Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-05-2011) 22-06-2011, n. 25156 Liberazione anticipata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 23.9.2010 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro respingeva il reclamo proposto da F.G. avverso il provvedimento con il quale, in data 20.4.2010, il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata limitatamente al semestre tra l’11.8.2008 e l’11.2.2009, in ragione della violazione commessa dal condannato in data 30.10.2008, quando si trovava agli arresti domiciliari e veniva sorpreso fuori dalla propria abitazione in compagnia di persona non coabitante pregiudicata; fatto per il quale la misura cautelare era stata aggravata.

2. Ricorre l’interessato, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge avendo il tribunale adottato una motivazione meramente apparente in relazione ai motivi introdotti con il reclamo.

Lamenta, quindi, il ricorrente che il tribunale non ha tenuto conto della circostanza, introdotta dalla difesa, che con riferimento all’episodio del 30.10.2008 al F. era stata ripristinata la misura degli arresti domiciliari con ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 20.11.2008, allegata al reclamo. Di tal che, ad avviso del ricorrente, la condotta del condannato non poteva ritenersi incompatibile con la partecipazione all’opera di rieducazione.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

L’ordinanza impugnata – ancorchè sintetica – è motivata con argomenti plausibili, riferiti a dati di fatto sufficientemente esposti ed adeguatamente valutati.

Le doglianze del ricorrente prospettano, peraltro genericamente, esclusivamente una diversa lettura ed interpretazione di quegli stessi dati di fatto. Tale rivalutazione del merito esula dai poteri di questa Corte di cassazione che è giudice di legittimità e che, pertanto, può sindacare soltanto la violazione di legge (sostanziale o processuale) e l’illogicità o la contraddittorietà del provvedimento impugnato.

Sotto tale profilo non può assumere valore dirimente, invero, ai fini della valutazione della condotta tenuta dal condannato con riferimento all’episodio del 30.10.2008 la circostanza che al F. sia stata successivamente ripristinata la misura degli arresti domiciliari.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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