Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-05-2011) 22-06-2011, n. 25100Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 16.07.2010 la Corte d’assise d’appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa in esito a rito abbreviato, riduceva la pena a F.A., imputato dell’omicidio del cognato Fa.Fe.An., ad anni 6 e mesi 4 di reclusione, applicando in suo favore l’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 nella misura di anni tre.

Era risultato in fatto che la sera del (OMISSIS), la vittima, ubriaca, aveva per l’ennesima volta chiesto al F., marito di sua sorella, una somma di denaro; al rifiuto dell’imputato, il Fa. aveva lanciato contro il F. una bistecchiera, cagionandogli gravi lesioni al volto; poco dopo lo stesso Fa. si era scagliato contro il cognato impugnando un coltello da cucina, ancora chiedendogli denaro; il F. era riuscito allora a togliergli il coltello di mano, quindi colpendo l’antagonista con non meno di quindici coltellate alcune delle quali (in particolare quelle al collo ed al fegato) direttamente mortali.

Tale essendo la ricostruzione in fatto, i giudici del merito riconoscevano al F. le attenuanti generiche e quella della provocazione, nonchè la riduzione per il rito ex art. 442 c.p.p..

Avendo l’imputato e la sua difesa rinunciato, in sede di giudizio di secondo grado, a tutti i motivi diversi da quelle attinenti la quantificazione sanzionatoria, la Corte territoriale determinava la pena secondo il seguente schema: pena base il minimo edittale di anni 21 di reclusione, ridotta ad anni 14 per la prima attenuante nella sua massima estensione, quindi ridotta ancora ad anni 9 e mesi 6 per la seconda attenuante, pena questa diminuita infine di un terzo per il rito, così da definirsi la sanzione concreta di anni 6 e mesi 4 di reclusione; pena condonata per anni tre.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto imputato che motivava l’impugnazione deducendo: la Corte territoriale, pur dopo avere affermato esplicitamente di voler ridurre la pena per entrambe le attenuanti nella loro massima estensione di un terzo, ciò poi però non operava per la provocazione per la quale invece in primo grado vi era stata riduzione di un terzo.

3. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve trovare accoglimento.

Va premesso che il ricorso è limitato alla sola misura sanzionatoria sulla quale grava – secondo la censura difensiva – vizio di contraddittoria motivazione, ovvero mero errore di calcolo.

La doglianza è fondata, posto che la Corte territoriale, dopo avere affermato che era corretto applicare per entrambe le concesse attenuanti (le generiche e la provocazione) la riduzione nella massima estensione possibile (un terzo per ognuna), poi, in palese difformità da tale premessa – che costituisce la ratio decidendi, in riforma sul punto della decisione di prime cure- riduce la pena per un terzo solo per un’attenuante, mancando la riduzione in tal misura per la seconda. E’ evidente, pertanto, che si tratta di un mero errore di calcolo, dovendosi tenere ferma la motivazione – che contiene la sostanza effettiva della decisione- che ha esplicitato la volontà dell’organo decidente sul punto. Si tratta dunque di situazione di mero errore materiale cui può essere posto rimedio direttamente da questa Corte, senza necessità di rinvio, ai sensi e con i poteri di cui all’art. 620 c.p.p., lett. L).

Ciò posto, la quantificazione sanzionatoria deve essere qui correttamente ripristinata nei seguenti termini; pena base anni 21 di reclusione, ridotta per le generiche ad anni 14 e per la provocazione ad anni 9 e mesi 4 (così apportando due successive riduzioni, entrambe di un terzo), pena infine abbattuta ancora di un terzo ex art. 442 c.p.p., così da definirsi la pena finale di anni 6 (sei), mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di reclusione, ferma ogni altra statuizione (tra cui il concesso indulto), in tal senso deve dunque provvedersi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’entità della pena che determina in anni 6, mesi 2, giorni 20 di reclusione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *