Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-05-2011) 22-06-2011, n. 25158 Liberazione anticipata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto in data 5.11.2010 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro dichiarava inammissibile il reclamo di L.G. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cosenza – con il quale era stata parzialmente rigettata l’istanza di liberazione anticipata ex art. 54 Ord. Pen. – perchè proposto oltre il termine di dieci giorni.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il L., personalmente, denunciando la violazione dell’art. 69-bis Ord. Pen.. Evidenzia, infatti, che il reclamo è stato proposto nei termini di legge, in data 18.10.2010, atteso che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza era stato notificato in data 11.10.2010. 3. Con nota del 9.5.2011 il difensore del ricorrente designato di ufficio, Avv.to Domenico Lombardo, ha depositato memoria difensiva insistendo nei motivi di ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Come esattamente rilevato dal ricorrente, dall’esame degli atti risulta che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza relativo all’istanza di liberazione anticipata è stato notificato al difensore di fiducia del detenuto in data 11.10.2010 ed il reclamo avverso detto provvedimento è stato presentato il 18.10.2010.

E’ principio ormai consolidato quello per il quale i reclami previsti dall’ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata, attesi il rinvio operato dall’art. 678 c.p.p. e art. 666 c.p.p., comma 6, alla disciplina generale contenuta nell’art. 568 cod. proc. pen. (in quanto applicabile) e la loro natura di mezzi d’impugnazione in una procedura da ritenere ormai totalmente giurisdizionalizzata (Corte Cost., sent. n. 341 del 2006, n. 349 del 1993, n. 410 del 1993, n. 53 del 1993) sono disciplinati dalle norme in materia di impugnazioni.

Pertanto, sulla base del principio generale dettato dall’art. 585 c.p.p., comma 3 – per il quale se la decorrenza del termine per proporre l’impugnazione è diversa per l’imputato e per il difensore opera per entrambi il termine che scade per ultimo – il reclamo è stato proposto nel rispetto dei termini di cu all’art. 69-bis Ord. Pen..

Conseguentemente, il decreto presidenziale impugnato deve essere annullato senza rinvio e deve essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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