Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-05-2011) 22-06-2011, n. 25101 Detenzione abusiva e omessa denuncia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 26.3.2010 il tribunale di Nola, giudice monocratico, condannava M.D. alla pena di Euro 200 di ammenda per il reato di cui all’art. 697 c.p., così diversamente qualificato il fatto contestato al capo B) dell’imputazione, per aver detenuto illegalmente n. 12 munizioni calibro 9 parabellum, fatto accertato il (OMISSIS); dichiarava, altresì, non dovessi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 697 c.p. contestato al capo A), in relazione alla detenzione di n. 51 munizioni da arma comune da sparo, perchè estinto per intervenuta oblazione.

In specie, il giudice riteneva che, alla luce della consulenza balistica effettuata dalla difesa, le 12 cartucce cui alla contestazione al capo B) non fossero riconducibili al novero delle munizioni per arma da guerra, bensì, di munizioni per arma comune da sparo.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla condanna per il fatto contestato al capo B). Il giudice, infatti, pur avendo ritenuto sussistente il reato di cui all’art. 697 c.p., ossia la medesima violazione contestata al capo A) dell’imputazione, non ha dichiarato l’estinzione per intervenuta oblazione, adottando, quindi, una decisione contraddittoria. Inoltre, il giudice non ha pronunciato in ordine alla istanza di oblazione relativamente al capo B) che la difesa aveva formulato in dibattimento contestualmente alla richiesta di diversa qualificazione del fatto.

Con un ulteriore motivo di ricorso si lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato di cui all’art. 697 c.p. per intervenuta prescrizione, maturata già alla data di emissione della sentenza di condanna impugnata.

Motivi della decisione

1. La questione posta dal ricorrente in ordine alla contestazione di cui al capo B), nei termini innanzi indicati, non può ritenersi manifestamente infondata e, quindi, inammissibile, atteso che nel caso in cui l’imputato, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, abbia presentato istanza di oblazione subordinata ad una diversa e più favorevole qualificazione giuridica del fatto, dalla quale discenda la possibilità di essere ammesso all’oblazione stessa, il giudice, se effettivamente procede a tale modifica, deve attivare il meccanismo di cui all’art. 141 c.p.p., comma 4 bis, anche all’esito dell’istruttoria dibattimentale; nel caso in cui ometta di pronunciarsi sull’istanza o si pronunci applicando erroneamente la legge penale, tale omissione o errore potrà essere fatta rilevare in appello, attraverso il meccanismo di cui all’art. 604 c.p.p., comma 7, ovvero, in caso di sentenza inappellabile, con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), (S. U. n. 7645, 28/02/2006, Autolitano rv. 233029).

Deve, peraltro, precisarsi che, quand’anche si ritenesse che nel caso di specie non risulta con certezza che l’imputato abbia avanzato la richiesta di oblazione per il capo B), subordinata alla diversa qualificazione, in ogni caso tale richiesta risulta formulata in sede di conclusioni; pertanto, il ricorrente avrebbe avuto diritto al termine ex art. 141 disp. att. c.p.p., comma 4 bis.

Il giudice, quindi, era tenuto a provvedere sul punto, tenendo conto che l’imputato aveva già assolto agli obblighi dell’oblazione per il medesimo reato. Se è vero, infatti, che non può ritenersi il bis in idem, tuttavia, il reato ritenuto in sentenza in relazione al fatto contestato al capo B) è lo stesso ed è stato commesso contestualmente a quello estinto per oblazione.

2. Conseguentemente, pur tenendo conto dei periodi di sospensione del corso della prescrizione – come risultano dai verbali di udienza in atti – deve essere rilevata l’estinzione del reato contestato al capo B), per come ritenuto in sentenza, accertato il (OMISSIS), per intervenuta prescrizione, ai sensi dell’art. 157 c.p. ss., secondo la previsione normativa precedente alla novella del 2005.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. a), limitatamente alla condanna per il reato contestato al capo B), perchè il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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