Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-06-2011, n. 3845 Concorsi per titoli

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’appello in esame, i signori C. M. P. e G. G. impugnano la sentenza 21 ottobre 2005 n. 9261, con la quale il TAR Lazio, sez. I, ha rigettato il loro ricorso avverso l’atto 21 luglio 2003, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha respinto la loro domanda volta ad ottenere la riformulazione della graduatoria del concorso per titoli a 39 posti di dirigente nel ruolo dei Commissariati di Governo presso le Regioni.

Gli appellanti espongono di essere dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la qualifica di direttore amministrativo e di avere partecipato, senza rientrare tra i vincitori, al predetto concorso.

In seguito, dapprima il TAR Lazio (sent. n. 9281/2000), poi il Consiglio di Stato (sent. n. 6922/2002), accoglievano il ricorso proposto da altro partecipante avverso la graduatoria, "nella pare in cui il ricorrente aveva contestato l’attribuzione a favore di tredici concorrenti dell’aumento, pur previsto dal bando, di un decimo del punteggio, in quanto la promozione dalla quale tale beneficio dipendeva, era stata da loro conseguita solo tardivamente".

Gli attuali appellanti avevano quindi richiesto alla Presidenza del Consiglio "una integrale riformulazione della graduatoria… in aderenza alle statuizioni emesse dal giudice amministrativo", ma, come si è detto, la loro istanza era stata respinta.

La sentenza appellata ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso tale reiezione, posto che dai ricorrenti "non è stata precisata l’esatta collocazione nella graduatoria di cui si tratta, né si è dato conto della precisa incidenza che sulla collocazione medesima avrebbe potuto avere la correzione del vizio a suo tempo vittoriosamente denunziato dal sig. Rossi".

Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello:

error in iudicando, poiché "il TAR Lazio e, in secondo esame, il Consiglio di Stato giungono necessariamente all’annullamento dell’intera graduatoria, in quanto il vizio riscontrato, non essendo relativo al punteggio di un solo partecipante ma riguardando il criterio generale adottato in tutta la procedura concorsuale (e coinvolgendo ben 13 candidati) ha comportato una distorsione e uno stravolgimento degli esiti e quindi della graduatoria finale", di modo che ora "l’interesse degli appellanti è quello di conoscere gli esiti concorsuali in modo definitivo all’esito del pronunciamento di annullamento della graduatoria"; in particolare, "l’interesse ad agire degli appellanti… non deriva da una prova specifica in ordine alla posizione che avrebbero potuto ricoprire i medesimi in applicazione del modificato punteggio, ma detto interesse risulta soddisfatto dal semplice posizionamento utile in graduatoria dei ricorrenti e quindi dalla loro possibilità di vedere modificata la propria posizione al fine di uno scorrimento della stessa".

Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.

All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

Come si evince con chiarezza dalla sentenza n. 6922/2002 di questo Consiglio di Stato, il TAR Lazio ha accolto il ricorso del sig. Rossi Alberto "annullando in parte qua l’impugnato provvedimento" (cioè l’atto di approvazione della graduatoria del concorso a 39 posti di dirigente nel ruolo dei Commissariati di Governo nelle Regioni), in accoglimento del solo terzo motivo del ricorso proposto, e cioè laddove il ricorrente aveva dedotto il vizio di violazione del bando di concorso e dei principi generali in materia di pubblici concorsi, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento, per avere la Commissione "erroneamente attribuito un punteggio maggiorato al personale che aveva acquisito la qualifica di direttore ad esaurimento successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e dei titoli previsti nel bando di concorso".

Con la medesima sentenza, il Consiglio di Stato, oltre a rigettare l’appello proposto dal sig. Rossi (in relazione ai motivi del ricorso di I grado non accolti) ha anche rigettato l’appello incidentale dell’amministrazione avverso la sentenza (ovviamente riferito all’accoglimento del predetto motivo di ricorso).

Da quanto esposto, appare evidente che l’annullamento della graduatoria – così come disposto dal giudice amministrativo – è avvenuto "in parte qua"(come peraltro espressamente affermato), e quindi nei limiti definiti dall’interesse ad agire del ricorrente; i limiti, cioè, entro i quali l’accoglimento dello specifico motivo di ricorso, ed il conseguente annullamento della graduatoria disposto, comporta la soddisfazione della posizione sostanziale per la tutela della quale si è attivata la tutela giurisdizionale.

L’annullamento, dunque, non concerne l’intera graduatoria di concorso, ma solo la parte di essa riferita alla collocazione di quei concorrenti ai quali è stato illegittimamente attribuito il punteggio contestato, e ciò solo nei limiti entro i quali la riformulazione della posizione degli stessi (per effetto della decurtazione del punteggio illegittimamente attribuito) giova al ricorrente sig. Rossi.

Ne consegue che gli attuali appellanti non hanno interesse alla riformulazione della graduatoria, per due ordini di ragioni (ambedue evidenziati dalla sentenza di I grado):

– innanzi tutto, per non avere impugnato nei termini l’atto di approvazione della graduatoria di concorso (così come invece ha fatto l’altro partecipante, sig. Rossi), determinando così una definitività (inoppugnabilità) della stessa nei loro confronti (ancorchè tale aspetto venga definito, nella sentenza appellata, come comportante l’infondatezza – e non l’inammissibilità – del ricorso in I grado). Da ciò consegue l’insussistenza di un obbligo a carico dell’amministrazione a "rivedere" la graduatoria anche al fine di determinare un diverso posizionamento degli appellanti nella medesima (poiché, ove ciò facesse, l’amministrazione agirebbe in autotutela e non in ottemperanza al giudicato di annullamento);

– in secondo luogo, perché gli appellanti, così come affermato dal I giudice, non hanno "dato conto della precisa incidenza che sulla collocazione medesima avrebbe potuto avere la correzione del vizio a suo tempo vittoriosamente denunziato dal sig. Rossi". Ed infatti gli appellanti espongono (v. pag. 10 appello) che il loro interesse "risulta soddisfatto dal semplice posizionamento utile in graduatoria… e quindi dalla loro possibilità di vedere modificata la propria posizione al fine di uno scorrimento della stessa". Ne deriva che, per un verso, l’interesse evidenziato risulta generico (e quindi privo del carattere della personalità) e non attuale (essendo la lesione lamentata solo potenziale); per altro verso, ancora una volta esso dimostra (a voler ritenere sussistente l’interesse ad agire entro i termini innanzi esposti) la necessità di impugnare a suo tempo l’atto di approvazione della graduatoria, e la conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di I grado.

Per le ragioni sin qui esposte, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata.

Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da C. M. P. e G. G. (n. 10267/2006), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.

Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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