T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 24-06-2011, n. 648 Ammissione al concorso Prove d’esame

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente avvocato presso l’Azienda Usl 1 di Sassari.

All’esito della prima prova scritta l’avvocato R. riportava la valutazione di 27/30.

Il giorno 18 marzo 2009, i sei candidati che avevano riportato nella prova scritta un punteggio superiore a 21/30 sostenevano la prova teorico pratica.

Secondo l’esposizione del ricorrente, egli apprendeva in quella sede che la Commissione aveva deciso che nel corso della prova sarebbe stata consentita ai candidati la consultazione di un dizionario e dei codici annotati e non commentati.

Gli elaborati della prova teorico – pratica sono stati valutati dalla Commissione esaminatrice con giudizi espressi in forma numerica.

La Commissione ammetteva alla prova orale la candidata avv. M.L.R.A.B. con il punteggio di 24/30 e l’avvocato C.C. con quello di 22/30, escludendo gli altri quattro candidati per avere riportato un punteggio inferiore a 21/30, compreso il ricorrente la cui prova veniva valutata con il punteggio di 18/30.

Espletate le prove orali e stilata la graduatoria finale da parte della Commissione esaminatrice, nella quale l’avvocato Brundu è risultata al primo posto con punti 64,1875 complessivi e l’avvocato Cosselu al secondo posto con punti 60,1875, con deliberazione n. 329 dell’8 aprile 2009 il direttore generale dell’ASL 1 ha approvato la graduatoria finale del concorso nominando quale vincitrice l’avvocato Brundu.

Avverso gli atti indicati in epigrafe insorgeva il ricorrente deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:

violazione ed erronea applicazione e/o interpretazione di legge, art. 13 del d.P.R. 487 del 1994, violazione delle previsioni del bando, eccesso di potere in senso stretto e per violazione dei principi di imparzialità;

violazione dei principi generali fissati dalla giurisprudenza in materia di valutazione delle prove scritte, eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990, eccesso di potere sotto il profilo della violazione dei principi della ragionevolezza, trasparenza e logicità dell’azione amministrativa.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.

Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

Si costituiva altresì l’avvocato Brundu chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 10.06.2009 la domanda cautelare veniva rigettata.

In data 17.11.2009 il ricorrente depositava atto di motivi aggiunti per l’annullamento:

della determinazione n. 137 del 19.02.2009 con cui l’Azienda Sanitaria locale n. 1 di Sassari ha provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice del pubblico concorso per un posto di dirigente avvocato nella parte in cui viene nominato componente esperto l’avvocato Paola T.;

della delibera n. 920/2007 della ASL 8 di Cagliari con la quale sono stati approvati tutti gli atti della commissione esaminatrice del pubblico concorso per un posto di dirigente avvocato, nella parte in cui approva la graduatoria finale del pubblico concorso per un posto di dirigente avvocato, limitatamente alla parte in cui dichiara idonea l’avvocato Paola T.;

della delibera n. 920/2007 della ASL 8 di Cagliari con la quale sono stati approvati tutti gli atti della Commissione esaminatrice del pubblico concorso per un posto di dirigente avvocato, nella parte in cui viene deliberato di procedere allo scorrimento della graduatoria e, conseguentemente, alla assunzione in prova del secondo classificato, l’avvocato Paola T.;

della delibera n. 920/2007 della ASL 8 di Cagliari con la quale sono stati approvati tutti gli atti della Commissione esaminatrice del pubblico concorso per un posto di dirigente avvocato, nella parte in cui ammette l’avvocato Paola T. a sostenere il pubblico concorso per un posto di dirigente avvocato, mancando nella medesima i requisiti per poter partecipare.

Con i motivi aggiunti il ricorrente deduceva le seguenti ulteriori censure:

violazione di legge per contrasto tra il provvedimento adottato (determina 137/2009 ASL 1 Sassari) e l’art. 59 d.P.R. 483/1997;

violazione di legge con riferimento all’art. 26 comma 1 del d.lgs. 165 del 2001.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.

In data 11.06.2010 la difesa dell’avvocato Brundu e la difesa dell’ASL n. 1 depositavano memoria.

Altra memoria veniva depositata dall’ASL di Cagliari in data 12.06.2010.

In data 15.06.2010 l’avvocato Loi dichiarava la rinuncia al mandato a suo tempo conferitogli dal ricorrente il quale, il giorno prima, aveva depositato comparsa di costituzione con nuovo difensore.

In data 4.02.2011 il ricorrente depositava memoria difensiva.

L’ASL di Cagliari depositava memoria in data 16 febbraio 2011.

Alla udienza pubblica del 9.03.2011 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Quanto al ricorso introduttivo del giudizio l’esame delle censure è agevole.

Il Collegio, difatti, non ha motivo di discostarsi da quanto già statuito in sede cautelare con ordinanza n. 249/09.

Con riguardo ai Codici i candidati hanno potuto consultare quelli annotati con la giurisprudenza.

Non è stato consentito ai medesimi consultare codici commentati e, pertanto, in assenza di norme del bando che vietassero la consultazione di codici annotati, non ha errato la Commissione nel consentirne la consultazione.

Come risulta dal verbale n. 1 del 16.03.2009 la Commissione comunicava che "nel corso della prova teorico pratica sarà consentito l’uso dei codici annotati e non commentati".

La prova teorico pratica si è tenuta il 18.03.2009 e, pertanto, i candidati erano stati avvisati con congruo anticipo in ordine alla possibilità di consultare codici annotati.

La censura del ricorrente non può quindi essere accolta in quanto non sussiste la lamentata violazione del d.P.R. 487 del 1994 né la violazione dei principi di imparzialità. La possibilità di consultare i codici annotati è stata consentita a tutti i partecipanti.

Neanche il secondo motivo di ricorso è fondato.

Il Collegio richiama anzitutto la giurisprudenza assolutamente prevalente la quale afferma che "ove occorra provvedere, in un concorso pubblico, all’accertamento dell’idoneità dei candidati, la motivazione espressa con un punteggio alfanumerico, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa, assicura la necessaria chiarezza circa le valutazioni compiute dalla commissione esaminatrice poiché, con il suo collocarsi all’interno di una scala parametrale comunemente riconosciuta, essa rappresenta una formula sintetica, ma eloquente ed adeguata, del giudizio in tale sede formulato, onde non occorre di norma integrare il voto numerico con un’apposita ulteriore motivazione, soprattutto qualora esso trovi un’adeguata base di riscontro nei criteri di valutazione predeterminati dalla commissione medesima, così da consentire al candidato di comprendere i giudizi riferiti alla sua prova ed al giudice di ricostruire, in sede giurisdizionale, l’iter logico seguito dalla commissione esaminatrice (da ultimo, T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 22 febbraio 2011, n. 43).

Quindi, anche successivamente all’entrata in vigore della l. 7 agosto 1990 n. 241, il voto numerico attribuito dalle competenti Commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sè la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni.

Solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (Consiglio Stato, sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913).

In punto di fatto, il caso sottoposto all’attenzione del Collegio è agevolmente esaminabile.

Nel verbale n. 1 del 16.03.2009 la Commissione ha adeguatamente predeterminato i criteri di valutazione della prova scritta e della prova teorico pratica.

I criteri così determinati e la successiva votazione numerica assolvono pienamente all’onere motivazionale posto a carico della Commissione.

Anche il secondo motivo di ricorso è, pertanto, infondato.

Resta da esaminare il ricorso per motivi aggiunti le cui censure sono dirette a travolgere l’intera procedura.

Il ricorrente, con complesse argomentazioni, afferma nel primo motivo dell’atto di motivi aggiunti quanto segue.

L’avvocato T. nel momento in cui venne chiamata a far parte della Commissione esaminatrice del pubblico concorso qui esaminato, ossia in data 19 febbraio 2009 (determinazione ASL n. 1 di Sassari n. 137) sapeva che nei suoi confronti erano state mosse censure circa la legittimità dei provvedimenti con cui era stata assunta (ossia per scorrimento della graduatoria, in forza della delibera n. 920 del 7.08.2007). Continua il ricorrente affermando che, come risulta dall’ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale di Cagliari in funzione di Giudice del lavoro, il ricorso nei confronti della ASL 8 di Cagliari e dell’avv. T. è stato depositato in data 27.11.2008. A dire del ricorrente ragioni di opportunità e la non manifesta irrilevanza dei motivi posti a fondamento del ricorso in questione avrebbero dovuto imporre alla medesima di declinare l’invito; ciò non è avvenuto, determinando in tal modo l’illegittimità della procedura concorsuale.

In ogni caso, sempre a dire del ricorrente, l’avvocato T. non poteva far parte della Commissione del concorso in oggetto, dovendosi ritenere illegittima la nomina ad avvocato dirigente, così come sancito – in accoglimento del ricorso proposto dall’avvocato Aragoni – dal Giudice del lavoro con l’ordinanza emessa in data 4.06.2009 e depositata in cancelleria in pari data. In definitiva, il ricorrente afferma che l’avvocato T. non poteva legittimamente vantare di essere, al momento della accettazione della nomina a commissario d’esame, avvocato dirigente della azienda sanitaria.

La carenza del requisito di avvocato dirigente ostativa alla nomina dell’avvocato T. in qualità di membro della commissione esaminatrice comporta l’illegittimità della Commissione stessa e, di conseguenza, l’illegittimità di tutti gli atti da questa adottati.

Conclude il ricorrente sostenendo che, stante l’acclarata posizione dell’avvocato T. che, in forza dell’ordinanza sopra citata e, in ogni caso, a seguito di accertamento incidentale che può essere compiuto dal T.a.r., non poteva essere assunta per scorrimento della graduatoria, è palese che l’atto con cui è stata nominata (determinazione n. 137 del 19.02.2009 della ASL n. 1 di Sassari) sia viziato perché adottato in violazione di quanto disposto dall’art. 59 del d.P.R. 483/1997.

Con il secondo motivo dell’atto di motivi aggiunti il ricorrente propone la seguente censura.

Egli afferma l’illegittimità degli atti che hanno approvato la graduatoria del concorso per un posto di dirigente avvocato, bandito dalla ASL n. 8 di Cagliari, ed in particolare del verbale n. 1, con il quale la Commissione ha ammesso i candidati alla procedura medesima, per violazione di legge con riferimento al bando di concorso nella parte in cui prevede che per partecipare allo stesso i candidati debbano essere in possesso dei requisiti indicati dall’art. 26 comma 1 del d.lgs. 165 del 2001.

Secondo il ricorrente l’avvocato T. non poteva partecipare al concorso indetto dalla ASL n. 8 di Cagliari, difettandole i requisiti di partecipazione, posto che il profilo di collaboratore amministrativo (di inquadramento dell’avvocato T.) non equivale né poteva equivalere ad uno dei profili corrispondenti alla professionalità di avvocato proprio del concorso.

Tutto ciò premesso il Collegio osserva quanto segue.

La nomina della Commissione esaminatrice del pubblico concorso per la copertura di un posto di dirigente avvocato preso l’ASL 1 di Sassari è avvenuta con determinazione n. 137 del 19 febbraio 2009.

Il ricorrente pretende che questo Giudice pronunci la caducazione dell’intera procedura sulla base dell’asserita illegittimità, non della nomina della Commissione effettuata con determinazione n. 137 del 2009, bensì della nomina dell’avvocato T. in qualità di Dirigente avvocato presso l’ASL di Cagliari. Il tutto sul presupposto di un provvedimento cautelare del Giudice del lavoro di Cagliari che ha sospeso tale nomina in data 4 giugno 2009.

Il ricorrente sostiene che l’avvocato T. avrebbe dovuto per ragioni di opportunità "declinare l’invito" vista la non manifesta infondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso in questione (proposto avverso la sua nomina a dirigente ASL) che avrebbero dovuto imporre alla medesima di declinare l’invito; ciò non è avvenuto, determinando in tal modo l’illegittimità della procedura concorsuale.

Ebbene, tale censura è manifestamente inammissibile.

Un ricorso proposto avverso una nomina non deve indurre a "declinare" nessun invito ma, semmai, esso dovrà essere deciso nella competente sede giurisdizionale.

Seguendo il ragionamento del ricorrente, l’avvocato T. avrebbe dovuto astenersi dal compiere qualsiasi attività anche presso la sua sede di lavoro in attesa della decisione del Giudice. La tesi è, come si vede, del tutto priva di fondamento.

In ordine al provvedimento del Giudice del lavoro, datato 4 giugno 2009, quindi di gran lunga successivo rispetto alla nomina della Commissione del Concorso qui scrutinato, nessun giudicato si è formato sul punto e, pertanto, la nomina stessa è stata effettuata del tutto legittimamente.

Inammissibili sono poi le argomentazioni con le quali il ricorrente chiede a questo Giudice di "accertare in via incidentale" l’illegittimità della nomina dell’avvocato T. poiché l’ASL 8 non poteva procedere allo scorrimento della graduatoria scaturita all’esito del concorso a suo tempo bandito.

Due sono le considerazioni che tale domanda induce, considerazioni che questo Giudice deve svolgere, stante la singolarità delle domande proposte dal ricorrente.

La prima è che se il ricorrente chiede la disapplicazione dell’atto, tale domanda è inammissibile. La disapplicazione di provvedimenti amministrativi non ritualmente impugnati e, in particolare, di quelli che risultano privi di natura normativa, non può ritenersi consentita posto che, ammettendo il sindacato incidentale di questi ultimi, si finirebbe per sovvertire le regole del giudizio impugnatorio, per snaturarne i caratteri essenziali e, in definitiva, per consentire l’elusione del termine di decadenza stabilito al fine di ottenere dal giudice amministrativo l’eliminazione degli atti lesivi di interessi legittimi (Consiglio Stato, sez. IV, 09 dicembre 2010, n. 8654).

Le seconda considerazione è che se il ricorrente chiede l’annullamento dell’atto lo fa, come egli stesso afferma, basando tale pretesa sul fatto che tra la deliberazione n. 137/2009 dell’ASL n. 1 di Sassari e gli atti dell’ASL di Cagliari vi sia un nesso di presupposizione.

Così non è.

Il nesso di presupposizione è tecnicamente quello che lega atti amministrativi della medesima procedura ovvero di procedure tra cui sussiste comunque un rapporto di collegamento. In ogni caso, il rapporto di presupposizione è riconoscibile fra atti inseriti all’interno di un più ampio contesto procedimentale il che non ricorre nel caso di specie.

Non spetta miglior sorte al secondo motivo dell’atto di motivi aggiunti che è palesemente inammissibile.

Il ricorrente impugna atti di una procedura conclusasi il 7.08.2007 cui egli ha, peraltro, partecipato. Il tutto per contestare la legittimità della formazione della Commissione di un successivo concorso.

Giova anzitutto ricordare che "la contestazione della composizione della Commissione giudicatrice di un concorso – salvi i casi di macroscopica incompetenza tecnica dei suoi componenti o di palese conflitto di interessi – se non dedotta "ab initio", nei termini decorrenti dalla partecipazione al concorso o dalla piena conoscenza dell’atto di nomina, è ammissibile successivamente solo se corredata da un’adeguata prospettazione e deduzione circa la concreta ed effettiva incidenza negativa, di tale asseritamene errata composizione, sulla valutazione delle prove del ricorrente o, comunque sull’esito complessivamente ingiusto della procedura. In sostanza, la doglianza di errata composizione della Commissione giudicatrice non può "ex se" giustificare l’azzeramento della procedura: o essa denuncia vizi macroscopici, che dimostrano da soli, in modo diretto e assiomatico, il pregiudizio per il buon andamento della procedura, che non può dunque essere recuperata, oppure, quando si tratti di presunti vizi formali che di per sé non evidenziano alcun automatico vulnus sulla qualità tecnica e sulla imparzialità dei giudizi forniti dalla Commissione, sarà onere del ricorrente, che propone il motivo, se non dimostrare, quanto meno dedurre e prospettare, in modo serio, analitico e argomentato i modi e le ragioni per cui, nello specifico caso concreto, quell’errata e illegittima composizione della Commissione ha inficiato il giudizio della sua prova o, comunque, l’esito complessivo del concorso (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 14 settembre 2010, n. 17412).

Inoltre i vizi di nomina della Commissione di concorso possono farsi valere nel momento dell’impugnazione dei risultati della procedura concorsuale, e il provvedimento di nomina dei componenti di una Commissione giudicatrice può essere impugnato dal partecipante alla selezione che si ritenga leso solo nel momento in cui, con l’approvazione delle operazioni concorsuali, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato.

E’ in definitiva principio generale che nei concorsi a posti di pubblico impiego il termine d’impugnazione decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria.

Il ricorrente qui si spinge a censurare gli atti che hanno approvato la graduatoria del concorso per un posto di dirigente avvocato bandito dalla ASL 8 di Cagliari ed in particolare il verbale n. 1 con il quale la Commissione aveva ammesso i candidati alla procedura.

L’inammissibilità di tale censura è evidente.

Il ricorrente, aveva, all’epoca partecipato al concorso come risulta dagli stessi atti che egli ha depositato. Non ha ritenuto all’epoca di proporre alcun ricorso avverso il verbale n. 1 qui impugnato. Lo fa ora, a distanza di due anni dalla conoscenza dell’atto che, chiaramente egli aveva dal momento che aveva partecipato a quel concorso (come risulta dall’allegato n. 1 al verbale).

Ma non basta.

L’avvocato R. in quel concorso risultava non ammesso alla prova pratica per la non idoneità conseguita nella prova scritta (verbale n. 4 del 31 maggio 2007).

Non impugnava quegli atti e lo fa ora, dopo circa due anni.

L’inammissibilità delle censure è manifesta.

In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto mentre deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.

La natura e la peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:

rigetta il ricorso introduttivo;

dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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