Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-05-2011) 22-06-2011, n. 25069 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso la sentenza del GIP presso il tribunale di Ancona in data 27.4.2009 con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, G. E. era stato dichiarato colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per illecita detenzione, a fine di spaccio, di gr. 7,98 di eroina, con l’aggravante della recidiva nel quinquennio e, concessegli le attenuanti generiche e quella ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 equivalenti alla recidiva, operata la riduzione per il rito,era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 4.500,00 di multa, con revoca di precedente pena sospesa, il PROCURATORE GENERALE della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione, deducendo,a motivi del gravame:

a) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all’art. 62 bis c.p., per mancanza di motivazione in tema di concessione delle attenuanti generiche;

b) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, posto che il fatto di lieve entità non costituisce reato autonomo, bensì solo un’attenuante, sicchè, ritenuta l’equivalenza tra circostanze di segno opposto, la pena base andava correttamente determinata partendo da quella edittale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 su cui poi operare la riduzione per il rito, con conseguente illegalità della pena determinata erroneamente da quella base relativa all’ipotesi di cui al cit. art. 73, comma 5; c) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all’art. 69 c.p. per manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di comparazione tra circostanze del reato con riproposto richiamo alla lieve entità del fatto, già considerata agli effetti della relativa attenuante.

Il ricorso è fondato in ordine alla doglianza attinente il calcolo della pena nella sua determinazione in rapporto al giudizio tra circostanze di segno opposto agli effetti del disposto dell’art. 69 c.p..

Pacifico essendo che il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 non è ipotesi autonoma di reato ma circostanza attenuante del reato di cui al cit. D.P.R., art. 73, comma 1, è evidente l’errore del GIP nella determinazione della pena base non corretta rispetto alla misura edittale ancorchè minima dell’art. 73, comma 1.

Solo escludendo la recidiva (peraltro facoltativa ex art. 99, comma 2, n. 1) la concessione delle attenuanti generiche, avrebbe consentito un calcolo correttamente riferito alla pena base rapportata a quella dell’art. 73, comma 5, fermo restando la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della misura purchè nei limiti edittalmente corretti.

S’impone, pertanto, una opportuna rivisazione della decisione impugnata limitatamente alla misura della pena, con annullamento dell’impugnata sentenza al ritardo e rinvio al Tribunale di Ancona (in persona di giudice diverso da quello emittente l’impugnata decisione) per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla, misura della pena e rinvia al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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