Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-06-2011, n. 3847 Interesse a ricorrere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 4358 del 2007, il C. V. A. M. propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Valle d’Aosta, n. 153 del 21 novembre 2006 con la quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso proposto da Lo Mayens s.r.l. contro la Regione autonoma della Valle d’Aosta ed il Comune di Valtournenche, nonché nei confronti di C. s.p.a. e con l’intervento dello stesso C. R. R., per l’annullamento della deliberazione della Giunta della Regione Valle d’Aosta 17 giugno 2005 n. 1947, nonché di ogni altro atto ad essa preordinato, connesso o consequenziale.

Nel corso del giudizio, il T.A.R., rilevato che era intervenuta la deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2006 n. 1396 con la quale erano state approvate nuove perimetrazioni degli ambiti edificabili, restituendo ai terreni di proprietà della società ricorrente l’originaria edificabilità, e che pertanto era venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso che va conseguentemente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Avverso tale decisione, propone appello il C. V. A. M., evidenziando la non satisfattività della sentenza gravata.

Nel giudizio di appello, si è costituito il Comune di Valtournenche, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Alla pubblica udienza del 3 maggio 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

Motivi della decisione

1. – L’appello è inammissibile e tale va dichiarato per i motivi di seguito precisati.

2. – In via preliminare, occorre precisare che la pronuncia del giudice di prime cure, dichiarando improcedibile il ricorso e quindi implicitamente confermando il provvedimento inizialmente gravato. Da questo punto di vista, la pronuncia appare integralmente satisfattiva delle pretese delle parti avverse al soggetto ricorrente le quali, nel corso di un giudizio impugnatorio, possono unicamente mirare a tenere fermo il provvedimento gravato.

Da questo punto di vista, la sentenza è integralmente satisfattiva.

Tuttavia, l’attuale appellante e interveniente in primo grado ha espressamente agito per far accertare l’inesistenza di un presupposto, ossia la legittimazione attiva in capo alla originaria ricorrente. Secondo la prospettazione dell’appello, il T.A.R. avrebbe dovuto evidenziare come l’originaria ricorrente non avesse la proprietà dell’area in questione, e ripropone la detta eccezione in secondo grado, al fine di conseguire un accertamento facente stato tra le parti.

Come si può agevolmente notare, la ragione di doglianza non è tesa alla eliminazione di un provvedimento lesivo, ma a conseguire una diversa argomentazione giuridica delle ragioni poste a sostegno di una sentenza favorevole alla stessa parte appellante.

In questo senso, va richiamato un condivisibile indirizzo giurisprudenziale da cui non vi è motivo per discostarsi (Consiglio di Stato, sez. IV, 25 agosto 2006, n. 4990; id., 21 maggio 2007, n. 2570), secondo il quale l’appello proposto dalla parte la cui domanda sia stata nel primo grado di giudizio pienamente accolta, è effettivamente inammissibile per difetto di interesse, a nulla rilevando l’interesse di mero fatto ad un diverso percorso motivazionale della pronunzia già a lui completamente favorevole.

Infatti, l’interesse ad impugnare una sentenza (che, com’è noto, costituisce una species della categoria generale della categoria dell’interesse ad agire predicato dall’articolo 100 c.p.c.) deve in ogni caso ricollegarsi ad una situazione di soccombenza, anche parziale, da intendersi in senso sostanziale e non formale e quindi come situazione nella quale la sentenza di primo grado abbia in ogni caso tolto o negato alla parte comunque vittoriosa un bene della vita o una qualche utilità, determinando concretamente un vantaggio per la controparte.

Nel caso di specie una simile situazione di soccombenza sostanziale non sussiste, perché, come sopra evidenziato, la sentenza impugnata ha semplicemente dichiarato la cessata materia del contendere.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Dichiara inammissibile l’appello n. 4358 del 2007;

2. Condanna il C. V. A. M. a rifondere al Comune di Valtournenche le spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro. 3.000,00 (euro tremila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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