Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-05-2011) 22-06-2011, n. 25154 Sospensione condizionale revoca

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 19.10.2009 la Corte d’appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava il benefico della sospensione condizionale della pena concesso a P.R. con sentenza 20.01.1994 per avere il predetto commesso altro reato entro il quinquennio, e l’analogo beneficio concesso con sentenza 27.02.2008 in presenza della condizione ostativa di due precedenti concessioni del beneficio medesimo.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo: a) le prime due sentenze erano state già unificate in continuazione in sede esecutiva, con applicazione della sospensione condizionale sulla pena unica; dunque il beneficio concesso con la sentenza 27.02.2008 non era il terzo, ma il secondo; b) la pena complessiva era entro il limite di legge.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento con rinvio.

4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.

Sul primo punto della deduzione difensiva, invero, occorre rilevare come la consolidata giurisprudenza di questa Corte – che va qui richiamata e ribadita – abbia affermato che non è revocabile la sospensione condizionale della pena concessa con una terza condanna, allorchè le due precedenti siano state ritenute dal giudice dell’esecuzione riferibili ad un unico reato continuato, e non risultino superati i limiti di pena di cui all’art. 163 c.p. (cfr.

Cass. Pen. Sez. 1, n. 5579 in data 15.01.2008, Rv. 238882, P.G. in proc. Zerilli; Cass. Pen. Sez. 1, n. 24285 in data 13.05.2009, Rv.

243813, Bruno; ecc.).

Anche in relazione alla revoca del beneficio di cui alla prima sentenza, parimenti occorre rilevare come la consolidata giurisprudenza di questa Corte – che qui parimenti deve essere rievocata e ribadita – abbia ritenuto che, ove più fatti siano stati unificati ex art. 81 cpv. c.p. in fase esecutiva, la condanna per il fatto successivamente commesso non determina automaticamente la revoca della sospensione condizionale concessa con la prima sentenza, dovendo il giudice dell’esecuzione valutare, in una considerazione unitaria, se sussistono comunque i requisiti di legge (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 24571 in data 28.05.2009, Rv. 243819, Villari; ecc.). Si impone dunque annullamento dell’impugnata ordinanza. Il giudice del rinvio procederà a nuovo esame tenendo presenti, ex art. 627 c.p.p., comma 3, i principi di diritto qui affermati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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