Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-06-2011, n. 3852 Concorsi per titoli

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. L’attuale appellante, dott. D. F., premette che con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie speciale, n. 53 dd. 8 luglio 1997, è stato indetto un concorso per titoli di servizio professonali e di cultura, integrato da colloquio, ai fini del conferimento di 163 posti di dirigente dell’allora Ministero delle Finanze, escluso il Dipartimento delle Dogane e delle Imposte indirette, riservato al personale del Ministero medesimo, ad eccezione del medesimo Dipartimento delle Dogane e delle Imposte indirette in possesso di diploma di laurea, proveniente dall’ex carriera direttiva ovvero assunto tramite concorsi per esami in qualifiche corrispondenti e che abbia maturato alla data di scadenza del relativo bando (7 agosto 19971) nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica.

Il F. ha presentato istanza di partecipazione.

Dopo un alquanto defatigante procedimento, in data 21 gennaio 2002 è stata pubblicata la graduatoria finale, e il F. è stato ivi collocato al 430° posto, avendo riportato il punteggio di 15,50, di cui 6.70 punti per i titoli e 8,80 punti per il colloquio.

1.2. Con ricorso proposto innanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro il F. ha contestato tale esito del procedimento, e con sentenza n. 1411 dd. 28 gennaio 2004, resa dal giudice monocratico della Sezione III^ lavoro del Tribunale civile di Roma il relativo ricorso è stato accolto, con conseguente statuizione di accertamento del diritto del medesimo F. a vedersi attribuire ulteriori 8 punti per il possesso di titoli comprovanti l’esercizio di incarichi speciali e ulteriori punti 2,50 per il possesso di titoli comprovanti l’esercizio di funzioni di direzione.

In esecuzione a tale statuizione giudiziale, con decreto Prot. 28593 dd. 22 aprile 2004 il Ministero dell’Economia e Finanze ha provveduto a rettificare in punti 26,00 il punteggio riportato dal F., collocandolo tra il 12° e il 13° posto della graduatoria finale del concorso.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero delle Finanze, e la Corte d’Appello di Roma – Sezione II^ lavoro, con sentenza pubblicata in data 30 gennaio 2007 ha dichiarato, su istanza del Ministero medesimo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia, avuto riguardo alla sentenza di Cass. SS.UU. 15 ottobre 2003 n. 15403, innovativa sul punto rispetto all’orientamento enunciato a suo tempo dalle medesime Sezioni Unte (cfr., ad es., la sentenza n. 15602 dd. 10 dicembre 2001).

1.3. Il F., peraltro, ancor prima della pronuncia della Corte d’Appello – e, quindi, sulla mera scorta del mutato avviso delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – ha proposto sub R.G. 8376 del 2004 innanzi al T.A.R. per il Lazio ricorso avverso l’anzidetta graduatoria concorsuale approvata con decreto dirigenziale Prot. 2001/83147 dd. 11 dicembre 2001 e il relativo bando dd. 2 luglio 1997, nonché avverso ogni altro atto presupposto o conseguente, ivi segnatamente compresi i verbali della Commissione giudicatrice.

Il F. ha precisato in tal senso di proporre in tale sede di giudizio domanda di annullamento "in via del tutto cautelare e senza alcuna rinuncia agli effetti giuridici esistenti in forza della sentenza n. 31590 del Tribunale ordinario di Roma", e ha pure chiesto il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’illegittimo operato dell’Amministrazione convenuta.

Il F. ha dedotto a fondamento delle proprie pretese la mancata valutazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio, di alcuni titoli,allegati alla propria domanda di partecipazione al concorso e per i quali gli sarebbe spettato un punteggio di 10,50 punti (8 punti per gli incarichi speciali e 2,50 per le funzioni di direzione): il che gli avrebbe consentito di conseguire un punteggio tale da conseguire una posizione in graduatoria utile per rientrare tra i vincitori del concorso.

In tale giudizio si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e contestando nel merito la fondatezza delle censure dedotte; non si sono – per contro – costituiti i concorrenti intimati dal F.

Con ordinanza presidenziale n. 234 dd. 19 maggio 2008 il F. è stato autorizzato a procedere all’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti dei vincitori del concorso.

Il F., peraltro, non ha dato poi corso al relativo adempimento.

1.4. Con ulteriore ricorso n. 2632 del 2007, parimenti proposto innanzi al T.A.R. per il Lazio, il F. ha riproposto la medesima impugnativa entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della predetta sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla causa ivi proposta dal F., con ciò riformando la sentenza a lui favorevole emessa in primo grado dal Tribunale ordinario di Roma.

Anche in questo caso con ordinanza presidenziale n. 187 dd. 3 aprile 2008 il F. è stato autorizzato a procedere all’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti dei vincitori del concorso.

Anche in questo giudizio si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concludendo per la reiezione del ricorso, nel mentre non si sono costituiti i concorrenti intimati.

1.5. Con sentenza n. 1616 dd. 17 febbraio 2009 il T.A.R. per il Lazio, Sez. IIquater, previa riunione dei due ricorsi, ha innanzitutto dichiarato inammissibile il ricorso proposto sub R.G. 8376 del 2004 sia in dipendenza dell’omesso adempimento di notifica per pubblici proclami, sia in relazione della circostanza della concomitante pendenza della stessa causa innanzi al giudice ordinario al momento dell’instaurazione del nuovo contraddittorio processuale innanzi al giudice amministrativo; ha, viceversa, respinto il ricorso proposto sub R.G. 2632 del 2007, previa concessione dell’errore scusabile per quanto attiene al rispetto dei termini per la proposizione dell’impugnazione.

2.1. Avverso il capo della sentenza che respinge il ricorso proposto sub R.G. 2632 del 2007 il F. ha quindi proposto l’appello in epigrafe, deducendo con unico e articolato motivo l’avvenuta violazione e falsa applicazione della L. 11 febbraio 2005 n. 15, difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del bando concorsuale, violazione dei principi discendenti dagli artt. 3 e 97 Cost., eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza ed errore dei presupposti, arbitrarietà, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità, sviamento, violazione e falsa applicazione della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Il F. deduce, innanzitutto, l’omessa valutazione, da parte dell’Amministrazione intimata, dei seguenti titoli asseritamente da lui dichiarati nella domanda di concorso e comprovati dai rapporti informativi annuali, nonché da varie certificazioni e documenti allegati alla domanda stessa e integrati comunque nel corso del procedimento di valutazione, ossia l’espletamento di 86 incarichi ispettivi, l’espletamento degli incarichi di Capo Servizio/Capo Reparto presso l’Ufficio del Registro di Gorizia e il II° Ufficio I.V.A. di Roma, l’espletamento nel 1991 dell’incarico di Responsabile del I° Reparto presso il II° Ufficio I.V.A. di Roma, l’espletamento delle funzioni di Reggente degli Uffici del Registro di Gorizia e di Latisana (Udine) nel periodo di assenza dei relativi Direttori, l’espletamento delle funzioni di rappresentante dei Direttori medesimi nei procedimenti giudiziali innanzi alle Commissioni Tributarie e all’Autorità Giudiziaria Ordinaria per complessivi 150 incarichi, nonché l’omessa valutazione del titolo di vincitore nei concorsi per la copertura di 556 posti di Vice Direttore per l’Amministrazione delle Imposte dirette e di 81 posti di Vice Direttore per l’Amministrazione delle Imposte indirette in precedenza banditi.

In particolare, il F. rimarca la disparità di trattamento tra la propria posizione e quella di altri concorrenti, avendo la Commissione giudicatrice in taluni casi di altri concorrenti ammesso, e nel suo caso negato, la possibilità di integrare anche successivamente alla scadenza del bando la documentazione dei titoli posseduti: circostanza, questa, già censurata nella predetta sentenza n. 1411 del 2004 resa in senso a lui favorevole dal Tribunale ordinario di Roma, e ciò anche in relazione alla genericità del bando concorsuale nell’indicazione dei titoli che sarebbero stati positivamente poi valutati dalla Commissione giudicatrice medesima.

2.2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione dell’appello.

2.3. Con ulteriore memoria il F. ha insistito per l’accoglimento del ricorso, rimarcando in particolare il precedente a lui favorevole rappresentato dalla decisione n. 3476 dd. 1 giugno 2010 emanata in relazione allo stesso concorso per un caso asseritamente omologo al suo.

3. Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4.1. Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato.

4.2.1. In primo luogo va evidenziato che, à sensi dell’art. 3 del bando concorsuale, i titoli valutabili erano i seguenti:

a) incarichi e servizi speciali, fino a punti 8;

b) lavori originali prodotti nell’interesse del servizio, fino a punti 10;

c) pubblicazioni scientifiche attinenti all’attività di istituto, fino a punti 11;

d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione, fino a punti 9;

e) specializzazioni postlaurea o altri titoli culturali, fino a punti 12;

f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (direttore di sezione o simili), fino a punti 5.

All’interno della predetta categoria a), la Commissione esaminatrice, con proprio verbale n. 2 del 23 giugno 1998 (già prodotto in copia dall’Amministrazione intimata nel primo grado di giudizio e da essa comunque ridepositato nel presente grado di giudizio quale suo doc. 7), ha individuato sei subcategorie corrispondenti ad altrettanti sei diversi tipi di titoli, ossia: "A1) Esercizio di funzioni proprie della qualifica dirigenziale, conferite à sensi dell’art. 17 della L. 24 aprile 1980 n. 146, ovvero ai sensi dell’art. 7, ultimo comma, del D.L. 30 settembre 1982 n. 688 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1982 n. 873: punti 0,50 per anno. A2) Esercizio di funzioni di direzione non rientranti nell’area dirigenziale di cui al punto 1 (Capo Ufficio, Reggente d’Ufficio, Capo Reparto, Capo Sezione, Coordinatore con provvedimento): punti 0,40 per anno. A3) Incarichi conferiti con provvedimento dell’Amministrazione di funzioni ispettive o comunque di vigilanza (accessi, ispezioni, verifiche, revisioni dei conti, etc.): punti 0,10 per ogni incarico. A4) Partecipazione, quale presidente, componente effettivo, segretario, nonché supplente a consigli, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organi collegiali costituiti nell’ambito dell’Amministrazione pubblica. Per ogni incarico fino ad un massimo di presidente punto 0,25; componente punto 0,20; segretario punti 0,10. A5) Incarichi di docenza in corsi di formazione o di aggiornamento assegnati o autorizzati da una amministrazione pubblica: 0,40 punti per ogni corso, 0,10 per ogni conferenza. A6) Partecipazione, quale presidente o componente o segretario,a commissioni o sottocommissioni di concorso, nonché a commissioni d’esame per l’abilitazione all’esercizio di professioni. Per ciascun concorso: presidente punto 0,30; componente punti 0,20; segretario punti 0,10".

Questo giudice ha già avuto modo di evidenziare, in omologo ricorso avente ad oggetto la medesima procedura concorsuale, che la sopradescritta "specificazione operata dalla commissione esaminatrice non risulta essere macroscopicamente irragionevole, irrazionale o arbitraria, né contrasta…con la declaratoria delle mansioni e dei compiti ordinari del funzionario tributario; invero, la circostanza che quest’ultimo possa astrattamente svolgere ispezioni, verifiche, revisioni, controlli, etc. non significa che in concreto tali attività siano effettivamente svolte da tutti i funzionari tributari, essendo del tutto ragionevole (ed intuibile) che i singoli capi uffici individuano di volta in volta i funzionari più esperti ovvero quelli più disponibili ovvero i meno onerati da precedenti incarichi"; e, in conseguenza di ciò, è stato pertanto reputato legittimo il deliberato della Commissione giudicatrice del concorso con il quale gli incarichi anzidetti sono stati ammessi a valutazione soltanto qualora essi siano stati conferiti con provvedimento dell’Amministrazione, "non potendosi revocare in dubbio che proprio l’esistenza dell’atto formale di conferimento evidenzia che lo svolgimento di quel particolare incarico in concreto non rientrava automaticamente e naturalmente tra le mansioni quotidianamente svolte dal funzionario; inoltre, proprio il riferimento all’esistenza di un provvedimento formale esclude la fondatezza della tesi… secondo cui la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto tipizzare i vari tipi di incarichi ispettivi, graduando per ognuno di essi il punteggio attribuibile in virtù della incidenza sul lavoro ordinario, essendo del tutto adeguato e sufficiente a tale fine il provvedimento formale dell’amministrazione, sicuro ed oggettivo elemento di rilevanza dell’incarico; ciò senza contare che in concreto risulta pienamente rispettato il principio previsto… nell’art. 67 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 (che contempla tra gli incarichi valutabili proprio quelli che sono conferiti con provvedimento dell’Amministrazione che non rientrano nelle normali mansioni di ufficio, da intendersi proprio come quei compiti che rientrano nelle incombenze quotidiane dell’ufficio e tra cui non rientrano gli incarichi ispettivi per i quali la stessa norma prevede il provvedimento formale di conferimento)" (cfr. così, puntualmente, la decisione n. 3745 dd. 27 giugno 2007 resa da questa stessa Sezione, pag. 9 e ss.).

4.2.2. Ciò posto, il F. ha dedotto – come dianzi rilevato – l’omessa valutazione dell’avvenuto espletamento di 86 incarichi ispettivi, dell’espletamento degli incarichi di Capo ServizioCapo Reparto presso l’Ufficio del Registro di Gorizia e presso il II° Ufficio I.V.A. di Roma, dell’avvenuto espletamento nel 1991 dell’incarico di Responsabile del I° Reparto presso il II° Ufficio I.V.A. di Roma, dell’avvenuto espletamento delle funzioni di Reggente degli Uffici del Registro di Gorizia e di Latisana (Udine) nel periodo di assenza dei relativi Direttori, dell’avvenuto espletamento delle funzioni di rappresentante dei Direttori medesimi nei procedimenti giudiziali innanzi alle Commissioni Tributarie e all’Autorità Giudiziaria Ordinaria per complessivi 150 incarichi, nonché l’omessa valutazione del titolo di vincitore nei concorsi per la copertura di 556 posti di Vice Direttore per l’Amministrazione delle Imposte dirette e di 81 posti di Vice Direttore per l’Amministrazione delle Imposte indirette in precedenza banditi.

Giova in primo luogo evidenziare che, sempre nell’anzidetta decisione n. 3745 dd. 27 giugno 2007 resa da questa stessa Sezione, è stato rimarcato che l’art. 2 del bando concorsuale "disciplinava compiutamente le modalità di presentazione e redazione della domanda di ammissione, stabilendo al quarto comma il contenuto stesso della domanda e precisando, in particolare, che il candidato doveva dichiarare sotto la propria responsabilità "…e) "i titoli valutabili di cui all’art. 3 del presente decreto che dovranno essere indicati dal candidato mediante precisi ed univoci estremi di riferimento e dovranno essere allegati, in originale o copia autenticata, qualora non siano in possesso dell’Amministrazione" (cfr. ibidem).

Questa ben puntuale clausola del bando risulta invero non compiutamente adempiuta dal F., laddove ha testualmente affermato, nella propria domanda di partecipazione al concorso, di possedere i seguenti "titoli di servizio:… Reggenza (198889), con passaggio di consegne, dell’Ufficio del Registro di Tolmezzo (Udine); reggenze fiduciarie degli Uffici del Registro di Gorizia e Latisana su formali incarichi dell’Intendenza di Finanza di Gorizia e dell’Ispettorato Compartimentale di Trieste (19821988); Verifiche mensili (19821988) presso gli Uffici Esattoriali dell’Automobile Club d’Italia (A.C.I.) di Gorizia su formali incarichi dell’Ispettorato Compartimentale di Trieste; Funzioni di Capo del I° Reparto (1991) e Contenzioso (19941995); Capo Nucleo verifiche fiscali esterne" (domanda già prodotta in copia dalle parti nel primo grado di giudizio e comunque riproposto dall’Amministrazioni intimata nel presente grado di giudizio quale suo doc. 1).

Tali indicazioni risultano infatti alquanto generiche, posto che le menzioni dei titoli di servizio e degli incarichi non sono state nella specie corredate ai "precisi ed univoci estremi di riferimento" esplicitamente e inequivocabilmente richiesti dalla surriportata disposizione contenuta nel bando, da applicare – si badi – anche per gli atti eventualmente già in possesso della stessa Amministrazione, contenuti quindi nel fascicolo personale del dipendente e che questi aveva comunque onere (nonché diritto) di direttamente visionare prima di stilare la domanda di partecipazione al concorso.

Ciò posto, risulta quindi del tutto evidente che l’approssimativo riferimento della Reggenza dell’Ufficio del Registro di Tolmezzo agli anni 19981989, così come formulato dal F. nella propria domanda di partecipazione al concorso, impedisce la valutazione del relativo servizio, poiché con ciò si ignorano le date di materiale inizio e di cessazione dello stesso, indispensabili ai fini della sua corretta valutazione in termini di anni, mesi e giorni.

Lo stesso va detto anche per quanto attiene alle altrettanto genericamente indicate "Funzioni di Capo del I° Reparto (1991) e Contenzioso (19941995)", nonché di "Capo Nucleo verifiche fiscali esterne": e, anzi, per quest’ultimo servizio neppure sono stati indicati gli anni o l’anno in cui la relativa attività sarebbe stata espletata.

La stessa notazione di fondo va pure fatta per le "verifiche mensili (19821988) presso gli Uffici Esattoriali dell’Automobile Club d’Italia (A.C.I.) di Gorizia su formali incarichi dell’Ispettorato Compartimentale di Trieste"; né giova al F. la censurata disparità di trattamento che si sarebbe verificata al riguardo rispetto alla asseritamente omologa posizione del candidato Giuseppe Cannella, al quale, per contro, la medesima Commissione giudicatrice avrebbe valutato con complessivi 19,20 punti corrispondenti a 192 incarichi di verifica da lui espletati presso l’A.C.I. di Padova.

La situazione tra i due concorrenti è – infatti – diversa poiché, come del resto si legge nella domanda di partecipazione al concorso presentata dal Cannella nella citazione fatta dallo stesso F. a pag. 12 del proprio atto di ricorso in appello, il medesimo Cannella ha letteralmente dichiarato di aver svolto "verifiche mensili e controllo presso l’Automobile Club d’Italia (A.C.I.)di Padova per la riscossione delle tasse automobilistiche (dal 18 novembre 1981 a tutt’oggi)".

In quest’ultimo caso, quindi – e a differenza del F. – il concorrente ha puntualmente indicato la data di inizio (18 novembre 1981) della propria attività di verifica mensile con la precisazione che essa era ancora in corso, consentendo in tal modo alla Commissione di riconoscergli il conseguente punteggio – per l’appunto – dal novembre 1981 al mese precedente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso: riconoscimento che per il F. non è stato dunque materialmente possibile accordare proprio (e soltanto) in ragione della lacunosità dei dati da lui forniti.

Il F. ha sollevato sia innanzi al giudice di primo grado, sia nel presente giudizio di appello, il problema delle integrazioni documentali che la Commissione giudicatrice avrebbe consentito a favore di taluni concorrenti, e ciò al fine di regolarizzare alcuni dati incompleti contenuti nelle domande di partecipazione al concorso: regolarizzazione che, nei suoi confronti, non sarebbe stata viceversa accordata.

Tuttavia, come puntualmente comprovato dalle stesse Amministrazioni resistenti, le integrazioni anzidette sono state chieste dalla Commissione medesima soltanto al fine di verificare determinate circostanze comunque esplicitamente dichiarate dai candidati: e ciò, quindi, in un contesto nel quale – come già questa stessa Sezione ha avuto modo di evidenziare – la Commissione giudicatrice "non poteva in alcun modo, pena la violazione del fondamentale canone di legalità e di imparzialità (sub specie della par condicio dei candidati)sanciti dall’art. 97 della Costituzione, neppure procedere alla valutazione d’ufficio dei titoli, asseritamente presenti nel fascicolo personale, tanto più che in tal modo, oltre a violarsi la ricordata clausola del bando, si sarebbe inammissibilmente contraddette lo stesso fondamento volontaristico (a domanda) di ammissione al concorso. Né può ammettersi che in presenza di una domanda non corrispondente alle puntuali previsioni del bando, quale quella dell’interessato, potesse configurarsi la possibilità di integrazione della stessa, atteso che l’integrazione presuppone la presentazione di una domanda solo lacunosa, ma non mancante di elementi essenziali, quale quella presentata dal ricorrente. Deve inoltre aggiungersi che la tesi prospettata dall’interessato, secondo cui l’onere di presentazione della documentazione relativa agli incarichi ispettivi svolti, sarebbe sorta per l’effetto della singolare interpretazione fornita dalla commissione esaminatrice alle previsioni del bando non è fondata su alcun elemento probatorio, nemmeno indiziario. Le osservazioni svolte escludono, sotto altro concorrente profilo, qualsiasi rilievo circa la pretesa disparità di trattamento presentata in danno dall’interessato (peraltro solo affermata, ma non provata, ciò non risultando direttamente dagli atti depositata e comunque contestata dall’amministrazione con l’atto di gravame), fermo restando che eventuali illegittimità poste in essere dalla Commissione nei confronti di altri candidati (come l’aver consentito presunte inammissibili integrazioni della domanda di partecipazione al concorso) non possono assurgere a giustificazione di ulteriori illegittimità in favore dell’appellante, e che, anzi, possono sollecitare il potere/dovere dell’Amministrazione di rettificare ed emendare la graduatoria da eventuali vizi" (cfr. decisione n. 3745 del 2007 cit., pag. 10 e ss.).

Tali notazioni soccorrono, all’evidenza, anche per quanto attiene alla tesi del F. secondo la quale l’Amministrazione avrebbe dovuto pure riscontrare direttamente la documentazione da lui asseritamente allegata ad altra domanda di partecipazione ad ulteriore concorso bandito sempre dal Ministero delle Finanze per posti di qualifica dirigenziale e concomitantemente in svolgimento (cfr. pag. 8 e ss. dell’atto di ricorso).

4.2.3. Per quanto segnatamente attiene alla mancata attribuzione di punteggio per le funzioni di Capo Servizio contenzioso presso l’Ufficio del Registro di Gorizia (19821988), di Coordinatore del Reparto Contenzioso presso l’Ufficio I.V.A. di Roma (19901997) e di Responsabile del Reparto Acquisizione Dati presso il medesimo Ufficio I.V.A. di Roma, comunque ulteriormente lamentata dal F. in ricorso, va evidenziato che tali titoli neppure risultano elencati dall’interessato nella propria domanda di partecipazione al concorso.

4.2.4. Né, ancora, giova alle tesi del F. l’avvenuto accoglimento, con decisione n. 3476 dd. 1 giugno 2010 resa da questa stessa Sezione, di altro ricorso in appello riguardante il medesimo concorso e reputato dal medesimo F. omologo alla propria impugnativa.

In realtà i due casi risultano – all’evidenza – ben diversi.

Nel caso definito con la decisione n. 3476 del 2010, infatti, questo giudice, in riforma alla sentenza resa in primo grado, ha respinto l’assunto in quest’ultima contenuto circa la pretesa genericità della dichiarazione – resa da altro candidato in sede di domanda di partecipazione al concorso di cui trattasi – del seguente tenore: "con decorrenza dal 30 settembre1996 viene assegnato al Servizio Ispettivo della D.R.E. per la Lombardia, dove svolge le funzioni ispettive e poi con formale decreto direttoriale a firma del Dott. Romano (n. 1545 del 28 marzo 1997). A data odierna esercita compiti di controlloe vigilanza su n. 15 (quindici) Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette siti nella Regione".

Si legge quindi nella decisione medesima che "consegue da ciò la non inerenza dei precedenti giurisprudenziali della Sezione, citati in argomento dal Tar e dalla difesa statale (IV, n. 3745 del 27 giugno 2007, n. 1675 dell’11 aprile 2007, n. 264 del 30 gennaio 2006, n. 5759 del 7 settembre 2004), avendo diversamente l’appellante nel caso di specie osservato la ricordata prescrizione di bando con la scrupolosa indicazione del richiamato decreto direttoriale e, pertanto, con esaustiva dichiarazioneatta a consentirne l’immediato rinvenimento negli archivi"; e – all’evidenza – le dichiarazioni rese dal F. in sede di domanda di partecipazione al concorso non possono quindi essere omologate al ben più puntuale contenuto di quella testè riportata.

4.2.5. Per quanto attiene alla mancata valutazione, quale titolo di cui all’anzidetta lettera "a" ("incarichi e servizi speciali"), degli incarichi di rappresentanza innanzi alle Commissioni Tributarie e all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, va evidenziato che la Commissione giudicatrice non ha inserito, nel contesto nel proprio predetto verbale n. 2 dd. 23 giugno 1998, gli incarichi medesimi tra le attività valutabili.

Questa decisione della Commissione risulta all’evidenza legittima, in quanto le deleghe di rappresentanza per la trattazione di tali affari contenziosi costituiscono normale attività istituzionale dei funzionari dipendenti dell’Amministrazione finanziaria (cfr. art. 11, comma 2, e 12 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 e, precedentemente, artt. 5, 17 e ss. e 30del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 nonché, ora, art. 5, comma 3, del vigente regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001; cfr., altresì, Cass. SS.UU., 14 febbraio 2006 n. 3116), in quanto tale – per l’appunto – ragionevolmente non valutabile come peculiare incarico o servizio speciale agli effetti dell’accesso alla carriera dirigenziale.

4.2.6. Per quanto attiene invece all’omessa valutazione degli incarichi di reggenza degli Uffici del Registro di Gorizia e di Latisana, nella stessa domanda di partecipazione al concorso prodotta dal F. (già depositata in copia dall’Amministrazione intimata nel primo grado di giudizio e da essa comunque riproposta nel presente grado di giudizio quale suo doc. 1) si legge – prescindendo ancora una volta dalla pur assorbentemente mancata indicazione di puntuali riferimenti temporali delle attività svolte – che la preposizione a tali incarichi è stata "fiduciaria", ossia non si è sostanziata nella formale "reggenza" dell’Ufficio vacante del suo titolare, ma è consistita nella mera supplenza del titolare medesimo nei contingenti casi di sua assenza per ferie, malattia o altro, ossia nelle ipotesi di sua temporanea assenza o impedimento: e risulta ben evidente che in tali ipotesi non è possibile rinvenire nell’incarico di reggente fiduciario un livello di responsabilità omologo a quello proprio della dirigenza in quanto il supplente si limita allo svolgimento di compiti attinenti all’ordinaria amministrazione dell’Ufficio.

4.2.7. Va respinta anche la censura riguardante l’omessa valutazione, da parte della Commissione giudicatrice del concorso, dell’avvenuto superamento da parte del F. del concorso per la copertura di 556 posti di Vice Direttore per l’Amministrazione delle Imposte dirette e di 81 posti di Vice Direttore per l’Amministrazione delle Imposte indirette in precedenza banditi, e ciò in asserita violazione dell’art. 3, lett. f) del bando concorsuale (cfr. ivi: "risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (direttore di sezione o simili), fino a punti 5").

La Commissione giudicatrice del concorso, infatti, nell’anzidetta sua seduta del 23 giugno 1998, dedicata alla fissazione dei criteri di valutazione dei titoli dei concorrenti, si è infatti espressamente determinata nel senso di "prendere in considerazione solo i concorsi interni per esami o per titoli ed esami della carriera direttiva per le qualifiche superiori a quelle iniziali, con esclusione di quelli per l’accesso alla carriera direttiva stessa da altre carriere".

Nel caso di specie, i concorsi anzidetti non sono stati quindi considerati come titoli valutabili, in quanto la qualifica di Vice Direttore è corrispondente a quella della già denominata VIII^ qualifica funzionale, presentemente posizione economica C2, attribuita al F. e non superiore alla sua qualifica iniziale di accesso nell’Amministrazione Finanziaria.

Va soggiunto che il surriferito criterio adottato dalla Commissione giudicatrice del concorso risulta ex se razionale, in quanto impedisce che il titolo che ha dato accesso al concorrente al proprio rapporto d’impiego, nonché i titoli equipollenti ad esso – ossia, in buona sostanza, lo stesso requisito per occupare la propria posizione di ingresso nell’Amministrazione – possa essere valutato, nel mentre la valutazione va circoscritta alle sole ipotesi in cui il concorrente abbia conseguito titoli di passaggio interno di professionalità "per le qualifiche superiori a quelle iniziali", come – per l’appunto – testualmente previsto dal bando concorsuale con disposizione non contestata, nella specie, dal F..

5. Il Collegio, pur respingendo il ricorso, reputa possibile compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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