Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-06-2011, n. 3846 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.L’attuale appellata, Sig.ra G. F., in qualità di dipendente di ruolo dell’Istituto Superiore di Sanità era ivi inquadrata à sensi del D.P.R. 1 marzo 1988 n. 285 nell’ VIII^ qualifica funzionale, profilo di "funzionario di amministrazione" del Comparto Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione di cui al D.P.R. 28 settembre 1987 n. 568.

La F. è stata quindi distaccata presso l’Ufficio Controllo sugli atti del Ministero della Sanità della Corte dei Conti.

Consta che in data 9 ottobre 1990 tale Ufficio ha segnalato al Segretariato Generale della Corte dei Conti la necessità di avvalersi delle prestazioni di un dipendente della VIII^ qualifica retributiva funzionale, evidenziando la disponibilità già manifestata per le vie brevi dalla ricorrente, contestualmente rimarcandone l’ottimo rendimento.

L’Amministrazione della Corte dei Conti ha conseguentemente avviato la relativa procedura di trasferimento, à sensi dell’art. 199 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.

La F. ha formalizzato in data 26 novembre 1990 il proprio assenso ad essere trasferita, à sensi dell’anzidetto art. 199, nei ruoli del personale amministrativo della Corte dei Conti.

Con D.P.C.M. del 25 settembre 1991 è stato disposto il trasferimento della F. e di altro funzionario appartenente all’VIII^ qualifica funzionale nei ruoli del personale amministrativo della Corte dei Conti, precisando expressis verbis che "i suindicati dipendenti verranno inseriti nel nuovo ruolo, nel posto che loro spetta secondo la data di nomina alla qualifica già ricoperta" e "con le relative anzianità".

Con nota prot. 6131/208 dd. 23 marzo 1992 il Segretario Generale della Corte dei Conti ha quindi chiesto al Dipartimento per la Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio di incrementare di due unità la dotazione organica dell’VIII^ qualifica funzionale – profilo di funzionario amministrativo contabile; e ciò "in considerazione della qualifica posseduta, nelle Amministrazioni di provenienza, dal personale trasferito, nonché della tipologia di mansioni che il personale stesso è chiamato a svolgere presso i settori istituzionali della Corte".

Successivamente, con nota prot. 364/208/A11 il medesimo Segretario Generale della Corte dei Conti ha peraltro prospettato che i posti da incrementare potevano essere di VII^ qualifica anziché di VIII^, richiamando al riguardo il Decreto del 9 novembre 1989 del Ministro della Sanità.

Nonostante le perplessità espresse al riguardo dalla medesima F., il Segretariato Generale della Corte dei Conti ha adottato il decreto n.1000 del 4 agosto 1997 con il quale la medesima F. è stata inquadrata nella VII^ qualifica funzionale, anziché nella VIII^ originariamente prevista; e, correlativamente, con decreto del Ministero della Sanità n.63 del 10 febbraio 1995 è stato ridotto di due unità il ruolo del personale dell’Istituto Superiore di Sanità corrispondente al V livello professionale, a sua volta corrispondente per effetto del medio tempore sopravvenuto D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171 all’ex VIII^ qualifica funzionale di cui al D.P.R. 285 del 1988.

1.2. Con ricorso proposto innanzi al T.A.R. per il Lazio la F. ha pertanto chiesto l’annullamento del decreto del Segretario Generale della Corte dei Conti n.1000 dd. 4 agosto 1997, comunicato il 16 settembre 1997, con cui essa è stata inquadrata nella VII^ qualifica funzionale, anziché nell’VIII^ qualifica funzionale – Comparto Ministeri, con decorrenza dal 25 settembre 1991; del decreto n.63 del 10 febbraio 1995 del Ministro della Sanità, con il quale la dotazione organica del profilo di "funzionario di amministrazione" di V livello è stata ridotta di due unità; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

La medesima ricorrente in primo grado ha – altresì – chiesto le conseguenti statuizioni di condanna per le Amministrazioni intimate

La F. ha dedotto innanzi al T.A.R. le seguenti censure.

1) violazione dell’art.8 della L. 7 agosto 1990 n.241, in quanto l’Amministrazione avrebbe omesso di darle avviso dell’avvio del procedimento avviato nei suoi riguardi;;

2) violazione dell’art.199 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e del principio del "contrarius actus", in quanto nel modificare la sua determinazione, l’Amministrazione avrebbe dovuto seguire lo stesso procedimento che aveva utilizzato in sede di adozione del precedente atto, e avrebbe pertanto dovuto acquisire anche il consenso della persona interessata;

3) eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento, in quanto il disposto inquadramento nella VII^ qualifica si porrebbe nella specie in insanabile contraddizione con l’intera procedura, volta per contro alla acquisizione di personale di VIII^ qualifica, e configgerebbe – altresì – con determinazioni di ben diverso contenuto, assunte per casi analoghi e specificamente (nonchè nominativamente) indicati.

1.3. Con sentenza n. 9849 dd. 27 settembre 2006 la Sezione I^ del T.A.R. per il Lazio ha accolto il ricorso.

2.1. Con l’appello in epigrafe la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Corte dei Conti impugnano tale sentenza, chiedendone la riforma.

Ad avviso di tali Amministrazioni andrebbe ribadito che per potersi dar luogo all’inquadramento della F. nell’VIII^ qualifica funzionale necessitava inderogabilmente la disponibilità dei relativi posti in organico, ossia di una condizione non soddisfatta nella specie al momento dell’inquadramento della F. medesima ma sussistente al momento dell’inquadramento degli altri dipendenti dell’Istituto Superiore di Sanità transitati come lei nei ruoli della Corte dei Conti.

Secondo le appellanti, inoltre, necessiterebbe evidenziare che la F., appartenente all’VIII^ qualifica funzionale – profilo "funzionario di amministrazione" dell’Istituto Superiore di Sanità, ossia ad area non coincidente con quella dell’ex carriera direttiva, è stata inquadrata nei ruoli del personale amministrativo della Corte dei Conti sulla base dei criteri di equiparazione fissati con decreto del Ministero della Sanità dd. 9 dicembre 1989 tra la declaratoria dei profili professionali di cui al D.P.R. 29 dicembre 1984 n. 1219 riguardanti il personale del comparto Ministeri e la declaratoria dei profili professionali di cui al D.P.R. 1 marzo 1985 n. 288 riguardanti il personale degli Enti di ricerca.

A" sensi di tale decreto di equiparazione, secondo quanto prospettato dalle appellanti, il collaboratore amministrativo del Comparto Ministeri, inquadrato nella VII^ qualifica funzionale del

Comparto medesimo, risulterebbe del tutto corrispondente al funzionario amministrativo dell’Istituto Superiore di Sanità, inquadrato ivi all’VIII livello: e il Segretariato Generale della Corte dei Conti, avendo preso cognizione del decreto ministeriale anzidetto, avrebbe dunque riconosciuto alla F. quanto ad essa effettivamente spettante in quanto destinataria delle norme disciplinanti il Comparto Ministeri; né andrebbe obliterata la circostanza che la medesima F. avrebbe tacitamente accettato l’inquadramento disposto nei suoi riguardi in quanto comunque più favorevole sotto il profilo retributivo.

2.2. Si è costituita in giudizio l’appellata, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione dell’appello, con conseguente conferma della sentenza resa in primo grado.

3. Con ordinanza n. 1023 dd. 28 febbraio 2007 questa Sezione ha respinto, con condanna alle spese, la domanda di sospensione cautelare della sentenza di primo grado proposta dalle Amministrazioni ricorrenti à sensi dell’allora vigente art. 33, commi terzo e quarto, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034.

4. Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

5.1. Tutto ciò premesso, l’appello va respinto.

5.2. Va evidenziato che il giudice di primo grado ha accolto il ricorso ivi proposto dalla F. avendo segnatamente riguardo al terzo ordine di censure da lei proposto, ossia in considerazione che il disposto inquadramento nella VII^ qualifica funzionale si collocherebbe in insanabile contraddizione con l’intera procedura seguita per ottenere il distacco della dipendente presso la Corte dei Conti e deputata – per l’appunto – all’acquisizione da parte di quest’ultima di personale di VIII^ qualifica funzionale, e contrasterebbe – altresì – con altri provvedimenti adottati dalla stessa Amministrazione della Corte dei Conti e da altre Amministrazioni del Comparto Ministeri in casi omologhi, specificamente e nominativamente indicati.

In effetti, va evidenziato che fin dall’avvio del procedimento il Segretaria Generale della Corte dei Conti ha expressis verbis riconosciuto la circostanza che la F. veniva ivi utilizzata con mansioni ricondotte all’VIII ^ qualifica funzionale del personale del Comparto Ministeri e che, conseguentemente, la tipologia delle funzioni che essa era ivi chiamata a svolgere le dava titolo per essere inquadrata in tale qualifica.

Ciò emerge chiaramente dal fatto – correttamente rimarcato dal giudice di primo grado – che in data 9 ottobre 1990 l’Ufficio Controllo sugli atti del Ministero della Sanità della Corte dei Conti aveva segnalato al Segretariato Generale della medesima Corte la necessità di avvalersi delle prestazioni di un dipendente di VIII^ qualifica retributiva funzionale, evidenziando la disponibilità al riguardo già manifestata per le vie brevi dalla F.: il che, evidentemente, non avrebbe avuto alcun senso se non fosse stato ben chiaro alla stessa Amministrazione procedente che la F. medesima rivestiva tale qualifica funzionale e retributiva, e che essa veniva – per l’appunto – ivi chiamata per essere utilizzata in mansioni ad essa corrispondenti.

Su tale presupposto è stata quindi avviata e condotta l’intera procedura di trasferimento à sensi dell’art.199 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; e, parimenti, proprio sulla scorta di tale presupposto – inequivocabilmente posto a base della richiesta con ciò formulata dall’Amministrazione della Corte dei Conti – che la F. ha accettato di essere trasferita, avendo evidentemente ritenuto l’inquadramento in VIII^ qualifica una condizione imprescindibile per la prestazione del suo consenso.

A ciò si aggiunga che, contestualmente al trasferimento della F. e di un altro dipendente di VIII^ qualifica nei ruoli della Corte dei Conti, con D.P.C.M. 25 settembre 1991 è stato disposto che "i suindicati dipendenti verranno inseriti nel nuovo ruolo, nel posto che loro spetta secondo la data di nomina alla qualifica già ricoperta" e "con le relative anzianità"; né va sottaciuto che tale statuizione risulta del tutto congruente con la nota Prot. 6131/208 del 23 marzo 1992, con la quale il Segretario Generale della Corte dei Conti ha chiesto al Dipartimento per la Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio di incrementare la dotazione organica di due unità di VIII^ qualifica funzionale – profilo di funzionario amministrativo contabile, dichiarando espressamente che ciò andava fatto "in considerazione della qualifica posseduta, nelle Amministrazioni di provenienza, dal personale trasferito, nonché della tipologia di mansioni che il personale stesso è chiamato a svolgere presso i settori istituzionali della Corte".

In conseguenza di tutto ciò, il mutato avviso dell’Amministrazione alla conclusione del procedimento è dunque in contrasto sia con la ratio dell’intera azione amministrativa, volta – come si è detto – all’acquisizione di personale da inquadrare in VIII^ qualifica perché svolgente mansioni corrispondenti a tale qualifica, sia con il contenuto del necessario consenso a tal fine acquisito dall’interessata al momento dell’avvio del relativo procedimento.

Né va sottaciuto che in alcuni casi simili, nominativamente indicati e puntualmente documentati dalla medesima F. nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, il medesimo Segretariato Generale della Corte dei Conti, ovvero altri Ministeri, hanno correttamente proceduto all’inquadramento del personale già presso di essa comandato nella VIII^ qualifica e non già nella VII^ qualifica.

Tale ben evidente disparità di trattamento è accaduta in quanto soltanto per la F. è stata invocata la vigenza o -rectius- la reviviscenza (erroneamente, del resto, qui riproposta dalla stessa Amministrazione appellante a complessivo fondamento delle proprie censure) del decreto del Ministero della Sanità dd. 9 dicembre 1989 recante l’equiparazione tra la declaratoria dei profili professionali di cui al D.P.R. 29 dicembre 1984 n. 1219 riguardanti il personale del comparto Ministeri e la declaratoria dei profili professionali di cui al D.P.R. 1 marzo 1985 n. 288 riguardanti il personale degli Enti di ricerca..

Tale decreto ministeriale, infatti, ha del tutto esaurito la propria funzione per effetto dei già disposti inquadramenti del personale interessato (ivi dunque compresa la stessa F.) nel regime proprio del predetto D.P.R. 288 del 1985, e non può pertanto essere nuovamente riapplicato, in peius, nei confronti dell’interessata.

Va ancora soggiunto che risulta parimenti infondato l’assunto delle Amministrazioni appellanti secondo cui per potersi dar luogo all’inquadramento della F. nell’VIII^ qualifica funzionale necessitava inderogabilmente la disponibilità dei relativi posti in organico, ossia di una condizione non soddisfatta nella specie al momento dell’inquadramento della F. medesima ma sussistente al momento dell’inquadramento degli altri dipendenti dell’Istituto Superiore di Sanità transitati come lei nei ruoli della Corte dei Conti.

Tale tesi, infatti, è contraddetta dalle stesse premesse motivazionali del decreto di inquadramento della F. nei ruoli del personale amministrativo della Corte dei Conti, laddove – tra l’altro – si afferma di provvedere "vista" anche "la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. n. 10223 del 9 aprile 1997, nella quale viene evidenziata la non necessità" per la Corte dei Conti medesima, "di procedere a variazioni di organico conseguenti a trasferimenti di personale" amministrativo alle proprie dipendenze, "stante la rideterminazione delle dotazioni organiche da parte delle amministrazioni interessate": il che, dunque, significa che sino a quel momento la F. materialmente occupava presso l’Amministrazione della Corte dei Conti una posizione comunque ricondotta nell’VIII^ qualifica funzionale – Comparto Ministeri e che, quindi, in via del tutto arbitraria si è proceduto "pur in assenza dell’emanazione del decreto di ampliamento" dell’organico del personale amministrativo della Corte medesima reiteratamente " richiesto con le… note del 23 dicembre 1992 del 14 gennaio 1993, del 14 febbraio 1995 e del 29 ottobre 1996" all’inquadramento dell’appellata in una posizione corrispondente ad "un posto di collaboratore amministrativo contabile VII^ qualifica funzionale" asseritamente disponibile nell’organico di diritto in essere ma, all’evidenza, non corrispondente a quello di fatto sino a quel momento occupato dalla medesima F..

Da ultimo, va anche smentito l’assunto delle Amministrazioni appellanti secondo cui la F. avrebbe tacitamente accettato l’inquadramento disposto nei suoi riguardi in quanto comunque più favorevole sotto il profilo retributivo: tale circostanza, infatti, risulta ampliamente smentita dalle puntuali sue contestazioni fatte pervenire al Segretariato Generale della Corte dei Conti all’atto della comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al suo inquadramento nella VII^, anziché nell’VIII^ qualifica funzionale.

6. Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza, e sono liquidati nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna in solido le Amministrazioni appellanti al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati nella misura di Euro 3.000,00.- (tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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