Cons. Stato Sez. III, Sent., 27-06-2011, n. 3859 Personale ospedaliero

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato all’Asl n. 3 di Rossano (CS) in data 12.12.2003 il dott. S., premettendo di avere partecipato ad una procedura bandita con avviso pubblico del 1999 per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico di struttura complessa, impugnò la delibera n. 2147 del 27.9.2001, con cui l’Asl aveva approvato i verbali della Commissione esaminatrice, e quella n. 2249 del 1°.10.2001 con cui, all’esito della valutazione, aveva nominato il dott. M. M., con decorrenza dal 1°.11.2001.

A fondamento dell’impugnazione dedusse, in particolare, la mancanza in capo al candidato prescelto (nonché in capo agli altri due candidati riconosciuti idonei) dell’anzianità di servizio nella branca medica specifica (medicina del lavoro), in uno con la mancata valutazione, da parte della Commissione, dei titoli posseduti dal dott. S..

Con sentenza n. 1634 del 2007 il Tar per la Calabria, anche sulla scorta dell’eccezione in rito sollevata dall’Azienda sanitaria, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, al cospetto di atti di una procedura cui non potrebbe riconoscersi natura di concorso e che, pertanto, deve ricondursi nella più ampia giurisdizione del giudice ordinario.

2. Avverso tale sentenza il dott. S. ha presentato il presente appello, ravvisando la giurisdizione del giudice amministrativo sul presupposto della natura concorsuale della procedura impugnata. Nel merito ha poi ribadito le censure già dedotte in primo grado.

Nessuno si è costituito per l’Azienda ospedaliera e per i controinteressati.

All’udienza pubblica del 17.6.2011 la causa è passata in decisione.

3. Osserva il Collegio preliminarmente come risulti, dagli atti di causa, che l’odierno ricorrente, con atto notificato il 10.7.2002, propose ricorso anche dinanzi al giudice del lavoro, sebbene non si conosca quale sia stato l’esito di tale giudizio, se sia ancora pendente ovvero sia stato deciso con sentenza definitiva.

4. La circostanza vale peraltro a confermare come, ad onta di quanto dedotto con l’appello, nella fattispecie in esame la giurisdizione spetti effettivamente al giudice ordinario, sulla scorta del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità.

Cass. s.u. 6.3.2009 n. 5457 e 1.12.2009 n. 25314, per citare alcuni tra i precedenti più recenti, hanno infatti ribadito come la procedura selettiva indetta da una Asl per il conferimento dell’incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, ai sensi dell’art. 15ter del d.lgs. 502/1992, non abbia carattere concorsuale e non possa farsi rientrare, quindi, nel campo di applicazione dell’art. 63 del d.lgs. 165/2001, quando si concreta – come nel caso qui in esame (cfr. l’avviso per il conferimento dell’incarico di cui al doc. 3) – in una scelta di natura essenzialmente fiduciaria, ad opera del direttore generale dell’Asl, nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un’apposita commissione, senza attribuzione di punteggi e senza la formazione di graduatoria, sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali.

5. Su questa linea interpretativa è attestata anche la giurisprudenza amministrativa (Cons. St., V, 29.12.2009, n. 8850; Tar Liguria, II, n. 6085/2010; Tar Campania, Napoli, III, n. 2140/2008).

6. In conclusione l’appello va respinto, dovendosi confermare la pronuncia di inammissibilità, per difetto di giurisdizione, emessa dal giudice di primo grado.

7. In applicazione dell’art. 11, co. 1 del c.p.a., il giudice ritenuto competente deve essere individuato nel Tribunale civile di Rossano, in funzione di giudice del lavoro. Per cui, ove non fosse più pendente, ed il ricorrente dovesse decidere di riproporlo davanti al Giudice indicato come fornito di giurisdizione (ferme restando le preclusioni e le decadenze già intervenute), il giudizio dovrà essere riassunto nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 11, co. 2, del c.p.a.

8. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione delle controparti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, ai sensi e con gli effetti di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Luigi Lodi, Presidente

Marco Lipari, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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