuazione fra più reati dal medesimo commessi, ciò non esclude che tale elemento debba essere tuttavia valutato in concreto, assieme a tutti gli altri rilevabili nella specie (cfr. Cass. 2^ 6.11.07 n. 41214; rv. 238762).

4. Il G.I.P. di Roma non ha fornito al contrario alcuna motivazione in ordine all’incidenza che la tossicodipendenza del ricorrente ha avuto in concreto nella commissione dei reati, giudicati con le sette sentenze in precedenza indicate; inoltre la motivazione addotta neppure ha tenuto nel debito conto gli altri indici che, in aggiunta a quello della contiguità temporale, l’unico tenuto presente dal provvedimento impugnato, sono stati ritenuti dalla giurisprudenza di legittimità rilevanti al fine di accertare se, nel caso singolo, le plurime violazioni, ovvero alcune di esse, possano essere state commesse nell’esecuzione di un medesimo disegno criminoso, quali le singole modalità di condotta; le tipologie dei reati giudicati; la natura dei beni tutelati nei singoli casi; l’eventuale omogeneità delle violazioni commesse; le singole causali dei reati; l’eventuale vicinanza spaziale di tutti o di alcuni dei reati commessi (cfr., in termini, Cass. 1A, 5.11.2008 n. 44862, rv. 242098).

5. Da quanto sopra consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio degli atti al G.I.P. del Tribunale di Roma in diversa composizione (cfr. art. 34 cod. proc. pen.), affinchè, in piena autonomia di giudizio, esamini nuovamente l’istanza proposta da I.R., relativa alla richiesta di applicazione della disciplina della continuazione fra i fatti giudicati con le sette sentenze, di cui sopra, colmando le lacune motivazionali sopra segnalate.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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