Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-05-2011) 22-06-2011, n. 25159 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 16.11.2010 il Tribunale collegiale di Gela, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di G. F. tesa ad ottenere il riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione, ex art. 81 cpv. c.p. e art. 671 c.p.p., tra i reati di estorsione commessi nel Marzo 2002 (di cui a sentenza 15.01.2004) e quelli di estorsione, commessi nel Dicembre 2005, ed il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, commessa dall’aprile 2002 in poi (di cui a sentenza 16.09.2008). Rilevava invero detto Tribunale come risultasse ostativa la fondamentale circostanza che i suddetti reati fossero stati commessi in epoca diversa e lontana tra loro.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo: i reati di estorsione erano stati commessi in vigenza del vincolo associativo ed in attuazione del programma criminoso.

3. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge.

Ed invero l’impugnata ordinanza risulta logica e coerente, nonchè correttamente motivata rispetto alla normativa ed all’insegnamento giurisprudenziale di questa Corte di legittimità. Va dapprima rilevato come non sia censurabile l’affermazione del giudice dell’esecuzione secondo cui i reati di estorsione sono stati commessi ad eccessiva distanza di tempo (tre anni) per potersi presumere, anche in mancanza di più precisa indicazione del ricorrente (l’istanza era quanto mai generica), che essi siano attuazione di un previo ed unitario disegno criminoso. Nè risponde al vero che le estorsioni di cui alla prima sentenza, per fatti del Marzo 2002, possano essere necessariamente ricompresse nell’ambito del vincolo associativo, posto che la sentenza di condanna che riconosce tale reato lo contempla dall’Aprile 2002. Del resto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, neppure vi può essere automatismo nel valutare la continuazione tra reato associativo e reati fine, dovendosi sempre verificare la concreta sussistenza dei requisiti ex art. 81 cpv. c.p., e cioè la ricorrenza di un disegno unitario ab initio che comprenda sia l’uno che gli altri (cfr., expluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 8451 in data 21.01.2009, Rv. 243199, Vitale; ecc.).

In definitiva il ricorso, infondato, deve essere rigettato. Alla completa reiezione dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente G.F. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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