T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 24-06-2011, n. 642

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Richiamato l’orientamento di questo TAR, espresso da ultimo nella sentenza n. 2662 del 3 dicembre 2010, e considerato:

a) che in base ad una consolidata giurisprudenza, da cui il Collegio non ritiene di doversi discostare, in materia di sovvenzioni da parte della Pubblica amministrazione, la posizione del privato nella fase procedimentale successiva al provvedimento attributivo del beneficio può assumere una diversa configurazione giuridica: di interesse legittimo, nei riguardi del potere della Pubblica amministrazione di ritirare in via di autotutela il provvedimento attributivo del beneficio per i suoi vizi di legittimità ovvero per il suo contrasto, sin dall’origine, con il pubblico interesse; di diritto soggettivo, sia nei riguardi della concreta erogazione del beneficio, sia della susseguente conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla P.A. con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, risoluzione) assunti in funzione dell’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, della disciplina che regola il rapporto; pertanto, le controversie aventi ad oggetto la pretesa del beneficio alla concreta erogazione del contributo, ovvero l’impugnazione dei provvedimenti di revoca o decadenza o equipollenti, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (T.A.R. Sardegna 4/8/2009 n° 1415; 16/10/2006 n° 2202 e 1/2/2002 n°98, Cons. Stato, V°sez., 27/3/2000 n°1765, IV° sez., 11/4/2002 n°1989, Cass. SS.UU. 12/2/1999 n°57);

b) che nella fattispecie l’intimata Amministrazione aveva concesso alla ricorrente il prestito agevolato di cui al contratto di finanziamento del 4 ottobre 1991 per lo svolgimento dell’attività di impresa artigiana e per l’impianto del laboratorio;

c) che col provvedimento impugnato, l’intimata Amministrazione ha decretato la revoca del prestito agevolato imputando alla odierna istante di non aver osservato gli obblighi, previsti nell’atto concessorio, concernenti il locale per lo svolgimento dell’attività artigianale ed, in particolare, la regolarità della destinazione del bene agevolato;

d) che conseguentemente la presente controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;

e) che sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1368/02 dichiara il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso in epigrafe spettando di conoscere della controversia al giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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