Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-05-2011) 22-06-2011, n. 25155

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto in data 24.9.2010 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano dichiarava inammissibile l’istanza presentata da P.G., volta ad ottenere la liberazione condizionale, tenuto conto che non risultano adempiute le obbligazioni civili derivanti dal reato e che il detenuto non ha dimostrato di trovarsi nell’impossibilità di adempierle, come previsto dall’art. 176 c.p..

2. Avverso tale pronuncia ha proposto opposizione, qualificata ricorso per cassazione, il P. personalmente, deducendo:

che quanto alle spese di giustizia ed alle pene pecuniarie, nel corso degli anni le stesse erano state in parte condonate, in parte pagate da terza persona, in parte estinte con la remissione del debito;

che in relazione alle obbligazioni civili verso terzi, persone offese dal reato, non era stata mai avanzata alcuna richiesta fatto salvo quella simbolica nummo uno che equivale a rinuncia espressa della parte civile del procedimento concluso con la sentenza della Corte d’assise di appello di Milano, divenuta irrevocabile il 16.2.1987.

Pur essendo ultronea, pertanto, la dimostrazione dell’impossibilità del condannato di adempiere alle obbligazioni civili, tuttavia le condizioni economiche disagiate erano state accertate dal Magistrato di sorveglianza con l’ordinanza del 19.11.2002 in occasione della remissione del debito.

Con nota trasmessa dalla direzione del carcere di Opera in data 16.5.2011, il P. ha proposto motivi nuovi lamentando la violazione di legge con riferimento all’art. 176 c.p., atteso che il Tribunale di sorveglianza, in violazione dei principi affermati dalla Corte cost. da quella di legittimità, non ha provveduto ex officio ad accertare nel merito l’effettivo risarcimento del danno ovvero l’impossibilità di adempiere del condannato come emergeva, peraltro, dagli atti processuali.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Premesso che anche nel procedimento di sorveglianza la declaratoria di inammissibilità della richiesta da parte del presidente del tribunale, a norma dell’art. 666 c.p.p., comma 2, è limitata alle ipotesi di loro manifesta infondatezza, deve rilevarsi che – come esattamente dedotto dal ricorrente – il rigetto della domanda di ammissione alla liberazione condizionale non può essere motivato sul mancato assolvimento, da parte del condannato, dell’onere probatorio in ordine alla impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, che va accertata "ex officio". (Sez. 1, n. 83, 18/01/1989, Pesce, rv. 180601).

Inoltre, va ricordato che il presupposto previsto dall’art. 176 c.p., comma 4, richiede una valutazione compiuta nel merito da parte del tribunale, posto che l’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato prevista come eccezione al divieto di concessione della liberazione condizionale per inadempimento di dette obbligazioni, deve essere intesa non solo come materiale impossibilità economica, ma considerata anche in rapporto ad altre cause, tra le quali l’irreperibilità del creditore, la sua non identificabilità, la rinunzia al credito, il comportamento del creditore che renda concretamente impossibile il soddisfacimento totale o parziale dell’obbligazione, e va comunque valutata in senso relativo, essendo necessaria la comparazione tra le condizioni economiche del condannato e l’entità pecuniaria delle obbligazioni rimaste inadempiute (Sez. 1, n. 3503, 23/09/1992, Pucci, rv. 192166).

Pertanto, il decreto presidenziale impugnato deve essere annullato senza rinvio e deve essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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