Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-05-2011) 22-06-2011, n. 25151 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 24.09.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l’istanza di B.G. (fine pena, allo stato, 30.12.2014) di differimento della pena per motivi di salute, anche nelle forme della detenzione domiciliare. Rilevava invero detto Tribunale come le patologie delle quali era affetto il condannato, pur gravi, erano stabili e non erano incompatibili con l’ambiente carcerario, giusta le ultime relazioni sanitarie.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto detenuto che motivava l’impugnazione, con atto personale, deducendo: aveva anche patologia tumorale ingravescente e non curata in carcere.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva rigetto del ricorso.

4. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni conseguenza di legge. Deve essere rilevato, invero, come il ricorrente in sostanza si limiti a ribadire le sue doglianze e finisca per non contrastare il costrutto motivazionale dell’impugnata ordinanza. Va premesso che, come è ovvio, il Tribunale non può che valutare la situazione alla stregua delle risultanze in atti alla data della decisione. Le pur ragionevoli preoccupazioni per un possibile peggioramento delle condizioni di salute – nel che in sostanza si incentra il ricorso – non potranno che essere esaminate in relazione agli sviluppi che si dovessero evidenziare, tenendo anche presenti gli strumenti offerti dalla normativa penitenziaria (ex art. 11 Ord. Pen.). In definitiva, la valutazione di compatibilità con l’ambiente carcerario, con riferimento alla stabilità della situazione in atto ed alla fruizione di adeguate cure in Istituto, risulta corretta in ragione degli accertamenti disponibili. Consegue il rigetto del ricorso, infondato. Alla completa reiezione dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente B.G. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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