Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-05-2011) 22-06-2011, n. 25078 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto nell’interesse di R.M. avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Genova in data 11-02-2011 reiettiva dell’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 in merito al reato di detenzione illegale di eroina, il Tribunale del riesame di Genova, con ordinanza in data 18-3-2011, rigettava detto appello, ritenendo che, anche dopo la sentenza di 1^ e 2^ grado di condanna per il reato contestato, ed avuto riguardo al fatto che l’appellante già in precedenza aveva violato la misura degli arresti domicilari con permesso di lavorare e recarsi al SERT (allontanandosi ingiustificatamente dall’abitazione, permanessero le esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di recidivanza, richiamando l’originaria ordinanza del GIP in sede di applicazione della misura carceraria quanto alla valutazione della pregnanza delle esigenze cautelari, ritenute eccezionali, specie in rapporto alla personalità dell’imputato poco incline alla osservanza della misura meno afflittiva richiesta.

Avverso detta ordinanza il R., ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore, l’assoluta carenza di indicazione delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, essendosi il Tribunale del riesame limitato a ribadire, a supporto del pericolo di recidivanza, la gravità del fatto e l’esistenza di un precedente specifico, con conseguente inosservanza del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 39, comma 2.

Al riguardosi è segnalato che tale norma consente l’applicazione della misura degli arresti domiciliari al soggetto tossicodipendente, quale comprovatamente era l’imputato, che, sottoposto alla custodia cautelare in carcere, intenda seguire un programma di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti ovvero presso una struttura privata autorizzata.

La cennata sostituzione della misura intramuraria e impedita solo ove ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, aspetto questo imraotivatamente trascurato sia dalla Corte di Appello che dal Tribunale del riesame, limitatisi a segnalare solo esigenze cautelari "particolari" in presenza delle quali la concessione della misura degli arresti domiciliari può essere condizionata alla permanenza in struttura residenziale di cura e riabilitazione. Il ricorso è fondato.

Come esattamente si rileva nel gravame,ne la Corte di Appello nella primigenia ordinanza reiettiva della richiesta difensiva di sostituzione della misura intramuraria con quella degli arresti domiciliari,anche in relazione al disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, comma 2, nè il provvedimento del Tribunale del riesame genovese reiettivo dell’appello della difesa hanno motivatamente affrontato il tema segnalato dal ricorrente della sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza l’unico elemento ostativo, in costanza di condizioni oggettive e soggettive già comprovatamente riconducibili al ricorrente, alla sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari. Lo spirito della norma è proprio quello di favorire, ricorrendone le condizioni oggettive e soggettive, il recupero psico-fisico e sociale di soggetti tossicodipendenti, garantendo tuttavia che il fatto non si risolva in compromissione della tutela della collettività, con il richiamo, pertanto all’ostatività rappresentata dalla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che non va semplicisticamente confuso con quella di esigenze "particolari", il cui spessore, per quanto attenzionante il giudicante agli effetti della proporzionalità ed adeguatezza della misura, non assume i caratteri di spiccata caratura di allarme sociale in rapporto ad una portata di assoluto, univocamente riconosciuto e riconoscibile effetto criminogeno di possibile devastante valenza compromissoria di equilibri e interessi sociali uti singuli ed uti universi (in tal senso intesa l’accezione di "eccezionale rilevanza").

Il mero richiamo, peraltro del tutto generico, al primigenio provvedimento del GIP, quanto alla identificazione e motivata sussistenza delle esigenze di eccezionale rilevanza, non assolve l’obbligo di rappresentarne i caratteri specificamente richiesti dalla legge in rapporto a detto rilevante elemento significativamente determinante per l’applicazione o meno della misura di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, comma 2.

S’impone, pertanto, l’annullamento dell’impugnata ordinanza relativamente alle esigenze cautelari con rinvio per nuova deliberazione al Tribunale di Genova che vorrà opportunamente improntare la propria valutazione al riguardo, secondo i criteri innanzi tracciati anche come principio di diritto, va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla l’impugnata ordinanza relativamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Genova.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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