Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-05-2011) 22-06-2011, n. 25153

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 07.09.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia rigettava l’istanza di riabilitazione proposta da Z. W. con riferimento alle condanne di cui a sentenze 24.09.1996 e 22.04.1997, sul rilievo che, pur sussistendo ogni altra condizione, risultava che l’anzidetto istante non aveva adempiuto all’obbligo di risarcimento del danno in relazione alla seconda condanna.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo: a) mancata valutazione del suo stato di impossibilità di adempiere, quale fallito; b) vizio di motivazione in relazione alle proprie condizioni economiche, non valutate, pur dopo acquisizione della documentazione in proposito.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento dell’impugnata ordinanza.

4. In data 17.05.2011 la difesa depositava memoria.

5. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.

Ed invero l’ordinanza impugnata, che pur ha esaminato i profili del reato fallimentare per derivarne le effettive conseguenze di danno, non ha però valutato il dedotto stato di difficoltà economica ad adempiere le conseguenze civili derivanti dal reato stesso. In proposito deve essere ricordata la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui la riabilitazione non può essere negata qualora, pur essendo sussistenti le altre condizioni di legge, si accerti situazione economica del condannato incolpevolmente negativa che non consenta la completa riparazione dei danni causati con il reato (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 4089 in data 07.01.2010, Rv. 246052, De Stasio; ecc.). In materia va pure ricordato come la giurisprudenza di questa Corte abbia insegnato che, in caso di fallimento, l’impossibilità ad adempiere, per impossidenza, va circoscritta ai tempi contigui al fallimento stesso, imponendosi più rigorosa verifica per momenti temporali lontani dalla dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 47124 in data 12.11.2009, Rv. 245885, Salvati). La mancata valutazione di tale essenziale elemento impone annullamento dell’impugnata ordinanza. Il giudice del rinvio si atterrà, ex art. 627 c.p.p., comma 3, ai principi di diritto qui statuiti.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Venezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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