Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-05-2011) 22-06-2011, n. 25152 Misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 15.07.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava le istanze di O.D. (fine pena, allo stato, 02.03.2012) di ottenere le misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale, ovvero la semidetenzione o la detenzione domiciliare, chieste al fine di completare gli studi, rilevando la gravità del reato commesso (tentato omicidio in concorso).

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo: vizio di motivazione che non ha assolutamente preso in considerazione nè gli elementi personali e familiari, nè il buon comportamento successivo al reato anche in ambito inframurario.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento con rinvio.

4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.

Ed invero il Tribunale di competenza, nel provvedimento impugnato, ha esclusivamente perso in considerazione la gravità del reato commesso, esprimendo dubbi sulla serietà dell’impegno scolastico dell’ O., con ciò mancando di valutare sia la condotta inframuraria tenuta dal detenuto, sia ogni altra condizione personale e familiare idonea a compiutamente giudicare la praticabilità, senza ragionevoli rischi di recidiva, delle chieste misure alternative. In particolare deve qui essere richiamata e ribadita, in proposito, la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della concedibilità delle misure alternative, è obbligatoria la valutazione della condotta tenuta in ambito carcerario, al fine di verificare gli eventuali progressi compiuti dal condannato nel percorso di recupero, posto che l’esclusivo riferimento al reato commesso annulla – irragionevolmente e contra legem – la possibilità di valorizzare l’efficacia del trattamento (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 31809 in data 09.07.2009, Rv. 244322, Gobbo; ecc.).

Si impone dunque annullamento dell’impugnata ordinanza. Il giudice di rinvio si atterrà, ex art. 627 c.p.p., comma 3, ai principi di diritto qui statuiti.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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