Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-05-2011) 22-06-2011, n. 25102 Materie esplodenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, con sentenza in data 7/4/2010 il Tribunale di Napoli, giudice monocratico della sezione distaccata di Afragola, condannava C.E. e D.C.M., con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 300 di ammenda ciascuno in relazione al reato di agli artt. 110 e 679 c.p., per avere detenuto una cisterna adibita a deposito di gasolio per autotrazione in assenza della prescritta denunzia all’autorità competente ex R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38 (T.U.L.P.S.), fatto accertato il (OMISSIS).

Evidenziava, in specie, il giudice che, alla luce di quanto accertato dal personale della Guardia di Finanza di Afragola, gli imputati gestivano un impianto privato di rifornimento di gasolio senza essere in possesso di alcuna autorizzazione e senza aver effettuato alcuna comunicazione all’autorità competente.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, personalmente, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 679 c.p. e al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38 opponendo che, come affermato dalla Corte di legittimità, l’art. 679 c.p. punisce l’omessa denuncia all’autorità relativamente alle materie non solo esplodenti ma anche infiammabili, ove pericolose per la loro qualità e quantità, sulla base dei precetti contenuti dalle leggi speciali che individuano le ipotesi in cui occorre la denuncia.

Invero, le disposizioni del testo unico delle leggi di P.S. ed il relativo regolamento di esecuzione non prevedono la denuncia di materie infiammabili; conseguentemente, per le stesse non sussiste l’obbligo di denuncia all’autorità di polizia.

Nel caso in esame, al più sussisteva l’obbligo di denuncia ai Vigili del fuoco della quale erano in possesso degli imputati che l’avevano esibita.

Il ricorrente contesta, altresì, la motivazione della sentenza avuto riguardo alla valutazione del quantitativo di gasolio in contestazione per il quale si fa riferimento ad una quantificazione "ad occhio", con conseguente ed evidente incertezza sul punto.

Motivi della decisione

1. Manifestamente infondato è, in primo luogo, l’ultimo motivo di ricorso, attesa l’evidente irrilevanza ai fini della contestazione di una quantificazione dei litri di gasolio presenti al momento dell’accertamento nella cisterna della capacità complessiva di 3.000 litri, essendo sufficiente la presenza di un quantitativo non irrisorio del materiale infiammabile.

2. Deve ritenersi infondato, ad avviso del Collegio, il primo motivo di ricorso.

Correttamente il ricorrente ha richiamato il principio affermato da questa Corte secondo il quale la disposizione dell’art. 679 c.p. non introduce alcun obbligo di denunzia per i detentori di materie esplodenti o infiammabili; la norma, infatti, "assume carattere sanzionatorio dei precetti contenuti nelle leggi speciali che individuano le ipotesi in cui occorre la denuncia, le modalità di presentazione e l’autorità cui deve essere effettuata" e, in materia di detenzione di sostanze infiammabili, in difetto della previsione dell’obbligo della denunzia alla autorità locale della Pubblica Sicurezza (v. al riguardo R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38, art. 83 relativo regolamento e il richiamato Allegato D), si rende necessaria la verifica del concorso di specifica disposizione recante l’obbligo di denuncia ai Vigili del fuoco o ad altra autorità (Sez. 1, 17 giugno 2010, n. 24508, Radicci, rv. 247756; Sez. 1, 11 marzo 2004, n. 29933, De Marzo, rv. 229250).

Orbene, il gasolio per autotrazione costituisce – come indicato specificamente nella contestazione – sostanza "pericolosa per quantità e qualità" e, trattandosi di cisterna adibita al deposito, è, appunto, assoggettata alla denunzia e alla vigilanza "del comando dei vigili del fuoco territorialmente competente" ai sensi del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 36 (Sez. 6, n. 4139, 20/11/1974, Speciale, rv. 129774; Sez. 6, n. 9784, 13/04/1976, Maurer, rv.

136939; Sez. 3, n. 121, 24/01/1969, Del Bianco, rv. 110501).

Nella specie, come si rileva dalla sentenza impugnata, risultava accertato che gli imputati non avevano effettuato alcuna comunicazione, nè erano in possesso di alcuna autorizzazione (autorizzazione comunale, del certificato di prevenzione incendi).

Nè, di contro, la deduzione del ricorrente in ordine alla esistenza all’atto del controllo del certificato di prevenzione incendi risulta sorretta da idonea allegazione e, pertanto, sul punto il ricorso non è autosufficiente.

Pertanto, indipendentemente dal riferimento al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38 – che deve essere escluso – risulta perfettamente integrata la contravvenzione in parola (cfr. in termini, in materia di deposito di carburante: Sez. 1, 06/05/2008, n. 21673, Polito, non massimata).

Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento della spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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